Esecuzione della pena detentiva – Inizio – Formalità- Piano di esecuzione

“Offener e geschlossener Vollzug” – “Wohngruppen” - Media – Lavoro – RFT
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Esecuzione della pena detentiva – Inizio – Formalità- Piano di esecuzione – “Offener e geschlossener Vollzug” – “Wohngruppen” - Media – Lavoro – RFT
 

I

Nell’ambito degli ordinamenti penitenziari della RFT, si distingue tra “Selbssteller” (coloro, che si presentano spontaneamente alla “JVA Justizvollzugsanstalt” – stabilimento penitenziario) per scontare la pena e coloro, che ivi sono condotti coattivamente, per iniziare l’"Haftstrafe”.

Ai “Selbssteller”, in alcuni “Bundesländer”, vengono riconosciuti dei benefici (per esempio, essi sono ammessi subito all’”offenen Vollzug”, se ci sono i relativi presupposti) e, cosí, in qualità di “Freigänger”, possono conservare il posto di lavoro.

Se il condannato deve scontare una pena superiore a un anno, “finisce” – provvisoriamente – in una delle “Einweisungsanstalten”; successivamente, viene “assegnato” alla “JVA”, nella quale sconterà la pena detentiva.

II

Quest’”assegnazione” ha luogo, tenendo conto, oltre che della durata dell’espianda pena, dell’età, del luogo di residenza, del fatto, se si tratta di recidivo o meno e della pericolosità del condannato.

Nell’”Einweisungsanstalt” (o nel carcere, dove il condannato sconterà la pena detentiva inferiore a un anno), si procede – preliminarmente – alle formalità di identificazione e all’iscrizione nello “Zugangsbuch”, chiamato anche “Gefangenenbuch”. Successivamente, il detenuto viene informato sui suoi obblighi e diritti. Gli viene anche consegnato un elenco contenente gli stessi e, a comprova dell’avvenuta consegna, deve firmare un apposito verbale.

Su richiesta, al “Gefangenen”, è consegnata copia dello “Strafvollzugsgesetz” (Ordinamento penitenziario).

Per quanto riguarda l’”Hausordnung” (regolamento interno), una copia della stessa, è in ogni “Haftraum” (cella).

Seguono: 1) la perquisizione personale, 2) la consegna, agli agenti di custodia, degli oggetti, di cui il detenuto, non può disporre durante l’espiazione della pena (e che saranno restituiti al momento delle dimissioni dal carcere), 3) l’”Einkleidung”, cioè la consegna del vestiario, che dovrà indossare durante il periodo di carcerazione, 4) la visita sanitaria (obbligatoria), 5) la “Vorstellung des Gefangenen beim Anstaltsleiter” (“presentazione” del detenuto al dirigente della “JVA”), 6) la verbalizzazione delle condizioni personali, familiari e di vita del condannato, di fondamentale importanza per redigere il “Vollzugsplan” (piano di esecuzione), che viene redatto anche ai fini della risocializzazione.

In questa “fase”, si decide pure, se il condannato deve essere “in eine sozialtherapeutische Anstalt (stabilimento socio-terapeutico) verlegt werden”.

Il “Vollzugsplan” (§ 7 StVollzG) è di particolare importanza ai fini della concretizzazione degli scopi inerenti alla risocializzazione del singolo detenuto, come ha precisato la Corte costituzionale federale in due sentenze (del 2006 e del 2008).

Il “Vollzugsplan”, che deve essere redatto con particolare cura, per ogni “Gefangenen”, viene discusso col detenuto e questi ha diritto, che gli sia consegnata copia.

Questo piano viene anche “erörtert” con coloro, che sono preposti all’attuazione dello stesso. Si parla, in proposito, di “Offenheit des Vollzugsplans”. Nel “Vollzugsplan”, sono previsti termini per un riesame e per un eventuale “adattamento" del medesimo, se necessario.

Il § 7 StVollzG prevede una serie di misure di “trattamento” (“Behandlungsmaß-nahmen”); è escluso, che il “Vollzugsplan” possa essere “impugnato” dal detenuto, fatta eccezione per due casi: avvenuta violazione di norme, che prevedono le modalità di redazione del piano e mancata discussione dello stesso nell’ambito di una “Konferenz” (§ 159 StVollzG), in altre parole, al detenuto spetta il diritto, a un’“ermessensfreien Entscheidung”.

Il “Vollzugsplan” comporta, per la “Vollzugsbehörde”, una “Selbstbindung”, nel senso, che il detenuto può, legittimamente, confidare (ha uno “schutzwürdiges Interesse”), che l’autorità si attenga, nei limiti del possibile, a questo piano.

Modifiche del “Vollzugsplan”, sono poi previste in caso di “Vollzugslockerungen” (passaggio a un regime di esecuzione meno severo).

Ogni “JVA” decide, in base al “Vollzugsplan”, se il detenuto espierà la pena in “offenem oder in geschlossenem Vollzug”. Nel primo caso, al “Gefangenen” può, per esempio, essere consentito, di lasciare lo stabilimento penitenziario durante il giorno, per recarsi al lavoro. Con l’”offenen Vollzug”, il legislatore ha inteso “testare” la “Selbstverantwortung” (autoresponsabilità) del detenuto, anche in vista “del fine pena”, con conseguente, definitivo, rilascio dallo stabilimento penitenziario.

Secondo il § 10 StVollzG, l’”offene Vollzug” dovrebbe essere il “gesetzliche Regelvollzug” (l’esecuzione “ordinaria”). Va però osservato, che si tratta di una “Soll-Vorschrift”, di cui viene tenuto conto, in modo non del tutto identico, nei vari “Länder” della RFT.

A proposito dell’”offenen Vollzug”, ci sono alcuni dati statistici, meritevoli di essere riportati.

Nel 2022 – alla data del 31 .3., nella RFT, il 13,9% dei detenuti era “in offenem Vollzug” (5.933 su 42.492).

Dal 2009 al 2022, i dati statistici ci dicono quanto segue:

“Offener Vollzug”: 2009: 9259  –  2011: 9.760 ---2014: 8.933  -  2022: 5.933.

“Geschlossener Vollzug”.: 2009: 55.043  -  2011: 53.464  -  2014: 45.582  -  2022: 42.492.

Gli istituti penitenziari, che “praticano” l”offenen Vollzug”, sono caratterizzati dal fatto, che i dispositivi per impedire la fuga, sono ridotti (e gli agenti di custodia, non hanno facoltà di usare le armi per impedire la fuga), mentre nelle “Anstalten des geschlossenen Vollzugs”, deve essere garantita una “sichere Unterbringung” (§ 141, Abs. 2, StVollzG).

Quali sono i presupposti per l’ammissione (§ 10, Abs. 1, StVollzG) all’”offenen Vollzug” (comparabile alla semilibertà)?

Dovrebbe essere escluso il pericolo di fuga e la “Missbrauchsgefahr” (pericolo di abuso).

Inoltre, non possono essere ammessi all’”offenen Vollzug”, i condannati per delitti contro lo Stato, persone in istato di custodia cautelare, quelle in attesa di estradizione all’estero e, infine, coloro, che dovrebbero essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, non ancora eseguite.

Precludono, altresí, l’ammissione all’”offenen Vollzug”, tossicodipendenza, pregressa evasione o fuga, partecipazione a “Gefangenenmeuterei” (rivolta in carcere).

Se un condannato ha commesso reati di violenza sessuale o altri reati di violenza oppure violazione della legge sugli stupefacenti, ai fini dell’ammissione all’”offenen Vollzug”, occorre una “besonders gründliche Prüfung” (una verifica particolarmente approfondita dell’istanza).

Allo scopo di preparare il detenuto alla prossima liberazione (fine pena), vengono ammessi all’”offenen Vollzug”, anche detenuti, ai quali questo “beneficio”, in precedenza, non è stato concesso, in quanto, si temeva la fuga o si ipotizzava la probabilità della commissione di ulteriori reati.

Concedere o meno, a un detenuto, l’”offenen Vollzug, implica, indubbiamente, una decisione particolarmente delicata e impegnativa; la cosa più importante, è, che, sulla stessa, non influisca, magari, l’ombra – lunga e ingombrante – di qualche politicante, che, in sette anni, magari, ha cambiato il colore della camicia ben sette volte, come quelli, che “aspettano gli eventi per mettersi dalla parte della fortuna” (M. de Montaigne – Saggi – Libro III – Cap. I).

La “Volzugsplanung” prevede, in linea di massima, che i reclusi, trascorrano il loro tempo dietro le sbarre (se non svolgono attività lavorativa), in “Wohngruppen”, costituite da 10-15 persone (per le quali sono a disposizione “Gemeinschaftsräume” (come, per esempio, sale per seguire programmi televisivi)); sono assistiti da un “Wohnungsleiter”.

Dalle ore 22 alle 6, i detenuti devono essere nelle loro celle (che, secondo lo “StVollzG”, devono essere “wohnlich (accoglienti) und zweckentsprechend” (funzionali))…..

Per le celle singole, è prescritto uno spazio di almeno 6, 5 m2.

Deve esserci una finestra, che da verso l’esterno e la “toilette” deve essere separata dall’”Haftraum”; altrimenti, il detenuto può proporre reclamo per violazione della “Menschenwürde” (art. 1, Abs. 1, della Costituzione federale e art. 3 CEDU).

Il Land Nordrhein-Westfalen, è stato condannato a risarcire i danni a un detenuto, recluso – per più mesi - in una cella di 18 m2, insieme a 3 altri detenuti.

Lo “StVollzG” della Baviera, prevede il diritto del detenuto, ad apparecchi radio e TV, acquistati o noleggiati dallo stabilimento carcerario.

Per l’uso di questi apparecchi, il detenuto è tenuto a corrispondere un importo forfettario (circa1,5 Euro il mese).

Una certa quantità di corrente elettrica (il cosiddetto Grundbedarf) necessaria, per esempio, per il rasoio, per la macchina da caffè, è gratis. La Corte costituzionale federale, non ha ritenuto in contrasto con dettami del “Grundgesetz (GG)”, l’obbligo di pagamento di quest’importo forfettario, ma, al contempo, ha sentenziato, che non può mai essere a carico del detenuto, una spesa superiore alla suddetta, anche se si tratta di “tatsächliche Kosten” (costi effettivi).

Ai sensi del § 20, Abs. 1, StVollzG, il detenuto deve vestire l’”Anstaltskleidung”, che non può, però, avere carattere discriminatorio.

Se il detenuto è accompagnato all’esterno, quest’obbligo non sussiste, a meno che non sia ravvisabile il pericolo di fuga.

I pasti sono consumati dai detenuti nelle loro celle e sono forniti dalla cucina della “JVA”. È obbligo di un “Anstaltsmitarbeiter” (di solito di un agente di custodia), assaggiare giornalmente quanto preparato dalla cucina, al fine di verificarne la qualità. Reclami di detenuti sono annotati in un apposito registro.

Se il detenuto, su prescrizione medica, deve seguire una determinata dieta, ha diritto a “Sonderverpflegung”. Chi, per motivi inerenti al proprio credo religioso, non deve mangiare certi cibi, ha diritto “auf Selbstverpflegung”, ma, almeno nei penitenziari con un notevole numero di detenuti, ormai si tiene conto – sia pure in assenza di un obbligo – dei precetti religiosi, a cui devono conformarsi i non pochi detenuti di religione islamica.

Quanti sono gli stranieri detenuti nelle “Justizvollzugsanstalten” della RFT? Abbiamo soltanto dati relativi al 2022. Il 31.3., la percentuale dei detenuti, non aventi cittadinanza della RFT, è stata pari al 34%. Secondo altre statistiche, sarebbe stata circa il 45% della popolazione carceraria complessiva.

La maggioranza proveniva da Stati dell’Africa e dell’Asia, ma c’erano, pure – non pochi – detenuti provenienti da altri Stati.

In Baviera, il 31.3.22, erano detenuti 3.915 stranieri provenienti da 102 Stati diversi.

Generalmente, una volta il mese, un incaricato della “JVA”, procede, per conto dei detenuti, all’acquisto di generi alimentari “suppletivi” e di “Genussmittel” (quali tabacco, caffè) ma non di alcolici (il cui consumo è severamente vietato).

Il detenuto inabile al lavoro, “bestreitet” queste spese con il “Taschengeld”, che è, però, di entità notevolmente inferiore rispetto all’”Arbeitsgeld”.

Spesso, le “JVA”, affidano l’effettuazione degli acquisti anche a ditte esterne. Veri e propri negozi, ci sono soltanto negli stabilimenti penitenziari con un numero di detenuti elevato.

Fumare nelle “JVA”? La proposta di divieto di fumo nelle carceri (in analogia al “Verbot” vigente in tutti gli edifici pubblici), non è stata accolta dal legislatore. È stato detto, che la sigaretta sarebbe “das letzte Stück Freiheit” (l’ultimo “pezzo” di libertà) rimasto al “Gefangenen”. I detenuti possono fumare nelle loro celle; sui posti di lavoro all’interno del carcere, ci sono apposite cabine per i fumatori. Il “raggruppamento” dei detenuti nelle celle a più posti, avviene in modo, che tra di essi, vi siano soltanto fumatori o non fumatori. In tal modo, si evita il cosiddetto Passivrauchen, anch’esso nocivo alla salute del non fumatore, che nel passato ha, non infrequentemente, citato per danni l’amministrazione del “Land”, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, qualora quest’esposizione al fumo, sia avvenuta involontariamente.

“Besserung durch Arbeit” è la “Maxime”. Al lavoro dei detenuti, viene attribuita una “herausragende, wichtige Rolle” (un ruolo preminente e di particolare importanza), anche affinchè possano acquisire le “Fertigkeiten” necessarie per il tempo, in cui saranno liberati dalla “JVA” (§ 37, Abs. 1, StVollzG), oltre che per trascorrere “sinnvoll” i giorni in carcere. Indubbia è pure l’importanza per la “Resozialisierung”.

Il lavoro dei detenuti costituisce pure un contributo, non trascurabile, per diminuire i “costi” delle “JVA”, posto che, non di rado, vengono venduti all’esterno i prodotti delle attività dei “Gefangenen”, che lavorano.

Ci sono alcune carceri, nelle quali persone esterne alla "JVA", accedono per farsi riparare la propria autovettura oppure per i cambiamenti dei copertoni; ciò, a condizione, che il conducente dell’auto consenta alla perquisizione del veicolo e a quella personale, prima dell’ingresso in officina.

Il § 41, Abs. 1, StVollzG sanciva, per i detenuti, che non avevano compiuto i 65 anni, l’obbligo di lavoro, ma nell’assegnazione dell’attività lavorativa, va tenuto conto delle capacità del recluso. È da notare, che il citato paragrafo, deve ritenersi “sorpassato”, almeno in parte, perchè, in non pochi “Länder”, il lavoro dei detenuti è diventato facoltativo, come vedremo.

Il lavoro non è considerato uno “Strafübel” (vale a dire, una pena, una “punizione”); è un mezzo per conseguire il “Vollzugsziel”, la reintegrazione del condannato nella società.

Chi, nel passato, senza giustificato motivo, aveva rifiutato la prestazione lavorativa, veniva sottoposto a sanzione disciplinare. Questi rifiuti sono stati però rari, anche perchè la mancata prestazione di lavoro comportava, per i detenuti, la perdita dell’”Arbeitsgeld” (“retribuzione”), con conseguente notevole riduzione, per il detenuto, della possibilità, di potersi procurare generi alimentari suppletivi o “Genussmittel”.

Non vi era, già nel passato, e non vi è, “Arbeitspflicht” per i detenuti in custodia cautelare.

All’obbligo di lavoro, non corrispondeva un diritto, degli stessi, “al lavoro”, anche se i paragrafi  37, Abs. 2 e 148, Abs. 1, StVollzG, prevedevano, che la “Strafvollzugsbehörde” avrebbe dovuto impegnarsi, affinchè il detenuto avesse ”eine wirtschaftlich ergiebige Arbeit” (un lavoro, si poterbbe dire, produttivo da punto di vista economico); se ciò non era possibile e neppure un addestramento professionale, il detenuto doveva comunque avere un’”angemessene Beschäftigung”.

È da notare però, che, come già accennato, non in tutti i “Länder”, ormai, vi è obbligo di lavoro. Alcuni (4), poi seguiti da altri, hanno “trasformato” questa “Pflicht” in un “freiwilligen Angebot” (“offerta volontaria”).

Di conseguenza, sono escluse sanzioni disciplinari a carico di chi non lavora.

Dati statistici dimostrano, però, che la maggioranza dei detenuti – nei “Länder”, nei quali il lavoro è ”rimesso” alla volontà (volonterosà) del “Gefangenen” – preferiscono lavorare; questo, anche per avere qualche soldo per potersi comprare alimentari suppletivi e generi di conforto con il cosiddetto Arbeitsgeld.

Parte di coloro, che lavorano, sono “Freigänger” (persone, che possono uscire al mattino dalla “JVA” per motivi di lavoro e tornarvi, dopo l’orario di lavoro all’esterno). Prestano attività lavorativa nei cosiddetti Unternehmerbetriebe.

Altri, che non hanno ottenuto il beneficio del “Freigang”, lavorano all’interno del carcere (come, per esempio, in cucina, nella lavanderia). L’”Arbeit in der Anstalt” è, per molti, la regola. Il lavoro è considerato un’”arbeitstherapeutische Beschäftigung” (un’occupazione con effetti terapeutici) e, in tal modo, s’intende, “preparare” il detenuto, una volta liberato, a una “geregelten Arbeitsverrichtung”.

Quante ore il giorno lavorano i volonterosi durante la settimana? Per essi vale un orario corrispondente a quello dei pubblici dipendenti.

Per quanto concerne la “retribuzione”, il § 43 StVollzG, usa la locuzione, che l’”Arbeitsgeld” viene “riconosciuto” al detenuto, a titolo di “Vergütung” (una specie di indennizzo (?)) e l’entità della stessa, ammonta a circa 12 Euro il giorno. Più volte, la Corte costituzionale federale, ha “ammonito” i legislatori dei Länder”, che la “retribuzione” corrisposta ai detenuti lavoratori, era troppo bassa, ma questo “monito” è rimasto – finora – senza seguito.

Oltre a questa “retribuzione”, il detenuto lavoratore ha diritto a qualche giorno di ferie in più, in occasione dell’”Urlaub aus der Haft”.

Molti detenuti che “entrano” nella "JVA", spesso sono privi di “Schulabschluss” e/o di “Berufsausbildung”.

Qualche anno fa, da una rilevazione, fatta nelle carceri della Baviera, è emerso, che circa il 37% dei detenuti adulti e il 6% di coloro, che espiavano una “Jugendstrafe”, avevano un’”abgeschlossene Berufsausbildung”. Molti di essi, prima della carcerazione, erano disoccupati (anche per lunghi periodi, cosiddetti Langarbeitslose).

Dati statistici, anche meno recenti, hanno dimostrato, che la percentuale dei recidivi tra i detenuti liberati dalla “JVA”, che hanno un’”abgeschlossene Berufsausbildung”, è notevolmente inferiore rispetto a coloro, che ne sono privi.

Per questo motivo, “Aus- und Weiterbildung” dei detenuti, è, ormai, da qualche tempo, uno degli obiettivi dello “Strafvollzug”. A tal fine, vengono corrisposte “Ausbildungsbeihilfen” (contributi) ai detenuti, che frequentano scuole serali e/o corsi di apprendimento lavorativo.

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Dott. Armin Kapeller