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Accesso agli atti del fallimento: aspetti teorici e operativi

Cairo
Ph. Antonio Capodieci / Cairo

L’articolo 90 Legge Fallimentare disciplina un’ipotesi tipica di accesso agli atti, distinguendosi per aspetti e presupposti dall’ipotesi tipica più generica, conosciuta come istanza di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 22 Legge 241/1990. Nel presente studio si cercherà di dare delle risposte concrete agli operatori giuridici che devono avvalersi di questo istituto.

 

1. Chi può fare istanza di accesso agli atti: gli altri creditori e i terzi

Ai sensi dell’articolo 90, terzo comma, Legge Fallimentare “gli altri creditori e i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti”. Perché è corretto soffermarsi su questa dizione della norma?

Primariamente, è bene rilevare che i creditori costituiti in quell’organo collegiale, dotato di poteri autonomi, denominato Comitato dei Creditori, sono dotati di un autonomo potere di visione dell’intero fascicolo fallimentare. Con la dizione “altri creditori”, la norma si riferisce, quindi, ai creditori, insinuati o meno al passivo del fallimento, che non fanno parte del “comitato dei creditori”.

Ossia quei creditori che, pur essendosi insinuati al passivo, non sono dotati di propri poteri di iniziativa. Con la dizione “terzi” la norma si riferisce, infine, a una categoria indefinita.

Interessante è rilevare che in questa categoria vi rientra anche il PM, il quale potrebbe avere interesse ad accedere a documenti ulteriori rispetto a quelli che a lui pervengono per legge, mediante messa in visione da parte della cancelleria (es. relazione iniziale, verbale di interrogatorio del rappresentante legale della fallita, relazione del commissario nel concordato). L’unica differenza tra la figura del PM e quella dei “terzi” generici è costituita dal fatto che solo il primo può avere un diritto di accesso agli atti illimitato.

 

2. Come si presenta l’istanza ex articolo 90 Legge Fallimentare

L’istanza deve essere depositata telematicamente. A tale proposito, mi preme fare un piccolo excursus pratico in merito alle modalità operative delle cancellerie fallimentari.

Nessun problema se il creditore e/o il terzo sono assistiti da un legale, il quale per professione, è avvezzo ai depositi telematici. Gli altri soggetti, infatti, per effettuare un deposito telematico devono rivolgersi a delle specifiche aziende le quali hanno autonomi punti di accesso rispetto la PST Giustizia.

Riepilogando, nella maggior parte delle ipotesi (per competenza e per strumenti), l’istanza viene depositata con l’assistenza di un legale. A questo punto, la cancelleria fallimentare di riferimento troverà tra i depositi telematici da lavorare anche quello in questione. La lavorazione di tale deposito (dato che viene eseguita da un soggetto che non è parte della procedura – ossia non è in possesso di anagrafe) dovrà essere lavorato manualmente dalla cancelleria ed essere recepito come “deposito di atto non codificato”, successivamente, messo in visione al GD titolare della procedura, il quale deve provvedere (accogliendo o rigettando l’istanza di visibilità).

 

3. Presupposti soggettivi: l’istante deve avere un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti

Sia la fattispecie in esame che quella generica, prevedono che per presentare un’istanza di accesso agli atti deve esserci uno specifico e attuale interesse (così recita il terzo comma dell’articolo 90 Legge Fallimentare) ovvero “un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso” (così recita l’articolo 22 L. 241/1990), pena il rigetto dell’istanza.

 

4. Presupposti oggettivi: l’istante deve indicare i documenti che vuole visionare con l’accesso agli atti

La normativa relativa alla fattispecie tipica, non è particolarmente esaustiva sul punto perché non precisa che nell’istanza ex articolo 90 Legge Fallimentare è necessario indicare in modo esatto i documenti che si vogliono visionare. Solo il PM è esonerato dal fare questa precisazione, avendo lo stesso un proprio e autonomo potere di indagine.

Il principio generale è certamente quello di tutelare il diritto di accesso agli atti, poco importa se nei fatti questo diritto è fortemente limitato da altra normativa e da altri superiori interessi (come la privacy, il segreto di stato, il trattamento di dati sensibili). L’articolo 22 comma 3 Legge 241/1990, infatti, esalta la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi, attribuendo alla segretazione dei documenti il carattere di eccezione: in questo senso, si prevede espressamente che «Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6».

Dal punto di vista pratico, rilevo che la maggior parte delle istanze di accesso agli atti vengono rigettate dai GD per mancanza dell’indicazione specifica degli atti che si vogliono visionare. Per tale ragione, il bravo professionista avrà cura di precisare che l’istanza si riferisce (ad es.) alla visione dei verbali di approvazione degli stati passivi al fine di poter valutare un reclamo.

 

5. Privacy e limiti di legge: documenti non visionabili con l’accesso agli atti

L’articolo 90 Legge Fallimentare non stabilisce in modo espresso quali documenti siano visionabili. Come rilevavo sopra, vi sono una serie di limiti al diritto di accesso agli atti. Nella procedura fallimentare il documento secretato per eccellenza è la relazione iniziale del curatore. L’articolo 33 Legge Fallimentare, in relazione alla relazione iniziale, evidenza che essa deve contenere “i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, degli estranei alla società”.

Nella maggior parte delle ipotesi, tali relazioni vengono depositate nelle cancellerie fallimentare in duplice veste:

  • In forma originale, accessibile solo al GD della procedura e al PM;
  • In forma secretata, accessibili (su richiesta specifica) da altri soggetti.

 

6. Forma dell’istanza per l’accesso agli atti

Per l’accesso a documenti amministrativi, l’istante può eseguire un accesso informale (ossia oralmente alla pubblica amministrazione competente) ovvero un accesso formale, contenuto in un documento scritto.

L’articolo 90 Legge Fallimentare nulla dice in merito alla forma, salvo prevedere che l’accesso avviene “previa autorizzazione del Giudice delegato sentito il curatore”. Dal tenore letterale di questo comma si deve ritenere che l’istanza debba essere contenuta in un documento scritto avente i requisiti soggetti e oggettivi indicati in precedenza, depositato telematicamente.

La Legge Fallimentare prevede che l’istanza ex articolo 90 debba sempre essere seguita da un provvedimento del GD di accoglimento o di rigetto. Diversamente dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi che invece può concludersi con un silenzio rigetto, qualora l’amministrazione richiesta non provveda entra il termine di 30 giorni.