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Scuola: trasferimento temporalmente condizionato per il docente che assiste disabile

L'orientamento che pone limiti temporali al trasferimento per il docente che assiste disabile
trasferimento docente
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Indice

1. Diritto al trasferimento del docente per assistenza al genitore disabile

2. Trasferimento del docente limitatamente al periodo di assistenza del genitore disabile

3. Trasferimento per il docente che presta assistenza a genitore disabile: punti di equilibrio

 

Diritto al trasferimento del docente per assistenza al genitore disabile

Con ordinanza cautelare e successiva sentenza di merito pronunciate dal Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro - n. p. rispettivamente del Giudice Dott. ssa Ivana Francesca Mancuso e Giudice Dott. ssa Angela Raffaella Latorre - è stato modificato – nel Comparto Scuola – un precedente orientamento consolidato nel panorama giurisprudenziale, non solo del Tribunale per cui è causa, ma generalmente anche a livello nazionale, in materia di diritto al trasferimento definitivo del docente per assistenza al genitore disabile, presso la sede più vicina al domicilio del predetto a mente dell’articolo 33 LEGGE 104/92.

Segnatamente, il Giudice di prime cure ha fissato il seguente innovativo principio di diritto in forza del quale “(…) ordina all’Amministrazione competente di riconoscere in favore della docente (omissis), il diritto di precedenza ex legge 104/92 e, per l’effetto, di attribuire fino alla permanenza delle condizioni di assistenza una sede di servizio presso un Ambito Territoriale afferente la provincia di Caltanissetta” (cfr. Ord. Cautelare).

Tale principio è stato, poi, ribadito in sede di merito ai soli fini delle spese processuali, rafforzato nella sua ratio dagli eventi occorsi nelle more del processo, tenuto conto che la mamma disabile della docente che chiedeva il trasferimento definitivo per l’assistenza alla predetta, nel frattempo purtroppo decedeva, venendo meno per ciò solo la ragione del diritto di precedenza accordato dalla legge de qua.

Ora, è appena il caso di precisare ad onor di chiarezza che il mutamento d’orientamento sul punto di cui in parola presso il Tribunale di Caltanissetta, è stato già attenzionato dalle testate giornalistiche quotidiane del luogo. Con la presente nota, si esamina un ulteriore e peculiare caso concreto, il cui epilogo – id est la morte del soggetto disabile per cui è causa – è emblematico della distorsione del sistema nel Comparto Scuola, come meglio appresso sarà evidenziato.

 

Trasferimento del docente limitatamente al periodo di assistenza del genitore disabile

Con ricorso notificato all’Ufficio Scolastico competente, nonché alle docenti controinteressate per ordine di integrazione del contraddittorio – quali docenti trasferite per merito e/o di nuova immissione in ruolo – la docente (omissis) agiva in via cautelare e nel merito per il riconoscimento del diritto di precedenza di cui alla LEGGE 104/92 nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, previa disapplicazione anche dell’articolo 13, c. 1, parte IV, del Contratto Collettivo Nazionale Italiano mobilità a.s. 2020/21, ritenuto in contrasto con la LEGGE 104/92, in quanto non prevedeva il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, disponendo piuttosto l’assegnazione provvisoria del predetto.

Costituitasi anche una docente chiamata in causa, quale controinteressata, lamentava – tra l’altro – come fosse debordante la pretesa di trasferimento definitivo rivendicata dalla ricorrente per assistenza a genitore disabile, nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali, nel caso di specie, dal Veneto alla Sicilia.

In particolare, la controinteressata poneva all’attenzione dei giudici un fenomeno sociale assai diffuso negli ultimi decenni nel mondo della scuola, fenomeno che – di fatto – pone in essere una distorsione del sistema scolastico, secondo la seguente operatività: l’immissione in ruolo avviene prevalentemente al Nord d’Italia, con riguardo a moltissimi docenti provenienti dal Sud del Paese che, in ragione delle graduatorie vuote al Nord, anche con un’esperienza lavorativa quasi del tutto inesistente, trasferendo il punteggio ivi, ottengono in breve l’immissione in ruolo.

Successivamente, in ragione della LEGGE 104/1992, anche per genitore disabile (viene da obiettare, chi ormai non ha genitori anziani in famiglia per ciò solo necessitanti di cure, considerato che la vita si è allungata di molto) i docenti con diritto di precedenza ottengono il trasferimento definitivo presso le sedi di provenienza, cioè il Sud Italia, in esecuzione di provvedimenti giudiziali, che statuiscono la disapplicazione dell’articolo 13 punto IV del Contratto Collettivo Nazione del Lavoro – Comparto Scuola – per contrasto con l’articolo 33 LEGGE 104/92, posto che il predetto articolo 13 prevede piuttosto il diritto all’assegnazione provvisoria nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Ora, tale modus agendi – si ribadisce – determina una distorsione del sistema, posto che i docenti con diritto di precedenza per genitore disabile bypassano i docenti con diritto al trasferimento per merito, nonché i docenti con diritto all’immissione in ruolo del pari per merito, in uno scenario – specie al Sud d’Italia – dove i trasferimenti e soprattutto le nuove assunzioni avvengono con molte difficoltà per carenza di posti disponibili.

Ne segue ancora che, fissato il diritto al trasferimento definitivo, una volta deceduto il genitore disabile, il docente che ha ottenuto il trasferimento esclusivamente quale caregiver – per ciò solo a tutela del soggetto portatore di handicap – rimane presso la sede di lavoro privilegiata assegnata per ragioni differenti dal merito.

Ora, come succintamente sopra anticipato, la peculiarità dell’ordinanza oggetto della presente nota consiste nel fatto che tale fenomeno denunciato dalla docente controinteressata, si inverava nel corso del processo di merito.

Infatti, nell’ordinanza cautelare il Giudice del Lavoro, ponendo particolare attenzione al fenomeno sociale lamentato dalla controinteressata e statuendo con puntiglioso rigore giuridico, fissava il principio di diritto innovativo di cui si discute – vale a dire il trasferimento della docente limitatamente al periodo di assistenza del genitore disabile; nel corso del giudizio di merito, poi, il predetto decedeva e, pur venendo meno la materia del contendere, veniva ribadita – comprovata dagli eventi – la bontà del principio di diritto nuovo espresso nell’ordinanza cautelare de qua anche nella sentenza del giudizio di merito, ai soli fini di statuizione circa la soccombenza virtuale, relativamente alle spese di giudizio.

Certamente, venute meno le condizioni legislativamente previste per il trasferimento della docente ex articolo 33 LEGGE104/92, il predetto – statuito con l’ordinanza cautelare – non aveva più ragion d’essere.

 

Trasferimento per il docente che presta assistenza a genitore disabile: punti di equilibrio

Nell’assai complesso sistema della mobilità scolastica, a parere della scrivente, certamente i provvedimenti esaminati offrono importanti spunti di riflessione anche per tutte le parti sociali coinvolte, seppure nell’incontestabile difficoltà della ricerca di nuovi punti di equilibrio; di inevitabili scontri tra differenti ideologie, sottese alle delicate questioni che involgono il modo della scuola e le leggi che lo governano, che cercano di contemperare i vari interessi, il più delle volte confliggenti.

Forse se si provasse ad associare dei volti, tratti dalla vita concreta e quotidiana, alle soluzioni che si cerca di profilare, sin dalla formulazione delle leggi, non sempre di facile interpretazione sistemica per tutti gli operatori del diritto; del pari, se gli stessi volti di persone comuni, fossero ancora di più oggetto di attenzione nel già sopracitato difficile ruolo di ricerca di un punto di equilibrio di tutti gli interessi in gioco nell’ambito dei Contratti Collettivi Nazionali, senza mai perdere di vista il mondo giuridico di settore vorticosamente in continua evoluzione; se tali volti fossero scolpiti negli occhi dei Giudici, di volta in volta, chiamati all’arduo compito di dettare la regola del caso concreto; forse sarebbe possibile porre in essere il diritto e la sua applicazione in tutte le sfere coinvolte, passandolo al setaccio del dono più prezioso dell’animo umano, la sensibilità in tutte le sue accezioni, anche quella giuridica.

Forse, mi si consenta ancora, si eviterebbero scontri crudeli di tal sorta tra soggetti coinvolti, come nel caso che ci occupa, dei quali ognuno è portatore di un interesse meritevole di tutela, dinnanzi alla complessità del sistema.

In un modo sempre più globalizzato, super connesso, con degli standard di efficienza talvolta addirittura spersonalizzanti, per tutti i soggetti coinvolti è una sfida quotidiana, nella quale certamente fondamentale è il ruolo dell’avvocato – anzi, oserei dire di impulso del sistema – e per ciò solo l’avvocato non può e non deve essere scevro della particolare attenzione e comprensione di quei volti e di quei cuori che gridano tutela.

Permettetemi di concludere con una citazione celeberrima anche per la sua densità di esperienza umana, certamente di monito per tutte parti coinvolte che vorranno accogliere la provocazione costruttiva contenuta in queste pronunce, percorrendo nuove strade, aprendosi a nuovi dialoghi:

“(…) Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano,

ma anche a tener conto del loro dubbio;

(…) Se riuscirai a dire il vero anche quando parli alla folla,

o passeggiare con i Re, rimanendo te stesso,

(…) Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo,

(…) Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,

 e — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!” (R. Kipling).