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D.L. 13 giugno 2023, n. 69: un’opportunità persa per la scuola?

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D.L. 13 giugno 2023, n. 69: un’opportunità persa per la scuola?

Il Decreto Legge del 13.06.2023 n. 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13.06.2023 n. 136 ha stabilito nel mondo della scuola due importanti novità:

- All’Art. 14 viene stabilita un rilevante cambiamento per ciò che concerne la ricostruzione della carriera, per:

  1. il personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica e immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo;
  2. al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo.

Viene soppressa la “decurtazione” che subivano i docenti e ata al momento della ricostruzione della carriera consistente nel valutare il servizio interamente per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente. Inoltre, al personale docente si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova più applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione (Art. 14 lettera b).

Orbene, la ricostruzione della carriera ha lo scopo di far corrispondere la retribuzione esatta, quindi, consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione a tempo indeterminato (immissione in ruolo). Pertanto, la ricostruzione di carriera serve per valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. Ebbene, secondo la norma generale il servizio pre-ruolo, ai sensi del D. Lsg. n. 297/1994, prevede - a seguito del D.L. 69/2023 - per coloro immessi in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024 che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di quattro anni agli effetti giuridici ed economici interamente e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Quindi, per il recupero dei giorni effettivi di lavoro - senza alcuna decurtazione di due terzi - tutti i Tribunali sono stati investiti di migliaia di ricorsi fino a concludersi con le due sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 del 2019 (per i docenti) n. 31150 del 2019 (per gli ata).

La riforma apportata dal D.L. 2023/69 può rappresentare però importanti iniquità perché:

  1. la stessa potrà essere applicata solo a coloro immessi in ruolo successivamente all’a.s. 2023/2024;
  2. per i docenti - sempre immessi in ruolo dopo l’a.s. 2023/2024 - nel vedersi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera solo i giorni effettivi di lavoro è evidente che perderanno il beneficio che era previsto dall’art. 489 del T.U. del 1994 del riconoscimento dell’anno scolastico (solare) intero con il raggiunto di un minimo di 180 giorni di servizio, o aver prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio. Perciò, la nuova normativa potrebbe essere paradossalmente svantaggiosa per i docenti rispetto alla precedente;
  3. per i docenti dell’infanzia e primaria non è previsto nulla;
  4. per i passaggi di ruolo non è previsto nulla (cd. temporizzazione).

Per evitare ulteriori ed eventuali infrazioni, sarebbe stato opportuno estendere a tutto il personale ATA (anche già di ruolo) il beneficio dell’abrogazione della decurtazione dei due terzi mentre a tutti i docenti (anche già di ruolo e di ogni ordine e grado) prevedere la facoltà di scelta se optare per il previgente sistema di ricostruzione della carriera (ivi compreso il beneficio dei 180 gg.) oppure optare per il nuovo sistema (D.L. 69/23) calcolando solo i giorni effettivi. Infine, prevedere anche una riforma in merito alla cd. temporizzazione.

All’art. 15 importante novità è stabilita per la carta docente per:

1. coloro che per l’anno 2023 avranno supplenze annuali su posto vacante e disponibili (quindi al 31 agosto).

È evidente che anche tale materia ad oggi è oggetto di centinaia di ricorsi nati soprattutto dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e ultima l’Ordinanza della Cassazione del 29 maggio 2023, quindi, come la riforma sulla ricostruzione della carriera, anche questa norma evidenzia profonde iniquità e diseguaglianze rispetto a chi ha avuto e avrà supplenze al 30 giugno (la maggior parte di tutti i docenti) e soprattutto rimane aperta la questione relativi agli anni scolastici precedenti.

Per evitare ulteriori ed eventuali infrazioni, sarebbe stato opportuno:

  1. prevedere anche un riconoscimento per tutti i supplenti al 30 giugno anche in considerazione della circostanza che l’attività didattica si conclude a metà giugno;
  2. prevedere il riconoscimento della carta docente anche per gli anni scolastici precedenti.