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Informative pre-fallimentari: analizziamole da un nuovo e “inusuale” punto di vista

New York
Ph. Simona Balestra / New York

Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da un generale stato di insolvenza a causa della pandemia mondiale da COVID-19, le istanze di fallimento (anche in proprio) sono sempre più in aumento.

La maggior parte di esse viene presentata da parte dei legali dei dipendenti non pagati dalle società, non solo al fine di poter partecipare all’eventuale ripartizione dell’attivo fallimentare ma, soprattutto, al fine di poter accedere al “Fondo di Garanzia” gestito dall’Inps per ottenere il giusto ristoro.

Nonostante gli importanti risvolti sul tessuto sociale di questa materia, in questo studio non si vuole esaminare la situazione in oggetto dal punto di vista dei legali, che a diverso titolo sono chiamati a presentare le istanze di fallimento per i loro clienti.

Questo studio cercherà di esaminare, in modo per così dire “inusuale” l’attività di istruzione delle Informative pre-fallimentari, eseguite presso le cancellerie fallimentari e messe a disposizione dei Giudici Delegati, al fine di avere un quadro completo in merito allo stato di insolvenza della società oggetto di istanza di fallimento.

Questa idea mi è venuta in mente sulla base della mia esperienza personale, avallata dalla circostanza che gli argomenti pratici (seppur molto importanti) non sono tenuti in considerazione dagli autori del settore.

Spesso, infatti, esaminare gli argomenti, i problemi e le situazioni da un punto di vista differente dal nostro (anch’io sono avvocato civilista) ci aiuta a sviluppare nuove competenze e a vedere aspetti della situazione che non avevamo mai preso in considerazione.

Prima di addentrarmi nei meandri dell’attività pratica dei Tribunali, mi soffermerò brevemente sulla Pubblicità Commerciale, argomento trasversale a molte materie del diritto (per l’importante ruolo che svolge) e molto importante anche ai nostri fini.

L’esigenza di rendere conoscibili “ai terzi” (indistintamente) alcune informazioni afferenti all’imprenditore commerciale (sia esso individuale o costituito in forma societaria) trova riscontro nel sistema della pubblicità commerciale e nel principio della tipicità degli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese (tenuto presso le Camere di Commercio). Tale strumento, nonostante sia sorto nella mente del legislatore del 1942 (articolo 2188 Codice Civile), è stato effettivamente istituito solo nel 1993 (Legge n. 580/1993).

Iscrivendo nel Registro delle Imprese gli atti richiesti dalla legge, l’imprenditore commerciale assolve un duplice compito:

  1. tutti gli atti in esso iscritti sono opponibili ai terzi, a prescindere dalla loro effettiva conoscenza (cd. pubblicità Legale),
  2.  tutti coloro i quali vogliono avere notizie in merito all’imprenditore commerciale, possono accedere a questi registri prelevando le notizie utili (cd. pubblicità Notizia).

La pubblicità notizia è proprio quella che entra in gioco nel presente studio, considerato che il punto di partenza delle informative pre-fallimentari sorge dall’esame di alcuni atti e documenti presenti in Camera di Commercio, oltre che presenti in altri pubblici registri come quello di INAIL e Agenzia delle Entrate.

 

Informative presso enti: Camera di commercio, Inail e Agenzia delle Entrate

1) Camera di Commercio (Registro delle Imprese)

La camera di commercio presso cui eseguire la richiesta è quella della “sede legale” della società, con il parametro super attendibile del Codice Fiscale.

Ma cosa si cerca in Camera di Commercio?

Visura Camerale Storica

La visura camerale storica, riferita a una data non superiore ai 6 mesi, consente di esaminare la “storia della società”, ossia consente di vedere tutte le informazioni relative alla società dalla sua costituzione ad oggi e oggetto di deposito in tale ufficio (2195 e 2196 Codice Civile). La visura camerale è un documento immediatamente intelligibile che ci consente di avere delle informazioni importantissime. Vediamone alcune, solo a titolo esemplificativo.

  • Cancellazione della società dal Registro delle Imprese: decorso un anno dalla cancellazione, non è più possibile presentare istanza di fallimento verso la società estinta/cancellata.
  • Bilancio d’esercizio: dalla visura camerale si evince se la società ha adempiuto a quest’obbligo di legge. La redazione del bilancio d’esercizio (nelle società di capitali) costituisce un obbligo per gli amministratori ai sensi dell’articolo 2423 Codice Civile il quale recita “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. Successivamente, l’articolo 2435 Codice Civile prevede “entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (da parte dell’assemblea ordinaria), una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”. Ciò significa che la mancata redazione di tale documento e il mancato deposito di esso presso il Registro delle Imprese costituisce la violazione di un obbligo di legge posto a carico dell’organo amministrativo, ovviamente, valutato negativamente dagli organi giudiziari. Nella prassi, i Giudici Delegati richiedono la visione degli ultimi 3 bilanci di esercizio rispetto alla data di deposito dell’istanza di fallimento.
  • Operazioni sul capitale di riduzione per perdite: nella visura storica sono riportate tutte le attività di operazioni sul capitale eseguite dalla società durante la sua vita. Queste operazioni sono evidenziate con il nome “Modifiche del contratto sociale” dato che esse vanno ad incidere su un dato storico e fisso costituito dal “Capitale Sociale” per adeguarlo alle vicende della società. Particolarmente importante ai nostri fini, sono le operazioni di riduzione di capitale per perdite (2445-2446 e 2447 Codice Civile) le quali sono indice incontestabile di uno stato di “difficoltà finanziaria” nella quale si è trovata ovvero si sta trovando la società.
  • Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni (2352 Codice Civile): nella visura è possibile vedere se la società si è trovata nella situazione di dover costituire diritti reali minori a favore di terzi, sulle proprie azioni e/o partecipazioni, al fine di garantire la propria esposizione debitoria. Ovviamente, anche tale aspetto sarà oggetto di valutazione negativa dagli organi giudiziari.
  •  Compagine sociale: dalla visura emergono gli assetti societari in modo chiaro. Se ad esempio, i soci di una società di capitale fossero tutte persone giuridiche (2361 Codice Civile), ovvero vi fosse un socio persona giuridica titolare di una quota superiore al 25%, sarà necessario reperire anche la visura ordinaria di tale società al fine di poter vedere i “titolari effettivi” delle azioni e/o partecipazioni intese come persone fisiche.

Gli ultimi tre bilanci d’esercizio

Per le ragioni già evidenziate sopra, tale documento si estrapola direttamente dal sito della Camera di Commercio (Registro delle Imprese). Il sistema metterà a disposizione dell’utente i bilanci depositati (con i relativi verbali di approvazione dell’assemblea ordinaria) nei diversi anni. A tal fine è opportuno precisare che l’assemblea ordinaria è tenuta all’approvazione del bilancio entro 120 dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364, comma II, Codice Civile). Ciò significa che l’assemblea ordinaria si riunirà nella primavera dell’anno 2021, per approvare il bilancio d’esercizio dell’anno 2020.

Visura protesti

Il protesto è l’atto con cui un Pubblico Ufficiale autorizzato, detto anche ufficiale levatore (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale), constata la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale.

Tale documento è reperibile sul sito della Camera di Commercio, la ricerca si esegue con la Denominazione della Società (MAX 4 PAROLE). Per tale ragione, essendo tale ricerca meno attendibile rispetto a quella fatta con codice fiscale, sarà opportuno optare per la ricerca “ristretta” su base regionale e provinciale rispetto la sede sociale. In questo caso, il sistema metterà a disposizione una Visura di esistenza, qualora vi siano protesti in corso, ovvero, una Visura di non esistenza, qualora non vi sia nulla.

 

2) Inail

Il Durc è il documento unico di regolarità contributiva. Serve a certificare che un’impresa sia in regola con il versamento dei contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione (Inps, Inail e Casse Edili).

Tale documento viene richiesto facendo un’interrogazione ad un unico ente. Dal 1° luglio 2015 chiunque vi abbia interesse può verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità  contributiva di un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione.

In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato “Durc On Line” in lingua italiana e in lingua tedesca, il quale evidenzierà la regolarità o meno dell’impresa nei confronti di questi enti. Inoltre, in caso l’esito fosse di IRREGOLARITA’, il sistema evidenzierà anche l’importo per il quale l’impresa risulta irregolare.

 

3) Agenzia delle Entrate Riscossione (per le cartelle esattoriali)

Questo tipo di ricerca non può essere effettuata in modalità autonoma e telematica “on line”.

Per tale ragione deve esserci un accordo tra gli uffici interessati (quello richiedente le informazioni e quello erogante le informazioni) al fine di concordare le modalità delle richieste e i motivi della richiesta. Normalmente, anche in questo caso è sufficiente indicare il Codice Fiscale della ditta/società che si trova in stato di insolvenza per avere un quadro completo in merito alla sua esposizione debitoria nei confronti di questo Ente.

 

4) Agenzia delle Entrate (per l’Iva a debito)

Presso questo ufficio è possibile richiedere se la società è in regola con il versamento dell’iva, con le stesse modalità viste sopra.

Informative presso Tribunale: decreti ingiunti sezione civile, decreti ingiuntivi sezione lavoro, procedure esecutive mobiliari e procedure esecutive immobiliari

In relazione a questo aspetto, la cancelleria fallimentare destinataria dell’istanza di fallimento avrà cura di verificare se presso le altre cancellerie del medesimo Tribunale (ovviamente le ricerche non possono essere eseguite su scala nazionale ma solo all’interno all’ente pubblico di riferimento), risultano delle pendenze a carico delle società oggetto d’istanza di fallimento.

In particolare, si avrà cura rilevare la presenza di decreti ingiuntivi, nella sezione civile o nella sezione lavoro, a carico della società. Registrando non solo il numero a ruolo della causa incardinata ma altresì il valore della causa. Presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari si avrà cura di esaminare se vi sono dei pignoramenti pendenti. Anche in questo caso si avrà cura di rilevare il numero a ruolo della casa e il valore del precetto. Presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari si avrà cura di valutare se sono presenti delle esecuzioni immobiliari e in caso positivo, si avrà cura di rilevare il numero a ruolo della causa e il valore degli immobili pignorati.

 

Caricamento delle informative nel fascicolo SIECIC della procedura pre-fallimentare

Dopo aver reperito nei pubblici registri tutte queste informazioni, la cancelleria fallimentare avrà cura di registrarle nello storico del fascicolo telematico della procedura pre-fallimentare. In questo modo, il giudice delegato assegnatario della procedura potrà accedere in modo autonomo al fascicolo ed esaminare tutte le informazioni in oggetto.