Anche il tribunale di rimini riconosce l’anno 2013 con la sentenza n. 79/2025

Anche il tribunale di rimini riconosce l’anno 2013 con la sentenza n. 79/2025
Un gruppo di docenti ha proposto ricorso collettivo dinanzi a Tribunale di Rimini, sezione lavoro, per il riconoscimento - ai fini giuridici - dell’anno 2013.
I ricorrenti si dolevano della circostanza che l’Amministrazione aveva omesso di “riattribuire” l’anno 2013, così ritardando l’attuale fascia stipendiale nonché il passaggio nel successivo scaglione.
All’uopo, si evidenzia che – ai sensi del CCNL – le fasce stipendiali sono: classe 0 fascia da 0 a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni.
Ebbene, l’anno 2013 è stato “bloccato” a causa delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal Decreto Legge n. 78/2010 e poi prorogato. Un provvedimento che aveva congelato gli avanzamenti di carriera, penalizzando in verità tutto il comparto pubblico.
Quindi, nonostante il ripristino degli anni 2010, 2011 e 2012, invece, il 2013 è rimasto inspiegabilmente escluso dalla valutazione, creando una blocco nella ricostruzione della carriera del personale scolastico con ripercussione negative sulla retribuzione e sui contributi previdenziali.
Dunque, il Tribunale di Rimini con sentenza n. 79/2025, nella persona del Giudice Dott. Lucio Ardigò ha richiamato la giurisprudenza che si è formata vale a dire: l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 1337/2024 nonché la Corte Appello di Bari n. 822/2024 e la Corte Appello Firenze n. 66\2024 del 30.01.2024.
Pertanto, il Tribunale di Rimini ha disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed ha accertato il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento ai soli fini giuridici dell’anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell’ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva con inquadramento nella relativa superiore fascia stipendiale, consegue la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell’anno 2013 nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori come per legge.