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Chiamata in correità e riscontri individualizzanti

L' articolo 192 comma 3 c.p.p.
Bonus antiplastica
Bonus antiplastica

Chiamata in correità e riscontri individualizzanti, articolo 192 comma 3 c.p.p.

In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata  in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il  giudice deve procedere in primis alla valutazione della credibilità del dichiarante e in secundis alla verifica dell’intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante.
 

La norma articolo 192 c.p.p.: Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).
 

Chiamata in correità e la cassazione

La cassazione penale sezione II con la sentenza n. 11016 del 25 marzo 2022 ha affrontato il tema della chiamata in correità ed ha ribadito i principi da seguire per una corretta valutazione della prova dichiarativa del chiamante.

A tal riguardo giova ricordare che la cassazione (ex multis, Sez. 6, n. 45733  dell'11/7/2018, Rv. 274151; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Rv 192465) ha  affermato che, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata  in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il  giudice deve sciogliere, in primo luogo, il problema della credibilità del  dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità,  alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i  chiamati in correità e alla genesi, remota o prossima, della sua risoluzione alla  confessione e all'accusa dei coautori e complici.

In secondo luogo, il giudice deve verificare  l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla  luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della  costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti  esterni, i quali, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che  riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici  reati a lui addebitati. 

Si è precisato che (Sez. 2, n. 35923 dell'11/7/2019, Rv. 276744)  i riscontri, dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità, possono  essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante,  dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello  stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di  una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe  alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non  sulla chiamata di correità. 

Si deve aggiungere che gli “altri elementi”, utili per confermarne  l'attendibilità, possono consistere anche in altre chiamate in correità, purché la  conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che  occorre riscontrare, mentre non è necessario che l'elemento di riscontro sia  rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con  le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica  (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607). 

Siffatte coordinate ermeneutiche sono riscontrabili nella giurisprudenza della Suprema Corte.
 

Chiamata in correità e criteri valutativi delle dichiarazioni del coimputato o imputato in procedimento connesso. L’art. 192 comma 3 c.p.p. e i principi giurisprudenziali della Suprema Corte

Proviamo ad approfondire il criterio valutativo delle dichiarazioni del coimputato del medesimo reato o imputato in procedimento connesso, chiamante in correità.

La materia trova la sua disciplina in primo luogo nel disposto dell’art. 192 c.p.p. ma essa è stata anche il risultato di un articolato sviluppo giurisprudenziale della Suprema Corte.

In particolare, l’art. 192, comma 3, c.p.p. detta un criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato in procedimento connesso, richiede sia posta particolare attenzione nel vaglio di attendibilità della prova dichiarativa, sia sotto il profilo soggettivo che a quello oggettivo, e vengano individuati altri elementi di prova, esterni alla fonte dichiarativa, dotati di valenza individualizzante con riferimento al soggetto accusato e al fatto addebitato.
 

Si tratta di tre aspetti che vengono variamente denominati dal punto di vista lessicale

credibilità soggettiva ovvero attendibilità intrinseca soggettiva,

attendibilità oggettiva ovvero attendibilità intrinseca oggettiva,

attendibilità estrinseca ovvero riscontri esterni.

Quanto al contenuto, è consolidato (Sezioni Unite, 21.10.1992, Marino, Rv. 192465) l’orientamento che ha distinto il profilo soggettivo inerente la persona del dichiarante, la sua personalità, i suoi rapporti con l’accusato, i motivi che l’hanno indotto alla collaborazione, da quello oggettivo relativo al contenuto dichiarativo in ordine alla ricchezza di dettagli, coerenza, precisione, spontaneità, costanza ed adeguatezza rispetto a quanto risulta aliunde.

Il terzo, necessario, elemento è costituito dai riscontri specifici dell’accusa formulata: qualsiasi elemento probatori, anche indiretto, che, provenendo da una fonte diversa dal dichiarante, dia conferma alla specifica accusa mossa al soggetto incolpato.

Dunque, con riferimento al rapporto tra l’apporto dichiarativo in esame e gli elementi probatori desumibili da diverse fonti di prova si distingue tra elementi che possono genericamente riscontrare il racconto del dichiarante, così da contribuire a fondarne un positivo giudizio di attendibilità oggettiva, ed elementi che, pur non dando prova del fatto, costituiscano una specifica conferma “esterna” dell’accusa con riferimento al soggetto incolpato.

La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa particolare prova dichiarativa non significa la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite 29.11.2012 Aquilina).

Non v’è dubbio che un profilo soggettivo non del tutto positivo non preclude un complessivo giudizio positivo, laddove gli aspetti inerenti al contenuto dichiarativo, e le conferme che lo stesso riceve aliunde, siano tali da fondarlo adeguatamente.

La valutazione dei cosiddetti “riscontri esterni”, da una parte, può concorrere a fondare un positivo giudizio sul dichiarante e sul contenuto dichiarativo, ma dall’altra, deve essere condotta autonomamente, trattandosi di elemento necessariamente esterno alla fonte dichiarativa.

Sul punto, secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte, vanno compiute alcune precisazioni.

La valutazione circa la attendibilità delle dichiarazioni – che attiene alla spontaneità, coerenza, precisione e costanza del narrato in quanto aspetti congrui rispetto alla veridicità del contenuto – deve considerare anche l’ampiezza dei dati storici su cui il soggetto viene esaminato e il tempo trascorso dai fatti, per cui qualche dimenticanza o contraddizione nei particolari può essere significativa della genuinità del racconto al contrario di una ripetizione stereotipata e uniforme del medesimo racconto, anche a distanza di anni.

Sono stati indicati come criteri utili in detta valutazione la verifica circa la struttura logica del narrato, la quantità e “qualità” di dettagli per meglio dire l’originalità degli stessi, la coerenza fra le parti del racconto.

I due passaggi valutativi relativi alla credibilità soggettiva e la attendibilità oggettiva vanno compiuti tenendo presente l’intero compendio probatorio, principio enunciato, tra le tante da: Cassazione penale sezione II, 16.02.2009 Emmanuello, Rv. 244541; Cassazione penale sezione VI, 13.03.2007, Pelaggi, Rv. 236151; Cassazione penale sezione IV, 10.12.2004, Alfieri, Rv. 231300.

Inoltre, si tratta di valutazioni che concorrono a formare il giudizio circa la veridicità o corrispondenza alla realtà effettiva delle dichiarazioni rese, e quindi, nell’ambito di esso, è possibile riconoscere la particolare rilevanza di taluni aspetti – concernenti la valutazione circa l’attendibilità soggettiva ovvero quella intrinseca alle dichiarazioni – e ritenerla tale da compensare altri elementi di segno contrario.

Un argomento scivoloso è la valutazione frazionata delle dichiarazioni, la giurisprudenza afferma la bontà del principio. Il tema è di particolare rilievo laddove il contributo dichiarativo riguardi una pluralità di fatti-reato e una molteplicità di accusati.

In tali casi, può risultare opportuno distinguere una valutazione di generale attendibilità dell’apporto dichiarativo di un collaboratore, che consideri complessivamente quanto dichiarato da una valutazione specifica in relazione a ciascuna accusa formulata, così da apprezzare il livello di attendibilità anche in ordine a ciascun fatto e a ogni singolo accusato.

Di tal che è possibile ritenere la complessiva dichiarazione di un collaboratore attendibile in via generale – laddove risulti nel suo complesso che non vi siano stati condizionamenti e vi sia costanza e sufficiente coerenza, precisione e non contraddizione rispetto ad altre risultanze istruttorie – ma non in particolare – qualora in relazione ad un certo fatto e alla responsabilità di un soggetto la dichiarazione sia, ad esempio, generica o imprecisa.

Una valutazione di inattendibilità in particolare, e a maggior ragione in generale, preclude che la dichiarazione possa essere valutata come idoneo elemento di prova diretta, mentre se vi è attendibilità in generale è possibile utilizzare quella dichiarazione come riscontro di altra dichiarazione di accusa, salva la verifica della sussistenza del carattere individualizzante.

La valutazione della attendibilità specifica richiede dunque un esame frazionato dei singoli fatti narrati: la giurisprudenza ha chiarito che ciò è possibile, sempre che, però, non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Cassazione penale sezione VI, 20.04.2005, Aglieri, Rv. 233956; Cassazione penale sezione VI, 18.12.2009, Caramuscio, Rv. 246527.

Con particolare riguardo al caso in cui venga accertata la falsità di parte del contenuto dichiarativo, si è affermato che ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità del compendio dichiarativo di quel dichiarante, ma impone una verifica ancor più rigorosa sia in ordine all’eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni. Cassazione penale sezione VI, 28.04.2010, Arnnan Ahmed, Rv. 247346; Cassazione penale sezione V, 15.07.2008, Palo, Rv. 241638.

Dunque, compiuta positivamente la valutazione circa la veridicità di quanto dichiarato, si deve esaminare se ricorrono altri elementi di prova, specifici in ordine al fatto e al soggetto incolpato che confermino tale giudizio.

Innanzitutto, va rilevato che non è necessario si tratti di elementi idonei a provare direttamente il fatto, bensì si deve trattare di elementi – esterni al dichiarante – che costituiscano conferma al giudizio di veridicità delle dichiarazioni.

La scelta legislativa circa la necessità di positivi riscontri esterni rende palese che le dichiarazioni di uno stesso soggetto possono essere ritenute prova di responsabilità in ordine a determinati fatti e soggetti e non rispetto ad altri, proprio a seconda che siano o meno emersi elementi di conferma della attendibilità di ciascuna dichiarazione accusatoria.

La valutazione frazionata della dichiarazione di un soggetto – legittima, in relazione al profilo della attendibilità oggettiva del narrato in quanto molteplici possono essere i fatti dichiarati, anche lontani fra loro nel tempo e con una diversa partecipazione diretta del soggetto (Cassazione penale sezione VI, 02.02.2004, Agate, Rv. 228659) – è doverosa con riferimento alla verifica della presenza di riscontri esterni, in quanto questi devono riferirsi a ciascuna dichiarazione che costituisca elemento di accusa nei confronti di un determinato soggetto per un certo fatto.

In giurisprudenza, ora è divenuto principio consolidato (Cassazione Sezioni Unite, 30.05.2006, Spennato, Rv. 234598) la necessità che i riscontri diano conferma in modo “individualizzante”, cioè con riferimento congiunto, al fatto e al soggetto accusato.

Si deve rilevare che una chiamata di correità può riguardare solo un determinato aspetto della condotta criminosa (ad esempio: procurare l’arma, raccogliere informazioni utili, partecipare all’agguato), e quindi ha carattere individualizzante l’elemento probatorio che – pur relativo a diverso aspetto della complessiva condotta criminosa – comunque ricollega il medesimo soggetto allo stesso reato.

Un dato di fatto, pur accertato, ma generico non può costituire elemento di conferma della veridicità della chiamata di correo.

Quanto al “tipo” di riscontri rilevanti, la norma fa riferimento a “elementi di prova” e quindi a tutto quanto possa – perché conforme alle norme di cui agli artt. 187/193 c.p.p. – essere utilizzato dal Giudice per fondare il proprio convincimento.

È decisivo che il riscontro sia esterno al dichiarante: sia in relazione alla ratio propria della norma – chi è coinvolto nei fatti non è disinteressato – sia per il dato letterale “altri elementi”.

È ormai chiarito che la positiva valutazione circa la veridicità delle dichiarazioni costituisce il necessario presupposto che consente la necessaria ricerca di riscontri esterni e non può essere ritenuta a sua volta, riscontro.

Quanto alla rilevanza di un indizio come riscontro, vanno compiute precisazioni. Con tale termine ci si riferisce ad un fatto noto idoneo a dare prova di altro fatto ignoto con un procedimento inferenziale (che cioè si fonda sull’applicazione di una deduzione logica) che parte da un fatto noto e perviene a un fatto ignoto.  L’art. 192 comma 2 c.p.p. con l’espressione: “L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti” richiede che vi siano più fatti noti e questi siano certi (precisi), siano collegati a massime d’esperienza fondate o a leggi scientifiche riconosciute come tali (gravi) e siano significanti del medesimo fatto (concordanti).

Il carattere della gravità degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime l’elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto in cui si identifica il tema di prova.

La precisione degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocità nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra cui quella pertinente al fatto da provare.

La concordanza degli indizi indica la loro convergenza verso un identico risultato ed è qualificata dalle interazioni reciproche riscontrabili tra una moltitudine di indizi gravi e precisi che – pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione – acquisiscono, tuttavia, il carattere dell’univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione assumendo, così, il crisma della prova e l’efficacia dimostrativa che a questa inerisce (Cassazione penale, Sez. II, 26604/2019).

Si è evidenziato come, da una parte, è necessario accertare l’esistenza di ciascun fatto-indizio e, dall’altra, è necessario esplicitare la regola (di natura logica per le massime d’esperienza ovvero scientifica) che consente di ritenere provato il fatto ignoto.

Si deve aggiungere che le massime d’esperienza sono argomenti logici fondati, appunto sull’esperienza comune e quindi sull’accadimento di fatti ritenuto, per la sua ripetitività, costante tanto da farlo divenire una regola d’esperienza; si distinguono dai cosiddetti “fatti notori” che sono, invece, singoli fatti storici noti alla generalità e quindi utilizzabili dal giudice, pur se non risultanti nel compendio probatorio acquisito nel processo.

Nell’esperienza giudiziaria si distingue il fatto indiziante dall’argomento logico o scientifico che consente di ritenere sussistente il fatto ignoto, ma col termine “indizio” ci si riferisce comunemente all’uno e all’altro.

Dunque, in relazione al tema se un indizio può costituire riscontro ad una chiamata di correo: “si può affermare che i fatti indizianti (basti pensare alle tracce del reato) sono idonei a tale funzione probatoria. Altrettanto è da dirsi quanto all’argomento logico, anche se certamente si impone una valutazione rigorosa sia quanto alla fondatezza della massima d’esperienza ritenuta, sia al suo carattere individualizzante” Cassazione penale sez. I, udienza 19.09.2018, sentenza n. 56692/2018, inedita.

Comprendiamo quanto sia palpabile il margine di discrezionalità in tema di indizi con valenza di riscontro.

Concludiamo, ricordando le parole di Leonardo Sciascia che, nel febbraio del 1985, sottoscrisse come primo firmatario un appello al Presidente della Repubblica per assicurare “elementari garanzie di giustizia” ai 640 imputati di un processo per associazione camorrista a Napoli, nella lettera si dice che: “un’imputazione, quanto più è fondata sulle dichiarazioni dei pentiti, tanto più deve essere confortata da altri riscontri probatori e vagliata con assoluta oggettività”.

Chiamata in correità e valutazione della prova: rassegna della giurisprudenza dal codice commentato di Filodiritto: Art. 192 - Valutazione della prova del Codice di procedura penale Commentato Online (filodiritto.com)