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Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale in sintesi

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Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale in sintesi

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del CCI, sono legittimati a proporre l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale mediante deposito di ricorso:

1) il debitore;

2) uno o più creditori;

3) gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa;

4) il pubblico ministero.

Dispone l’art. 38 CCI che il pubblico ministero assuma l’iniziativa ogni volta in cui abbia notizia dell’esistenza di uno stato d’insolvenza, anche su segnalazione dell’autorità giudiziaria che rilevi l’insolvenza nel corso di un procedimento: pertanto ogni qualvolta un’autorità giurisdizionale, sia essa civile, penale o amministrativa, nell’ambito di qualsiasi procedimento di cui dovesse essere investita, dunque in un giudizio civile, penale, amministrativo, tributario o di altro tipo, dovesse rilevare l’insolvenza di una delle parti in causa, ne darà avviso al pubblico ministero il quale assumerà l’iniziativa richiedendo l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti del soggetto rispetto al quale l’insolvenza fosse stata rilevata.

Non solo, ai sensi dell’art. 38, comma 3, CCI il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti aperti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Allorquando sia il debitore a richiedere in proprio l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 39, comma 1, CCI prescrive che questi deve depositare presso il tribunale:

i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ii) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto minore durata;

iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;

iv) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Non solo, il debitore deve depositare, anche in formato digitale:

v) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;

vi) uno stato particolareggiato estimativo delle sue attività;

vii) un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

vii) l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali che ne sono munitivi.

Aggiunge il comma 2 dell’art. 39 CCI che il debitore deve depositare anche una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Stante il richiamo espresso all’art. 94, comma 2, CCI, si intende dunque che il debitore deve depositare una relazione relativa a: a) mutui, anche sotto forma cambiaria; b) transazioni; c) compromessi; d) alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo; e) le concessioni di ipoteche o di pegno; f) fideiussioni; g) rinunzie alle liti; h) restituzioni di pegni; i) accettazioni di eredità e di donazioni; l) in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni e la sottoscrizione (art. 40 CCI e art. 125 c.p.c.)

L’ufficio giudiziario, ossia il tribunale, che decide in composizione collegiale (art. 40, comma 1). L’art. 27 CCI prescrive che il procedimento d’insolvenza relativo a imprese in amministrazione straordinaria e a gruppi di imprese di rilevante dimensione è di competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 D.Lgs. 168/2003. Per i procedimenti diversi dai predetti, la competenza permane in capo al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il comma 3 dell’art. 27 declina “centro degli interessi principali” quello coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, ove la persona fisica o il legale rappresentante della società abbia la residenza o il domicilio e, se anche questi sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del tribunale di Roma. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 CCI).

Se a depositare il ricorso è stato il debitore, entro il giorno successivo la cancelleria deve darne comunicazione al Registro delle Imprese che deve a propria volta, entro il giorno seguente la ricezione, eseguirne l’iscrizione nel Registro. Il ricorso del debitore viene anche trasmesso al pubblico ministero unitamente ai documenti allegati (art. 40, comma 3).

Allorquando il ricorso sia stato depositato da un altro dei soggetti legittimati, la cancelleria deve notificare il ricorso e il decreto di convocazione al debitore all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; l’esito della comunicazione deve essere trasmetto all’indirizzo pec del ricorrente (art. 40, comma 6). Se la notificazione a mezzo pec non risulta possibile o ha esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati, senza indugio, a cura della cancelleria mediante il loro inserimento nell’area web riservata ai sensi dell’art. 359. Da segnalare che sino all’emanazione del decreto attuativo dell’area web, si applicano le disposizioni relative alla notificazione di cui al comma 8 dell’art. 40. Tale comma prevede che allorquando la notificazione non è possibile o ha esito negativo per causa non imputabile al destinatario, la notifica si esegua a cura del ricorrente esclusivamente di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti al registro, presso la residenza. Se anche tale notifica non può essere compiuta, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza dei soggetti non iscritti ad esso. Per le persone fisiche non obbligata a munirsi del domicilio digitale, dell’avvenuto deposito (che costituisce il momento in cui si è perfezionata la notifica) si deve dare notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, il tribunale emette decreto di convocazione delle parti all’udienza da tenersi non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, precisando che tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (comma 2). In caso di particolari ragioni d’urgenza i predetti termini possono essere abbreviati, nel qual caso il presidente del tribunale o il giudice delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (comma 3).

Il decreto di fissazione d’udienza deve disporre altresì un termine fino a sette giorni prima di essa per la presentazione di memorie da parte del debitore il quale, nel costituirsi, in caso di ricorso non presentato personalmente dunque, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa se questa ha avuto una minore durata.

Fintanto che il ricorso non rimesso al collegio per la decisione possono intervenire nel procedimento i terzi legittimati a proporre la domanda come anche il pubblico ministero (comma 5, art. 41): siffatta previsione è chiaramente finalizzata alla concentrazione dei procedimenti, ossia a far sì che si evitino domande separate foriere di separate procedure, di cui poi disporre la riunione, e si dia luogo in sostanza ad una rapida trattazione unitaria.

Fermi gli obblighi di deposito documentale previsti, in ogni caso ai sensi dell’art. 42 a seguito della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale la cancelleria deve acquisire, mediante collegamento telematico diretto ai sensi dell’art. 367 alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e del Registro delle imprese, i documenti relativi al debitore. Stante il fatto che ad oggi il predetto collegamento diretto non risulta ancora attivato, saranno le cancellerie a dover acquisire i dati direttamente mediante richiesta agli enti sopra declinati mediante richiesta inoltrata a mezzo pec (art. 42, comma 2).

Il tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti – soggettivo e oggettivo - provvede con sentenza dichiarando aperta la procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 CCI e per gli effetti, come dispone il comma 3:

  • Nomina gli organi della procedura, nelle persone del giudice delegato, del curatore e, se utile, di uno o più esperti per eseguire compiti specifici in luogo del curatore. Tale ultima previsione sostanzialmente recepisce la prassi invalsa finalizzata a conferir maggior efficienza alla procedura laddove l’esperto (o gli esperti) sin dalla fase iniziale potranno occuparsi dell’esercizio provvisorio dell’impresa per consentire al curatore, per i casi di particolare complessità, di aver maggiore capacità di dedicarsi all’analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo;
  • Ordina al debitore, se non già eseguito a norma dell’art. 39, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale quando la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale;
  • Stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre 120gg dal deposito della sentenza ovvero 150gg in caso di particolare complessità della procedura;
  • Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30gg prima dell’udienza di verifica dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
  • Autorizza il curatore ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia, ad acquisire l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

La sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. e dunque dal deposito di essa presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Per i terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, fatto salvo quanto disposto dagli artt. da 163 a 171 CCI in tema di periodo sospetto per le azioni revocatorie e di inefficacia, che invero decorre dalla data di deposito del ricorso cui ha fatto seguito l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.