Videoregistrazione di interrogatori di indagati

RFT, A, F, GB, Wales

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Videoregistrazione di interrogatori di indagati – RFT, A, F, GB, Wales

 

Abstract: La videoregistrazione è stata definita, non soltanto un “Ohrenbeweis” (prova acustica), ma, al contempo, pure un “Augenbeweis” (prova visiva). Si tratta di un’”Erkenntnisquelle” che, rispetto alla mera registrazione sonora, è “weitaus plastischer und unmittelbarer”. Ma questo, come vedremo, non è l’unico “vantaggio”, che la videoregistrazione ha nei confronti della tradizionale verbalizzazione.
 

RFT

La videoregistrazione (d’ora in avanti anche indicata con l’abbreviazione VRE) dell’interrogatorio di indagati nel corso delle indagini preliminari – a differenza della VRE di deposizioni testimoniali, consentita sin dal 1998 – è stata introdotta, nella RFT, con una legge del 2013, inserendo, nella StPO (CPP), il § 163 a, Abs. 1, S. 2; questo paragrafo ha richiamato i disposti di cui ai §§ 58 a, Abs. 1, nonchè Abs. 2 und 3 del § 58 b, StPO, consentendo cosí la VRE di interrogatori di indagati nel corso di indagini preliminari; interrogatori compiuti dalla PG, dal PM o dall’”Ermittlungsrichter” (giudice per le indagini preliminari).

Per effetto del richiamo al § 58 a, Abs. 2 e 3, StPO, in sede di interrogatori di indagati, ha trovato applicazione la disciplina prevista per le deposizioni testimoniali per quanto concerneva l’utilizzazione nonchè la presa di visione delle stesse da parte degli aventi diritto.

Nel 2017 vi è stata – a proposito delle ”audiovisuellen Vernehmungen” di indagati - un’ulteriore innovazione legislativa, nel senso, che la videoregistrazione di interrogatori di indagati, veniva consentita dal § 136, Abs. 4, S. 1, StPO; in determinati casi, fatto obbligo a procedere alla VRE.

Secondo il disposto del § 136, Abs. 4, S. 2, StPO, vi è obbligo di VRE, qualora sia stato commesso un omicidio volontario, se alla stessa non osta la particolare urgenza dell’interrogatorio. Questa “Pflicht” sussiste anche nei casi, in cui gli interessi dell’autore del reato, possano essere tutelati maggiormente per effetto di una VRE.

Per quanto concerne l’obbligo di VRE – in considerazione del fatto, che il § 163 a, Abs. 3, S. 2 e l’Abs. 4, S. 2, richiama l’art. 136, Abs. 4, StPO – esso sussiste, sia in caso di interrogatorio condotto dal PM, che dalla PG.

La predetta legge del 2017 contiene norme innovative anche in materia di utilizzo di VRE in sede dibattimentale. Il § 254 StPO prevede la facoltà di riproduzione (il cosiddetto Abspielen) di VRE di indagati nel dibattimento allo scopo di provare l’avvenuta confessione dell’indagato. È da notare, che la riproduzione di VRE, è consentita, anche se la VRE è stata eseguita da organi di polizia o dal PM; la disciplina è, quindi, meno restrittiva rispetto a quella prevista per la lettura di verbali (di interrogatori), lettura consentita unicamente, se a interrogare l’indagato è stato il giudice (“justizielle Vernehmung”).

La RFT ha introdotto la VRE di indagati con ritardo rispetto ad alcuni ordinamenti-processual penali, in particolare a quelli dell’Inghilterra, del Wales e degli USA.

È ben vero, che gli ordinamenti processual-penali sono differenti in quanto quelli “continentali” sono caratterizzati – prevalentemente - dal modello cosiddetto inquisitorio, mentre gli ordinamenti anglo-americani, prevedono procedimenti, in cui l’indagato/imputato si vede contrapposto al PM (che è parte).

Austria

In Austria, l’”audiovisuelle Aufzeichnung” di interrogatori di indagati nel corso delle indagini preliminari, è stata introdotta sin dal 2009.

Condizione di ammissibilità della VRE dell’interrogatorio dell’indagato, è che questi venga espressamente informato che si procede a VRE (§ 97, Abs. 1 StPO). La VRE deve essere “integrale” (“zur Gänze”).

Nei casi, in cui sussistono particolari circostanze, che ostano alla presenza di un difensore, deve essere effettuata “nach Möglichkeit” (possibilmente -§ 164, Abs. 2, S. 6, StPO), “eine Ton oder Bildaufnahme” ai sensi del § 97 StPO.

Con l’ammissibilità della VRE, il legislatore austriaco ha perseguito – tra l’altro – l’obiettivo, di rendere – almeno in gran parte - superflua la redazione di un verbale di interrogatorio.

Il citato § 97, al comma 2, riconosce alla VRE, sostanzialmente, pari “dignità” di un verbale (“Protokoll”), anche se la VRE viene poi “trasposta”- riassuntivamente – in un verbale.

Della VRE di indagati, può essere fatta riproduzione ("Abspielen”) in dibattimento.

Francia

In Francia, la VRE è impiegata in vari stadi del procedimento penale. L’art. 706 -71 CPP consente il ricorso alla VRE tutte le volte, in cui lo stesso è necessario (anche in dibattimento). Le dichiarazioni degli indagati vengono registrate, se sono stati arrestati da organi di polizia; altresí gli interrogatori, se essi sono compiuti dal giudice per le indagini preliminari. Una confessione videoregistrata, resa dall’indagato, può essere riprodotta in dibattimento a fini probatori, anche se nel frattempo vi sia stata ritrattazione.

Inghilterra e Wales

In Inghilterra e nel Wales, sin dagli anni 80, gli interrogatori di indagati vengono videoregistrati o registrati su nastro, a voce; a decorrere dagli anni 90, la VRE, in caso di commissione di reati gravi, è diventata la regola.

L’introduzione della VRE ha avuto originariamente lo scopo, di tutelare gli indagati dal ricorso a metodi illeciti negli interrogatori (mentre il legislatore della RFT, prevedendo la VRE, ha avuto per obiettivo precipuo, la tutela delle vittime di reato).

Il ministero della Giustizia della GB, ha emanato una serie di provvedimenti, che disciplinano le modalità, con le quali devono essere eseguite le VRE.

All’indagato è riconosciuta la facoltà, di opporsi alla VRE.

La VRE è prescritta, se l’indagato appartiene alla categoria delle persone cosiddette fragili (minori, ciechi) oppure se vi è richiesta espressa del difensore. Per l’utilizzabilità quale prova, valgono le regole generali in materia.

Stati Uniti d’America

Per quanto concerne gli Stati Uniti d’America, va premesso, che ogni Stato ha un proprio ordinamento processual-penale. Tuttavia, la VRE degli interrogatori di indagati nel corso delle indagini preliminari, è ormai quasi la regola ovunque. Le VRE degli interrogatori di indagati sono state introdotte a fini di tutela degli indagati.

In alcuni Stati, gli interrogatori vanno “documentati” mediante VRE; in altri, la stessa, non è obbligatoria e l’indagato può far dipendere la VRE dal proprio consenso.

Quando procedono le autorità federali, dal 2014, sussiste una direttiva, secondo la quale, gli interrogatori di indagati, dovrebbero essere videoregistrati. Per motivi inerenti all’età dell’indagato (per esempio, se minore) o alla gravità del reato (specie se si tratta di delitto a sfondo sessuale che si reputa sia stato commesso), vi è obbligo di VRE dell’interrogatorio:

Quali sono le conseguenze della mancata ottemperanza all’obbligo di VRE?

In alcuni Stati la VRE non può essere utilizzata a fini probatori; in altri, è la giuria, a decidere, se della stessa può tenersi conto in sede decisionale.

In quasi tutti gli Stati, gli indagati devono essere informati prima dell’effettuazione della VRE. Ci sono però Stati, in cui è lecito procedere a VRE senza che l’indagato si renda conto.

Conclusioni

Concludendo, si può dire, che il fatto, che la VRE ha per oggetto quasi ovunque, non soltanto l’intero interrogatorio dell’indagato, ma anche gli avvisi dati all’indagato, è un aspetto positivo. Inoltre, la VRE riproduce, si può dire, “letteralmente”, tutte le domande poste all’indagato e le risposte date nonchè il comportamento dello stesso durante l’interrogatorio (la “nichtsprachliche Kommunikation”).

Altro aspetto positivo della VRE, è, che le informazioni contenute nella stessa, sono “accessibili” alle parti e al giudice nel corso del procedimento e contribuiscono all’assicurazione delle prove. Di particolare utilità sono le VRE in sede di eventuali contestazioni nel corso del dibattimento.

“Svantaggi” vengono, delle volte, ravvisati, in quanto gli indagati possono sentirsi intimiditi dalla presenza della videocamera su di loro puntata. Anche persone con difficoltà di esprimersi, possono sentirsi a disagio, se sanno, che ogni loro parola viene registrata, non soltanto sonoramente (e poi, magari riprodotta in udienza); questo vale, in particolare, per i minori (i quali, non di rado, hanno anche difficoltà di rendersi conto della portata delle loro dichiarazioni). È stato pure sostenuto, che la VRE comporta, che diventi superfluo il cosiddetto Eindrucksvermerk.

Laddove è prescritta – una volta effettuata la VRE – la redazione – sia pure per riassunto delle dichiarazioni videoregistrate dell’indagato – anche di un verbale, non vi è dubbio, che la doppia “documentazione” costituisca un aggravio di lavoro per chi procede all’interrogatorio e agli adempimenti conseguenti.

Da quanto esposto, può, però, dirsi, che una valutazione complessiva dell’impiego della videotecnica, nelle indagini preliminari, induce a ritenere, che gli aspetti positivi del ricorso alla VRE, siano prevalenti su quelli negativi, sempre che il legislatore vieti VRE effettuate senza che la persona sottoposta alla stessa, non ne sia a conoscenza; deve anche essere esclusa l’utilizzabilità, a fini probatori, di VRE eseguite senza il rispetto rigoroso delle altre modalità prescritte.