Un gruppo di docenti ha proposto ricorso collettivo dinanzi a Tribunale di Rimini, sezione lavoro, per il riconoscimento dell’anno 2013 a fini giuridici
Pur in presenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente veniva illegittimamente pretermesso, sebbene in possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992
Il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione di una somma di denaro pari agli importi della carta docenti
La contestazione disciplinare tardiva non rende insussistente il fatto. Il lavoratore, pertanto, non ha diritto alla tutela reintegratoria di cui all’art. 18
Nel caso di licenziamento disciplinare, il ritardo con cui lo stesso viene comunicato non determina sempre la nullità del relativo atto. Ma in quali casi?
Sia a livello nazionale che a livello europeo, è sempre più evidente la necessità di regolamentare in modo compiuto l’istituto dei licenziamenti collettivi