La tecnica legislativa: un bilancio di primo secolo

La tecnica legislativa: un bilancio di primo secolo
l'impresa agricola.
Abstract: for Italian law, an agricultural entrepreneur is one who carries out cultivation of the land, forestry, animal husbandry and related activities. He doesn't incur commercial bankruptcy.
Cultivation of the land, forestry and animal husbandry are directed to the care and development of a biological cycle or a necessary stage of that cycle, of a plant or animal nature, which use or may use the land, the forest or fresh, brackish or sea water.
In any case, activities carried out by the same farmer for the handling, preservation, processing, marketing and valorisation of products obtained mainly from the cultivation of the land or the forest or from the rearing of animals, as well as activities for the supply of goods or services through the use of equipment or resources of the holding normally used in the agricultural activity carried out, including activities for the valorisation of the territory and of the rural and forest heritage, or reception and hospitality activities as defined by law , are considered connected
l'imprenditore agricolo non può fallire. La riforma del 2001 ha esemplificato le attività ex art. 2135 c.c.
Premessa
Di fatto, il fenomeno del cd. “ritorno alla terra” ha comportato un nuovo sviluppo dell'agricoltura, per cui legislazione, dottrina e giurisprudenza hanno dovuto compiere una “messa a punto” dell'impresa agricola. Dal punto di vista formale, la “Babele” attuale di linguaggi e di saperi ha ulteriormente costretto il diritto italiano ad evolversi su una struttura casistica simile a quella di Common Law. Prova ne sia, in altri campi, il delitto di omicidio stradale, che per molti poteva essere ovviato con l'omicidio e le relative aggravanti, oppure lo stalking, chiaramente affine ad una molestia continuata. Tutto ciò contribuisce a delineare un momento storico di profonda evoluzione: ad es. , la causa concreta del negozio giuridico non è la mera funzione giuridico-economica della causa ex art.1321 cc, ben differenziata dal motivo del contraente (sperando di non essere letto da nessuno, azzarderei una arditissima metafora della causa concreta quale una sorta di “super-motivazione”, ovvero di quella “roba” che in diritto penale si definisce quale elemento soggettivo della fattispecie); il nuovo traffico di influenze non sostituisce automaticamente l'abrogato millantato credito (anche se in francese, curiosamente, millantato credito si traduce proprio trafic d'influence); dolo eventuale e colpa cosciente portano i tribunali a sondare il profondo della psiche umana, mentre la prova scientifica coinvolge laboratori d'avanguardia . Compito del presente intervento sarà dimostrare che la “specificazione” puntuale nei codici sostanziali inizia già nel 2001, in un campo – quello agricolo- rimasto sostanzialmente fermo per 60 anni, tra fughe di forza lavoro, espropriazioni pubbliche di fondi, controversie di passo e confini.
La vicenda
Nell'Ordinanza n.2162/23, in tema di fallimento, la Cass. Civ. enuncia che “una volta accertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell’esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico”.
La vicenda processuale sottesa concerne una srl che, oltre alla propria attività agricola, produceva anche energia derivante da biomasse, ma “le biomasse prodotte sui terreni di quell’impresa non sono state considerate tra le risorse autoprodotte da XXX, ai fini della valutazione della prevalenza dell’attività agricola sull’attività connessa di produzione di energia”.
Sul piano probatorio, poi, il giudice evidenzia che occorre procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse. Quindi, nel diritto vivente, vediamo già che esiste una problematica di connessione tra ambiti, ed andremo ora a verificare il dato normativo inerente.
Stato dell'Arte
Come premesso, il d.lgs. 228/01 ha ampliato il dettato dell'art.2135 c.c.: l'imprenditore agricolo resta sempre il soggetto dedito a coltivazione, silvicultura e allevamento animali, ma, al II e III comma, si è ritenuto opportuno esemplificare, sia pur in modo non esaustivo, tali attività tipiche e quelle ad esse connesse. Tali attività devono rispettare l'osservanza di 3 criteri: la connessione soggettiva, ovvero devono essere ascrivibili al soggetto imprenditore ; la connessione oggettiva, cioè devono essere riconducibili al contesto unico dell'impresa agricola; il criterio di prevalenza, infine, per cui beni e strumenti implicati nell'esercizio dell'impresa devono prevalentemente derivare dalla medesima,sia per quantità sia per qualità.
Ciò premesso, le attività implicate nell'esercizio dell'impresa ex art.2135 consistono nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuto in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali; in secondo luogo, nella fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzi o risorse aziendali di regola adibiti all'attività agricola esercitata, comprese la valorizzazione del territorio e la ricezione di ospiti.
Sul piano giuridico, infine, l'imprenditore agricolo può accedere a concordato minore e liquidazione controllata, ma non può fallire.
Case law
In conclusione, si osserva che sul punto l'orientamento giurisprudenziale risulta concorde. Basta qui citare Cass. civ. n. 3647/2023, per cui l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, richiede la dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie volte a ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. .
infine, si ricorda Cass. civ. n. 5342/2019, per cui risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.
Conclusioni aperte
Tutto ciò premesso e rilevato, possiamo anche chiederci se sia stato indispensabile specificare le attività connesse di cui al precedente dettato del 2135 cc. .
Ovvero: non poteva essere sufficiente il procedere magmatico e formativo della giurisprudenza, in ipotesi piu' conforme alla common law? Oppure è un bene che lo Stato, in un ritorno alle visioni illuminate del Settecento, si preoccupi di tutelare direttamente le condotte del cittadino, delineandone esattamente prerogative e skills?
Qui il dibattito può restare solo aperto.