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Fallimento: il principio di unicità e proporzionalità nella determinazione del compenso del curatore fallimentare

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Fallimento: il principio di unicità e proporzionalità nella determinazione del compenso del curatore fallimentare

 

Indice

Premessa

Analisi del caso

Le norme applicate

La parola alle sezioni unite

Uno sguardo al compenso del curatore nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

La motivazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore del Tribunale nisseno

Vita nei Tribunali: considerazioni finali

 

Abstract

Il Curatore fallimentare revocato per inadempimento nell’esercizio dell’ufficio ha diritto al compenso per l’attività prestata? Come viene determinato il compenso del Curatore fallimentare in caso di successione di più curatori fallimentari nell’ambito della stessa procedura fallimentare?

 

Premessa

Quelli appena enunciati, sono alcuni degli interrogativi che spesso involgono noi Curatori fallimentari, che prestiamo con passione la nostra professionalità, nell’esercizio di un ufficio tanto affascinante e prestigioso, quanto complesso, insidioso e non privo talvolta di criticità applicative inerenti norme legislativamente previste, in ordine alle quali la giurisprudenza – specie quella di merito – svolge un ruolo imprescindibile.

Assume rilievo pregnante, allora, la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale - n.p. del Dott. Calogero Domenico Cammarata (Presidente), Dott.ssa Ester Rita Difrancesco (Giudice Relatore), Dott.ssa Alessandra Frasca (Giudice) – resa nelle forme del decreto di liquidazione del compenso del Curatore fallimentare recante la data del 18.07.2023, puntigliosamente motivato e assai specificato, relativamente ad una procedura fallimentare che vedeva la sostituzione - nel corso della predetta - del Curatore fallimentare, di seguito alla revoca del primo per inadempimento.

I Giudici hanno così statuito: “(…) sentito il Giudice delegato (…) ritenuto che ai sensi dell’articolo 39 Legge Fallimentare deve procedersi con un’unica liquidazione in favore di entrambi i Curatori, secondo criteri di proporzionalità; esaminati gli atti e tenuto conto dell’opera prestata dai predetti curatori, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni; considerato che il primo Curatore avv. (omissis) è stato revocato dall’incarico per inadempimento, con provvedimento del Collegio (…); considerata l’attività svolta dal primo Curatore, consistita essenzialmente nell’accertamento del passivo e nel deposito di due relazioni; esaminati gli atti e tenuto conto dell’opera prestata dal Curatore successivamente nominato, avv. Lucia Emanuela Guerra, la quale ha celermente e compiutamente relazionato sullo stato della procedura, esaminato tutti gli atti della procedura, acquisito atti ed informazioni sul fallimento ancora mancanti, verificando la possibilità di acquisire attivo ed infine depositando il rendiconto finale di gestione; considerato, invero, che non è stato acquisito attivo alcuno nella procedura; ritenuto che il compenso complessivo (da porre a carico dell’erario), in ragione dell’attività svolta da ciascuno dei due Curatori, come sopra descritta, può essere diviso tra gli stessi nella misura seguente:  30% in favore del primo Curatore, avv. (Omissis); 70% in favore del secondo Curatore, avv. Lucia Emanuela Guerra;  per questi motivi (…) dispone ripartirsi il suddetto compenso tra i due Curatori nella misura indicata (…) le spese forfettarie al 5% sul compenso totale, gli accessori di legge” (cfr Decreto di liquidazione),  oltre il rimborso delle spese vive anticipate da entrambi i Curatori.

 

Analisi del caso

Segnatamente nel luglio dell’anno 2014, in uno con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento relativa alla società (Omissis) S.R.L, il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale nominava Curatore Fallimentare l’avv. (omissis), il quale inizialmente – espletando il proprio incarico – provvedeva all’accertamento del passivo, dandone contezza con la redazione di due rapporti riepilogativi ex articolo 33 commi 1, 5 Legge fallimentare; per ciò solo informando gli organi della procedura delle ragioni dello stato di decozione dell’azienda dichiarata fallita e, pur tuttavia, non  portando a termine il proprio ufficio, malgrado il sollecito formulato dal Giudice Delegato. Seguiva inevitabilmente il sub procedimento di revoca del predetto e la consequenziale nomina, in sostituzione, del nuovo Curatore fallimentare – l’odierna scrivente – la quale svolgeva l’attività necessaria al fine di rimuovere la situazione di stallo nella quale versava la procedura di cui in parola e, ricorrendo le circostanze fattuali legislativamente previste, provvedeva a traghettare la procedura de qua verso la chiusura.

Una volta depositato il rendiconto di gestione finale ex articolo 116 Legge fallimentare; fissata dal Giudice Delegato - Dott.ssa Ester R. Difrancesco - l’udienza d’approvazione del predetto e approvato lo stesso dai soggetti legittimati, il Giudice Delegato invitava il Curatore al deposito dell’istanza di liquidazione del compenso.

L’odierna scrivente, allora – informato il precedente Curatore revocato – depositava contestualmente la propria istanza di liquidazione del compenso, unitamente all’istanza trasmessa dal Curatore revocato.

Su entrambe le istanze di liquidazione del compenso, provvedeva il Tribunale in composizione collegiale, uti supra già precisato, che aderendo fondamentalmente all’insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite n. 26730/2007, decretava ex articolo 39 Legge fallimentare un’unica liquidazione del compenso in favore di entrambi i Curatori e ripartiva il predetto – alla stregua del principio di proporzionalità – secondo la percentuale pari al 30% in favore del primo Curatore revocato per inadempimento; nonché il 70% in favore del secondo Curatore nominato.

 

Le norme applicate

Ora, la sostituzione del Curatore è una fattispecie assai frequente nella prassi dei tribunali, a tal punto da aver indotto il Legislatore – con la novella della Legge fallimentare recata dal Decreto Legislativo n. 5/2006 – a codificare il diritto vivente,  aggiungendo – tra l’altro – il comma 3 all’articolo 39 Legge fallimentare, che recita di tal sorta “Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale”.

Fissati dunque anche all’articolo 39, comma 3 Legge fallimentare i principi fondamentali che disciplinano il compenso del Curatore – id est i più volte citati principi di unicità e di proporzionalità – il D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo”, statuisce poi all’articolo 1 e ss. i corollari derivanti dai principi de quibus testé enunciati, cui i Giudici devono attenersi nella liquidazione del compenso del Curatore. Segnatamente, sono precipitati logici di cui in parola i criteri pedissequamente individuati all’articolo 1 del predetto D.M., quali l’opera prestata, i   risultati   ottenuti dal Curatore, l’importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni dallo stesso, oltre a specificare che il compenso matematicamente va calcolato in percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo accertato.

Ebbene, la ratio delle norme appena individuate e interpretate in combinato disposto viene sapientemente evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità che, in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, hanno precisato di tal sorta“(…) il compenso del Curatore fallimentare è parametrato al contributo di ciascun Curatore ai risultati della procedura, per ciò solo il predetto può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorquando diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; con la conseguenza che anche il criterio di commisurazione del compenso all’attivo realizzato ed al passivo accertato, non e ‘decisivo per imputare a ciascun Curatore rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei”(Cass. Civ. n. 6796/2012, Nota di Pietro Genoviva in rivista “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali” n. 10/2012, Ipsoa).

 

La parola alle Sezioni Unite

Già nel 2007, infatti, il Supremo Consesso a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e affrontando il diverso profilo dei limiti entro cui è consentito al tribunale di liquidare somme a titolo di compenso in favore del Curatore cessato dalla carica in pendenza della procedura concorsuale, fissava i principi di unicità e proporzionalità del compenso del Curatore fallimentare, affermando, tra l’altro, che “(…) anche nella vigenza del testo originario dell’articolo 39 L.F. (oltre che secondo quanto espressamente previsto dalla modifica apportata con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006), al Curatore cessato non può essere liquidato il compenso definitivo prima della chiusura della procedura, ma può essere attribuito solo un acconto sul futuro compenso” (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2007 n. 26730).

Peraltro, nel corpo della medesima pronuncia, la Suprema Corte forniva la ratio di tali principi, osservando che la successione di curatori nell’incarico, nonché la tutela dei diritti del  Curatore cessato, non può certo risolversi in pregiudizio per la massa creditoria, facendo lievitare i costi della procedura; né tanto meno può precludere al tribunale la possibilità di riconoscere al nuovo Curatore un compenso commisurato ai più elevati parametri evidenziabili al momento della chiusura del fallimento.

Ciò posto, il Legislatore ha introdotto la clausola generale di cui al secondo comma dell’articolo 39 Legge fallimentare, in forza della quale al Curatore rinunciante o revocato non resta che rimettersi alla facoltà del tribunale di concedergli un acconto sul compenso, in presenza di “giustificati motivi”.

Certamente, costituisco “giustificati motivi” di acconto sul compenso le due fattispecie tipiche codificate dal Legislatore, sub specie l’ipotesi di acconti sul compenso del Curatore che dovranno essere concessi dal Giudice in occasione dei riparti parziali in favore dei creditori ex articolo 39 Legge fallimentare; nonché in caso di riparti parziali all’esito delle singole operazioni di vendita ex articolo 109 Legge fallimentare.

 

Uno sguardo al compenso del curatore nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Non per pretesa di esaustività, pur tuttavia è appena il caso di precisare che la fattispecie del compenso del Curatore, oggetto del presente breve contributo, non è stata destinataria di sostanziali modifiche neanche nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel corpo del quale all’articolo 137, comma 3 è stato interamente trasposto l’articolo 39, comma 3 Legge fallimentare per cui è causa, ribadendo pedissequamente i principi di proporzionalità e di unicità del compenso.

 

La motivazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore del Tribunale nisseno

Ciò posto, l’interessante pronuncia statuita dal Tribunale di Caltanissetta risiede nella motivazione del decreto, tenuto conto che è la motivazione a rendere i principi astratti appena enunciati, diritto vivente, cioè applicati al caso concreto.

È questa – mi si consenta – è l’inesauribile bellezza e novità del diritto!

Su relazione del Giudice Delegato, il Collegio ha fornito una motivazione succinta – come da decreto – ma al contempo scrupolosa delle percentuali di liquidazione fissate, ripercorrendo accuratamente tutte le tappe della procedura fallimentare de qua, dando attenta menzione dell’attività compiuta dall’uno e dall’altro Curatore, senza alcuna formulazione generica e frettolosa.

In tal senso, ha posto attenzione all’accertamento del passivo come verificato dal primo Curatore, bilanciandolo di contro con l’intervenuta revoca dell’incarico. Ha valorizzato l’attività svolta dall’odierna scrivente sino al deposito del rendiconto di gestione, nonché il contenuto delle relazioni depositate, puntualizzandone la compiutezza e la celerità, dando menzione dell’impegno della predetta nell’esaminare tutti gli atti della procedura; circostanza quest’ultima desumibile anche dalla disamina dei più volte citati rapporti riepilogativi del Curatore, ma che solo un Giudice zelante riesce a cogliere.

Così facendo ha attagliato l’astrattezza delle norme uti supra brevemente individuate al caso concreto, trasformandole nelle percentuali di liquidazione del compenso di cui si discute.


Vita nei Tribunali: considerazioni finali

Ebbene, sento il dovere morale di rappresentare che dietro una procedura fallimentare che si svolge celermente, non c’è solo l’impegno del Curatore.

Ad ogni istanza presentata dal Curatore – e per chi esercita l’ufficio sa bene quanto innumerevoli siano le istanze che i Curatori siamo tenuti a depositare – corrisponde un provvedimento del Giudice Delegato; per ogni istanza del Curatore e per ogni consequenziale provvedimento del Giudice Delegato corrispondono altrettanti adempimenti della Cancelleria fallimentare, che ogni giorno lavora nel silenzio, svolgendo un ruolo di supporto imprescindibile.

La “macchina” delle procedure concorsuali – fuor di dubbio ed oltre ogni immaginazione – è davvero complessa e defatigante per i Giudici Delegati, i Curatori, la Cancelleria.

La celerità, dunque, con cui lo scrivente Curatore è riuscito ad esercitare i doveri del proprio ufficio, è frutto non solo della propria dedizione, ma tanto dell’operato del Giudice Delegato – professionale e davvero tempestivo – e di una Cancelleria sollecita.

Ancora, per tutte le volte che si definisce la macchina della giustizia “lenta”, mi corre l’obbligo di evidenziare che l’istanza di liquidazione era stata depositata dalla scrivente in data 17.07.2023; il Collegio ha provveduto a liquidare la predetta in favore di entrambi i Curatori in data 18.07.2023.

Ora, mi piace ricordare a me stessa, in questa occasione, due norme – tra le altre - del Codice Deontologico Forense, in particolare l’articolo 53, comma 1, che così ammonisce gli avvocati: “I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e reciproco rispetto”; e ancora l’articolo 67, comma 2, in forza del quale “L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti (…) del personale giudiziario (…)”.

Certamente, sono norme che – laddove violate – stigmatizzano ben precisi illeciti disciplinari degli avvocati; ed un avvocato non cessa di essere tale nell’anima neanche quando svolge il munus di pubblico ufficiale e di ausiliare del giudice come nel caso del Curatore.

Eppure ritengo davvero più costruttivo riportarle di continuo alla mente – nell’esercizio del ministero – principalmente per l’intrinseco valore umano che caratterizza entrambe le prescrizioni di condotta, posto che in realtà trattasi di norme “nobili” che vanno rispettate non per il timore della sanzione – sarebbe davvero meschino, consentitemi – ma perché contribuisco a rendere gli altisonanti tribunali, luoghi migliori e più a misura d’uomo!

Credo fermamente, infatti, che la forma più alta di rispetto, di dignità, di correttezza che ciascuno può esercitare nell’ambiente di lavoro è senza dubbio la dura fatica di svolgere il proprio compito con il massimo impegno, coscienziosamente; perché solo il senso profondo di responsabilità e di servizio sono una scuola di umiltà, quale virtù fondamentale alla luce della quale è necessario – a mio parere, indispensabile – improntare soprattutto i rapporti professionali.
 

In ultimo è interessante sapere che …

il Tribunale di Caltanissetta, noto alle cronache nazionali per gli importanti processi penali di cui è sede – tra gli altri, il processo della strage di via D’Amelio e non solo – non è da meno per le pronunce attente ed innovative che i Magistrati del distretto su istanza degli Avvocati, elargiscono quotidianamente anche nella Sezione Civile, nelle varie articolazioni degli Uffici, del pari note forse più alle testate giornalistiche locali.

Ed allora orgogliosa del mio Foro di appartenenza, il presente contributo altro non è se non la piacevole occasione per condividere la mia esperienza professionale, con tanti altri pregiati Colleghi e più in generale, con tutti gli affezionati Lettori, amanti del diritto, certa che mi verrà perdonato forse il mio eccesso di campanilismo!