L’azione di regolamento di confini e l’azione per apposizione di termini

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L’azione di regolamento di confini e l’azione per apposizione di termini

 

Regolamento di confini: il caso sottoposto al Tribunale

Il Tribunale di Caltanissetta – Dott.ssa Giuliana Guardo – con la sentenza n. 94/2023, ha accolto le ragioni dell’attore, pronunciando una assai interessante provvedimento in materia di azione di regolamento di confini ed azione per apposizione di termini, puntualizzando con magistrale semplicità le caratteristiche peculiari che contraddistinguono le azioni de quibus; l’onere probatorio relativamente all’azione di regolamento di confini; nonché l’operatività sovente interconnessa delle due azioni, ben potendo l’azione per apposizione di termini essere promossa contestualmente all’azione di regolamento di confini.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore lamentava che il convenuto, avviando lavori per la realizzazione di nuove colture agricole nel proprio fondo, violava i confini, estendendoli per larga parte nell’agro di proprietà dell’attore, oltre a riversarvi detriti, letame e porvi numerosi attrezzi di lavoro.

Per ciò solo, l’attore allegava l’esistenza di una situazione di incertezza circa l’esatta allocazione della linea di confine tra i due fondi contigui, domandando al Giudice adito – tra l’altro:

di dichiararne l’esatta demarcazione, ponendo così definitivamente fine all’incertezza di fatto e di diritto circa l’estensione delle rispettive proprietà;

di ordinare il rilascio della porzione di terreno occupata indebitamente dal convenuto;

di ordinare, a spese esclusive del convenuto, la rimozione delle colture estese oltre il confine de quo; nonché

di ordinare, a spese esclusive del convenuto, lo sgombero dei luoghi con riguardo ai predetti detriti, letame e attrezzi di lavoro, ivi depositati.

Con comparsa di risposta, il convenuto si costituiva chiedendo l’integrale rigetto delle domande attoree e formulando, in subordine, la domanda di pagamento delle indennità di cui all’articolo 1150 Codice Civile, in forza del quale pretendeva corrisposte le migliorie apportate al fondo viciniore, in ragione delle opere realizzate per ritenuto superamento dei confini in buona fede.
 

Regolamento di confini: la decisione del Tribunale

Nel corso della fase istruttoria del procedimento, la perizia del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) accertava lo sconfinamento posto in essere dal convenuto nel fondo dell’attore.

Precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice, accogliendo l’assunto di parte attrice,

fissava la regola del caso concreto e accertava il confine tra gli agri per cui è causa, come da citata perizia del CTU, condividendone le conclusioni raggiunte;

condannava il convenuto ex articolo 950 Codice Civile al rilascio, in favore dell’attore, della porzione di terreno occupata sine titulo;

disponeva che i termini sulla linea di confine, come individuati dalla perizia del CTU, fossero apposti a spese comuni ed in parti uguali tra i contendenti, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 951 Codice Civile;

condannava il convenuto alla rimozione a sue spese delle opere realizzate su detta porzione di terreno, come da combinato disposto di cui agli articoli 1150 Codice Civile e 936 Codice Civile;

condannava il convenuto alla rimozione dei detriti e attrezzi da lavoro riversati dallo stesso nel terreno di proprietà dell’attore; 

rigettava, in ultimo, la domanda di parte convenuta relativa al pagamento delle indennità per le migliorie apportate al fondo dell’attore di cui all’articolo 1150 Codice Civile, posto che riteneva, la predetta, formulata in modo generico e per ciò solo (…) “carente sotto il profilo allegatorio prima ancora che probatorio ex articolo 2697 Codice Civile”.

Al fine di individuare l’ambito applicativo dell’azione di regolamento di confini, il Giudice precisava innanzitutto come l’istituto di cui in parola, disciplinato dall’articolo 950 Codice Civile, presuppone l’assenza di demarcazione visibile tra i fondi, id est la c.d. incertezza oggettiva; ovvero la inidoneità della demarcazione a separare in modo certo e definitivo i predetti; o ancora, la contestazione del confine esistente, id est la c.d. incertezza soggettiva.

Conseguentemente, esplicitava come l’azione di regolamento di confini miri a dirimere un conflitto tra fondi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

In tal senso, allora, evidenziava l’ambito applicativo differente dell’azione di regolamento di confini ex articolo 950 e dell’azione di rivendica ex articolo 948 Codice Civile, entrambe azioni poste dal Legislatore a tutela del diritto reale perfetto, sub specie la proprietà. Segnatamente, aderendo alla giurisprudenza di legittimità pacifica sul punto, specificava come l’attribuzione ad una delle parti della zona occupata abusivamente dall’altra – quale conseguenza naturale della determinazione del confine – non vale a trasformare l’azione di regolamento di confini in azione di rivendicazione, la quale piuttosto presuppone la contestazione tra le parti dei rispettivi titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. sez. II, 22.12.2011, n. 28349).

Quanto all’onere probatorio,  richiamava l’antico brocardo “actore non probante, reus absolvitur” – “se l’attore non prova, il reo è assolto” – all’esclusivo fine di individuare con estrema chiarezza la peculiarità dell’azione di cui in parola, id est che nell’azione di regolamento di confini il giudice non è vincolato all’osservanza del principio appena citato “(…) stante la sostanziale identità delle posizioni dell’attore e del convenuto, entrambi onerati di allegare e provare elementi utili all’individuazione dell’esatta linea di confine”.

Statuiva ancora “(…) In ogni caso il giudice è tenuto, innanzitutto, ad accertare se sussista, nei rispettivi titoli di acquisto, univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti, atti a consentire l’eliminazione della denunciata incertezza; in subordine, in assenza di specifiche indicazioni sul confine desumibile dai titoli di provenienza, deve farsi riferimento ad ulteriori elementi di prova attestanti una diversa demarcazione tra i fondi; se anche tali elementi manchino, i confini devono essere determinati con riferimento alle risultanze delle mappe catastali”(Cass. Civ., sez. II, 17.11.2021, n. 34825).

Chiariti, dunque, i tratti essenziali dell’azione di regolamento di confini e tracciato il “filo rosso” che separa l’ambito applicativo della predetta da quello della rei vindicatio, individuava un ulteriore passaggio, evidenziando anche la differenza con l’azione per apposizione di termini.

Ebbene, precisava sul punto, che quest’ultima “(…) disciplinata dall’articolo 951 Codice Civile, ha carattere personale e presuppone l’esistenza di un confine certo e determinato (ab initio o per intervenuta sentenza di regolamento dei confini), tendendo soltanto a renderlo visibile e riconoscibile attraverso l’apposizione, a spese comuni delle parti, di segni di delimitazione”. Per ciò solo, dal carattere personale che caratterizza l’azione per apposizione di termini, il Giudice adito faceva discendere, non solo un tratto essenziale che distingue quest’ultima dall’azione di regolamento di confini – la predetta piuttosto azione di carattere reale - ma precisava altresì, condividendo la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ.  sez. II, /17.08.2005, n. 16970), che nulla “(…) osta a che la prima possa essere esplicitamente o implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e consequenziale, in una situazione in cui non solo non manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso”.

Ora, alla luce di quanto sin qui precisato, nel caso di specie, veniva riscontrato dal Giudicante “(…) alla stregua delle contrapposte allegazioni difensive, una situazione di incertezza soggettiva circa il confine tra i due fondi limitrofi dedotti in giudizio, essendo l’esattezza del confine apparente (attualmente segnato da colture impiantate dal convenuto), oggetto di contestazione tra le parti”.

Circostanza precipua – sebbene non l’unica – che ha giustificato la sopra indicata regola fissata dall’attento Giudice, al fine di dirimere il conflitto insorto nella fattispecie concreta.
 

Non solo il regolamento di confini: conclusioni

È di pregio giuridico – a modesto parere della scrivente – la parte motiva della sentenza nella quale, con chiarezza epigrafica, il Giudice mette in rilievo e a confronto, alcuni tratti distintivi di istituti peculiari del nostro sistema legislativo, comunemente utilizzati a tutela della proprietà, sub specie l’azione di regolamento di confini, l’azione per apposizione di termini e, per scorcio di citazione, l’azione di rivendica.

Ma tale pronuncia, invero, è importante – forse anche di più – per la sua valenza umana!

Ora, preme richiamare all’attenzione del pregiato lettore, che la fattispecie che ci ha occupato, lungi dall’essere la disputa relativa ad un “pezzo di terreno”, piuttosto ha rappresentato la perpetuazione di comportamenti abusivi e prevaricatori posti in essere dal convenuto; e di contra la faticosa e finalmente trovata determinazione dell’attore ad opporsi alla stessa, sforzandosi di credere nell’intervento efficace dell’Autorità Giudiziaria.

In tal senso, l’odierna scrivente, ripetutamente nel corso del procedimento, aveva più volte attenzionato il Giudice adito – semmai fosse necessario – dell’esigenza di una soluzione del caso concreto, che fosse quanto più scevra di ogni sorta di superficialità, in ragione del temperamento e dell’indole dei soggetti protagonisti della delicata questione, l’uno mite l’altro non definibile parimenti.

L’impegno posto dal Giudicante, senza risparmio di fatica giuridica, nel risolvere tutti i quesiti con la sentenza per cui è causa, certamente non è passato inosservato alla scrivente, a tal punto che si permette sommessamente di evidenziarlo in questa sede, con l’ausilio della presente breve nota.

Per ciò solo tale sentenza, oltre al pregio giuridico uti supra più volte evidenziato, merita di essere annotata, perché segna il ripagamento di un atto di coraggio posto in essere dall’attore, oltre a contraddistinguere una risposta efficace della giustizia.