Per la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti occorre la ricostruzione della comune intenzione delle parti

ai fini della quale riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall’art. 1742, secondo comma, cod. civ., con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni.

Lavoro (rapporto di agenzia)
Lavoro (rapporto di agenzia)

Per la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti occorre la ricostruzione della comune intenzione delle parti

 

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sezione civile, l’attore chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia mentre parte convenuta, costituita regolarmente, eccepiva l’assoluta mancanza di un rapporto di agenzia tra le parti nonché di un contratto scritto.

Quindi, il Tribunale di Bari, Sezione Civile, con sentenza del 05.07.2025 (n. 2671/2025) ha stabilito che  in mancanza di contratto scritto di agenzia, forma richiesta ad probationem ex art. 1742 c.c., non potendosi ricavare la sussistenza del rapporto per presunzioni dai documenti versati in atti, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal c.t.u., nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Vincenza Amato rigettava la domanda.

Il Tribunale di Bari ha condiviso l’orientamento della Cassazione secondo la quale: “Com’è noto, il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell’attività svolta dall’agente, avente ad oggetto il promovimento della conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, attraverso il quale si realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente (cfr. Cass., Sez. lav., 20/04/1999, n. 3898; 5/06/1998, n. 5569; 1/06/1998, n. 5372). Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari (avente carattere atipico, anche se la relativa disciplina può essere desunta in via analogica dalle disposizioni relative al contratto di agenzia, escluse quelle che presuppongono un incarico stabile e predeterminato), il quale si concreta invece nella più limitata attività di chi, in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (cfr. Cass., Sez. lav., 12/02/ 2016, n. 2828; 24/06/2005, n. 13629)”.

Inoltre:è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l’interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all’intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, con violazione della regola di cui si è detto” (Cass. Civ. ord. n. 29422/2023).”.

 

Conclusioni

Quindi, il Tribunale di Bari, sezione civile, ha aderito alla tesi giurisprudenziale attualmente sostenuta anche da altri Tribunali che in assenza del contratto di agenzia nonché di una puntuale ricostruzione del rapporto la domanda giudiziaria tesa ad accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti deve essere rigettata.

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