Note minime intorno alla ordinanza della corte di cassazione, sez. ii, n. 23835 del 2023
Note minime sul tema della durata delle procedure fallimentari
Riassunto
Con il presente breve scritto si coglie l’occasione per affrontare una tematica tanto interessante quanto sottovalutata. Più precisamente, si intende soffermare l’attenzione sulle procedure fallimentari e sulla loro (ragionevole o irragionevole?) durata.
Abstract
With this short paper we want to focus the readers attention on an interesting theme concerning the duration of an italian bankruptcy process.
Premessa
La ragionevole durata del processo rappresenta, forse, uno dei più complicati argomenti di tutti i tempi. Ragion per cui, si è scelto di selezionare un particolare settore, quello fallimentare, al fine di evidenziare alcuni passaggi interessanti di una pronuncia che affronta la tematica della ammissione al passivo in connessione con i tempi processuali.
I passaggi salienti della pronuncia
Con l’ordinanza in esame è stato chiarito che ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo.
Premesso tale dato, si è ritenuto necessario porre l’accento su un precedente giurisprudenziale (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24362), secondo il quale in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento.
Una leggera critica
La soluzione offerta dalla Corte è certamente comprensibile e logica. Pur tuttavia, cristallizzare l’importo al momento iniziale (il pignoramento) della procedura esecutiva rischia di provocare un danno al debitore e/o un ingiustificato arricchimento in capo alla parte richiedente, specie nel momento in cui, di fatto, l’importo effettivamente divenuto esecutivo si riveli essere notevolmente inferiore al credito originariamente azionato.
Conclusioni
In conclusione, appare evidente come il tema delle “tempistiche” processuali sia oggi (e sarà domani) di vitale importanza, sia nei giudizi di primo grado sia nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.