Scuola: diritto di precedenza nel trasferimento interprovinciale per il docente nominato curatore legale del disabile
Scuola: diritto di precedenza nel trasferimento interprovinciale per il docente nominato curatore legale del disabile
Il docente, nominato - dal giudice tutelare - curatore legale del familiare disabile, ha diritto di precedenza nel trasferimento interprovinciale presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33 L. 104/92.
Abstract
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del lavoro - n. p. della Dott.ssa Valentina Di Salvo - accogliendo la tesi sostenuta dall’odierna scrivente a difesa del docente convenuto nella controversia per cui si discute, ha pronunciato la sentenza n. 944/2024, destinata ad avere una rilevanza pregnante nel comparto scuola e non solo, per il tenore innovativo della predetta in una materia tanto importante quanto delicata come quella del diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale del docente che assiste il disabile ex art. 33, L. 104/92, nella qualità di curatore legale dello stesso.
Tale sentenza certamente ha ribadito la voluntas legis con riguardo al generale e già citato diritto di precedenza nel trasferimento del familiare caregiver del disabile; ma soprattutto ha il pregio di aver valorizzato la ratio applicativa dell’istituto della curatela legale, coniugandola con l’anzidetto diritto di precedenza nel trasferimento de quo, creando per ciò solo nuova giurisprudenza, sul punto davvero lacunosa.
IL CASO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, nonché il professore (OMISSIS). Lamentava di essere docente di scuola secondaria di II grado, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 15 settembre 2015; di essere stata trasferita in data 1 settembre 2017 presso l’Istituto secondario di II grado “OMISSIS” di Canicattì (Agrigento); di avere richiesto, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, il trasferimento presso il Comune di Mussomeli per esigenze familiari e che il suddetto movimento non le veniva concesso, venendo accordato piuttosto in favore del professore convenuto (OMISSIS) il quale possedeva un punteggio inferiore, ma usufruiva della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92, quale curatore legale del familiare disabile.
Rilevava la violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt. 13 punto IV e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Italiano 2019/2020, oltre che degli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53; l’assenza del requisito dell’assistenza in via esclusiva del disabile in capo al professore convenuto (OMISSIS); deduceva ancora l’assenza della tassativa previsione - da parte del Contratto Collettivo di cui in parola - del diritto di precedenza ex art. 33, L. n. 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, con riguardo all’ipotesi specifica della curatela legale. Concludeva, chiedendo di ritenere e dichiarare il diritto al trasferimento della ricorrente nella sede espressa secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità Scuola Secondaria AA.SS. 2019/2020 e per l’effetto disporre l’assegnazione della predetta presso il Comune di Mussomeli (CL); - dichiarare illegittimo e/o nullo il trasferimento presso l’Ambito Territoriale di Mussomeli (CL), ottenuto dal professore convenuto (OMISSIS). Con vittoria di spese.
Si costituiva il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale competente, che argomentavano variamente l’infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Si costituiva l’odierna scrivente, per il professore convenuto (OMISSIS), chiedendo - in via principale - di rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente; in subordine - in via riconvenzionale - di accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento della sede di trasferimento già in essere, in quanto comune di residenza del soggetto disabile a tutela del quale era stato nominato curatore legale, posto che trattavasi di soggetto con handicap in situazione di gravità ex art. 3., comma 3, L. 104/92, anche previa disapplicazione dell’art. 13 Contratto Collettivo Nazionale Italiano. Con vittoria di spese e compensi.
La causa così articolata nelle sue ragioni veniva posta in decisione ed il ricorso promosso veniva integralmente rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti, id est del Ministero dell’Istruzione e del professore, curatore legale della disabile.
QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO
Preliminarmente il Giudicante delineava con tratto chiaro e di immediata comprensione le disposizioni normative di settore, precisando la centralità dell’art. 33, comma 5, della L. 104 del 1992 e ss. mm., in forza del quale “(…) il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Provvedeva ancora con pedissequa citazione dell’art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 – c.d. Testo Unico in materia di istruzione – che statuisce di tal guisa “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
Individuate le norme de quibus, evidenziava come la questione fosse stata attenzionata da ripetuti interventi della Corte Costituzionale e come i predetti avessero ispirato anche l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Condividendone gli assunti come specificati dai Supremi Consessi anzi citati, motivava di tal sorta – evidentemente ribadendoli - in un passaggio fondamentale della pronuncia, relativamente all’applicazione ed ai limiti all’applicazione delle norme di cui si discute: “(…) L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali; e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona con handicap, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. sent. n. 829/2001, Cass sent. n. 12692/2002 e da ultimo, Cass. Sez. Unite sent. n. 7945/2008). (cfr. sentenza).
Ciò posto, il Giudice precisava ancora come l’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Italiano sulla mobilità per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al punto IV) rubricato “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” - relativamente al sistema delle precedenze - prevede nella I fase dei trasferimenti, solo tra distretti diversi dello stesso comune; mentre nella II e III fase degli stessi viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza - tra l’altro - a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. La predetta norma specifica ulteriormente che qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabile, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche – oltretutto - a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale.
Ancora statuisce pedissequamente la norma pattizia che “(...) Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela.”
LA SOLUZIONE DEL CASO SOTTOPOSTO AL TRIBUNALE
Ebbene, se è vero che l’inciso “ove possibile” secondo l’insegnamento ut supra citato della Suprema Corte, può giustificare una deroga importante al principio generale del diritto di precedenza nel trasferimento del caregiver; è pur vero che nel caso di specie nulla questio sul punto veniva sollevata dall’Ufficio Scolastico competente, nella qualità di datore di lavoro, il quale paradossalmente veniva convenuto in giudizio per aver dato applicazione alla legge di favore sulla disabilità.
Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sin qui individuato, il Giudice - accogliendo integralmente la tesi formulata dall’odierna scrivente in favore del professore convenuto e – per meglio dire – di piena tutela del disabile da lui assistito - fissava il principio di diritto del caso concreto, così statuendo in modo innovativo: “Non può trovare accoglimento l’eccezione di parte ricorrente afferente all’impossibilità di ricomprendere il “curatore” sotto la categoria della “tutela legale”. Invero, da un lato, lo stesso Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, come ben rilevato dalle parti convenute, reca a piè di pagina la nota n. 6) che recita < La figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale>; ove la contrattazione collettiva avesse voluto non ricomprendere nella dizione menzionata anche la figura del curatore, ne avrebbe fatto espressa menzione. Dall’altro lato, è noto che il curatore <affianca> il soggetto affidatogli. La nomina del curatore serve, infatti, per integrare la volontà dell’incapace, previa autorizzazione del giudice tutelare, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; sarebbe, pertanto, irragionevole e contrario alle finalità protettive delle norme in materia di assistenza agli incapaci/inabilitati escludere dal novero della tutela legale il curatore. Orbene, il Giudice Tutelare del Tribunale di Caltanissetta - vista la Sentenza pronunciata il 15 marzo 1985 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale è stata dichiarata l’inabilitazione di (OMISSIS) - ha nominato alla carica di curatore il professore (OMISSIS). Risulta, pertanto, che correttamente abbia operato l’amministrazione scolastica che, in sede di reclamo, ha attribuito il posto al resistente; né può dirsi che il curatore dovesse provare l’<unicità> stante che la stessa nomina ricevuta implica il possesso di tale requisito. Per le ragioni suesposte il ricorso non può essere accolto.”(cfr. sentenza)
VALORE INNOVATIVO DELLA SENTENZA
Ora, è ben noto come, nel panorama giurisprudenziale nazionale la questione del diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale ex art. 33 L. 104/1992 costituisce materia ampiamente trattata e molto dibattuta, in ragione dello spessore sociale inerente il tema della disabilità.
Parimenti, è ben noto come l’introduzione della L. n. 6/2004, ha novellato il Titolo XII del Codice Civile, modificando la natura e la stessa funzione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, i quali, assieme alla nuova figura dell’amministrazione di sostegno, intendono porre al centro del sistema delle misure di protezione la tutela della persona umana salvaguardando, nei limiti del possibile, l’autonomia del soggetto cui si riferiscono; laddove in passato, gli istituti di cui in parola erano visti esclusivamente come strumenti di contenimento della pericolosità sociale dell’infermo, la cui totale e definitiva esclusione dai traffici giuridici rappresentava il più efficace rimedio contro i pregiudizi arrecati alla famiglia di appartenenza ed al suo patrimonio.
Ebbene, la sentenza che ci occupa costituisce un emblema della valenza sociale del diritto, in questioni di così spiccata vocazione umana come la fattispecie de qua, riuscendo a coniugare l’interpretazione dell’istituto della curatela legale in stretta connessione al diritto alla precedenza nel trasferimento del lavoratore che assiste il disabile; determinando una peculiarità innovativa nella giurisprudenza di settore, quale valido ausilio di applicazione uniforme della norma per cui è causa anche per gli Uffici Scolastici nazionali.
Il Giudice - accogliendo la tesi dell’odierna scrivente - ha posto l’attenzione sulla ratio dell’istituto della curatela legale nel nostro ordinamento e, aderendo ad Autorevole Dottrina, ne ha valorizzato la funzione, quale figura che affianca il soggetto incapace, affidatogli; e così facendo ha individuato la soluzione innovativa del caso concreto.
WORKIN IN PROGRESS
Come già precisato, il Contratto Collettivo Nazionale Italiano, inserendo una nota a margine del sopracitato art. 13, comma IV - sub specie la Nota 6 - fornisce l’interpretazione applicativa della predetta statuizione, specificando pedissequamente che esclusivamente l’istituto dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale.
Ora, sono recentissime le pronunce giurisprudenziali che hanno statuito l’irragionevolezza di escludere dal trasferimento per avvicinamento ex art. 33, L. 104/92, il lavoratore nominato amministratore di sostegno del familiare disabile.
Ragion per cui pare opportuno - in questa sede di confronto tra professionisti e curiosi del diritto - attenzionare il pregiato Lettore, circa la rilevanza che la questione riveste nel comparto di riferimento e non solo, a tal punto che note riviste divulgano arresti giurisprudenziali sul punto pronunciati dalle Corti di merito.