Covid-19: depositi telematici e svolgimento dell’udienza di approvazione dello stato passivo nell’epoca della pandemia
La pandemia mondiale da Covid-19, approdata con prepotenza nel nostro Paese nel Marzo 2020, ci ha colto, per alcuni aspetti, di sorpresa, ma per altri aspetti ci ha indotti a mettere in campo degli strumenti che già erano a nostra disposizione, che già conoscevamo, alcuni dei quali già ampiamente rodati (come i depositi telematici), altri previsti dalla normativa ma poco utilizzati nella prassi (come le udienze telematiche).
In relazione a questi aspetti è utile evidenziare che nella procedura fallimentare vi sono due udienze tipiche, ossia:
- l’udienza di discussione dello stato passivo (articolo 95 lf), nella quale normalmente vi partecipa il curatore (che ha depositato le domande di insinuazione e ha predisposto il progetto di stato passivo) e, eventualmente, i creditori insinuati al passivo (con le modalità indicate dall’articolo 93 LF).
- l’udienza di approvazione del conto della gestione (articolo 116 LF), nella quale normalmente vi partecipa solo il curatore, salvo che vi siano delle osservazioni o delle contestazioni.
I fallimenti sono sin da subito stati ritenuti “attività indifferibile e urgente” ai sensi dell’articolo 83 comma 3, D.L. n.18 /2020.
Al fine di rispettare le misure di contenimento, i Tribunali italiani hanno dovuto predisporre una nuova organizzazione: presidi, smart working, elimina code etc. Ma ciò che ha fatto veramente la differenza sono stati i depositi telematici e le udienze da remoto.
1. Ma cos’è il PST Giustizia?
Il Portale dei Servizi Telematici ha consentito la dematerializzazione di tutti gli atti e documenti delle procedure. L’articolo 16 bis del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012 ha introdotto l’obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti del curatore fallimentare (e di altri soggetti indicati) per le procedure dichiarate dopo il 30 giugno 2014.
L’articolo 44 del D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 114/2014 ha previsto che, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, detto obbligo sia applicato a tutte le procedure pendenti alla data del 30 giugno 2014. I curatori (e gli altri soggetti indicati dalla normativa in oggetto) hanno l’obbligo di eseguire i depositi telematici e devono attrezzarsi in tal senso.
È curioso il fatto che invece i Giudici non siano (specularmente) obbligati ad eseguire i depositi telematici, anche se nella prassi la maggior parte si è attrezzata in tal senso, con estremo sgravio per le cancellerie del Tribunale.
2. Quali sono gli strumenti necessari per accedere al PST Giustizia?
- Dispositivo di Firma Digitale (smart card ad esempio) che deve contenere sia il certificato di firma (per firmare digitalmente i documenti) che il certificato di autenticazione.
- Casella di Posta Elettronica Certificata: la PEC deve inoltre essere censita nel Registro Generale delle Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
- Software per la redazione degli atti e per la generazione della busta telematica in formato crittografato. Tale software provvede alla creazione del file con dati in formato XML ed alla generazione della busta telematica che viene crittografia ed inviata tramite PEC all’indirizzo PEC del Tribunale predisposto dal Processo Civile Telematico. Tale busta può essere aperta e lavorata solo dalla Cancelleria del Tribunale tramite il registro informatico Siecic.
- Punto di accesso: quello ufficiale è il punto di accesso messo a disposizione del PST Giustizia, oppure vi sono altri punti di accesso messi a disposizione da aziende private molto performanti.
Per le udienze di approvazione dello stato passivo il curatore deve fare i seguenti depositi:
- le domande di insinuazione/rivendica devono essere depositate almeno 15 giorni prima dell’udienza di stato passivo. Il deposito telematico può essere eseguito depositando singolarmente ciascuna domanda di insinuazione e/o di rivendica oppure inserendo più domande nella stessa busta di deposito, facendo attenzione ai limiti di capienza (30 MB). Questo tipo di deposito è codificato dal sistema Siecic come “Domande di insinuazione allo stato passivo”;
- integrazioni alle domande di insinuazione al passivo devono essere trasmesse dal curatore alla cancelleria prima dell’accettazione del progetto di stato passivo poiché, superata tale fase, non sarà più possibile per la cancelleria accettarle. Per evitare di creare disagi e/o impedimenti alla cancelleria, si consiglia di depositare l’integrazione alla domanda di insinuazione e, solo quando si ha la certezza della loro accettazione, procedere al deposito del progetto dello stato passivo: Questo tipo di deposito è codificato dal sistema Siecic come “Integrazione documentale”;
- progetto di stato passivo deve essere depositato entro 15 giorni dalla data di udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Questo tipo di deposito è codificato dal sistema Siecic come “Progetto di Stato Passivo”;
- osservazioni al progetto dello stato passivo, eventualmente pervenute alla PEC della procedura, devono essere depositate prima dell’udienza di verifica crediti. Questo tipo di deposito è codificato dal sistema Siecic come “Osservazioni”.
- successivamente allo svolgimento dell’udienza di stato passivo, il curatore, avendo partecipato ad essa potrà modificare il progetto iniziale sulla base delle decisioni assunte dal GD. Tale deposito dello stato passivo cd. definitivo deve essere eseguito dal curatore, preferibilmente, nello stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza di verifica crediti. Questo tipo di deposito è codificato dal sistema Siecic come “Stato Passivo”.
- verbale di approvazione dello stato passivo: contrariamente a quello che si potrebbe pensare, esso viene predisposto dal curatore con i software utilizzati per la redazione degli atti. Il GD lo può modificare, qualora vi sia la necessità, successivamente, lo firma digitalmente e lo deposita in cancelleria fallimentare. Gli operatori giudiziari di cancelleria lo recepiranno, inserendolo nel fascicolo informatico Siecic della procedura e lo notificheranno a mezzo PEC al curatore.
- È onere del curatore invece effettuare la notifica del verbale a tutti i creditori ex articolo 97 LF
3. Svolgimento dell’udienza di approvazione dello stato passivo: dalla presenza “fisica” delle parti, alla modalità “da remoto”
Normativa d’emergenza: Provvedimenti del D.G.S.I.A.
La scelta di approdare alle udienze telematiche è stata dapprima effettuata con provvedimento del D.G.S.I.A. 10 marzo 2020 in riferimento all’articolo 2, comma 2, lett. f) del D.L. n. 11/2020 e successivamente confermata con provvedimento del D.G.S.I.A. 20 marzo 2020, con riferimento alla nuova disposizione di cui all’articolo 83, comma 7, lett. f) del D.L. n. 18/2020.
Vediamo la prassi: due realtà a confronto
A seguito di questi provvedimenti del D.G.S.I.A., le sezioni fallimentari dei Tribunali si sono organizzate. Particolare attenzione è stata data alle udienze di verifica dei crediti, nelle quali è maggiormente sentita l’esigenza di assicurare il cd. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori. A seguito dell’emergenza sanitaria, la modalità di svolgimento in presenza non poteva essere più rispettata perché avrebbe violato il divieto di assembramenti, con pericolo per la salute dei tutti i soggetti coinvolti.
Ma come si sono organizzati i Tribunali per far fronte all’emergenza sanitaria?
Provvedimenti urgenti emessi dai Tribunali (i cd “ordini di servizio”), alcuni esempi.
- Il Tribunale di Milano (CIRCOLARE per periodo 16.04.2020/11.05.2020 e per c.d. fase B sino al 30 giugno 2020 a seguito emergenza da coronavirus), ritenendo che lo svolgimento dell’udienza da remoto, a mezzo la stanza virtuale di Microsoft Teams, fosse inadeguata al cd. Principio del rispetto del contraddittorio, ha previsto che solo “Le udienze urgenti, quindi si terranno in stanza virtuale tramite teams, e stante la capacità numericamente limitata, ove siano previste domande superiori a 150/180 si procederà a moltiplicare in successione le udienze in giorni diversi. Ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l’orario di partecipazione. Si pensa di suddividere le udienze per tipologie e di comunicare ove possibile orari diversi per materie diverse in modo da evitare presenze ed attese nella stanza virtuale per ore. Il curatore si accorderà con il giudice per il luogo in cui svolgere l’udienza. Ove si ritenga per funzionalità che curatore e giudice possano essere nella stessa stanza in tribunale, l’udienza si terrà comunque in via telematica da remoto per tutti gli altri soggetti e con i mezzi di protezione di legge, mascherine, guanti e distanza sociale assicurati per giudice e curatore”.
- Il Tribunale di Bergamo (ORDINE DI SERVIZIO 06.03.2020) ha previsto invece che “è nella facoltà dei Giudici della Sezione trattare le udienze di verifica di stato passivo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 95. III comma, ultima parte, LF, purché in grado di salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizioni della procedure da soggetti terzi”. Tale decisione si trova in perfetta coerenza con: l’articolo 95, terzo comma, ultima parte, LF il quale prevede testualmente che “in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi” (periodo aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016).
Giurisprudenza di merito
Tribunale Siracusa, 13 Marzo 2020. Est. Maida.
COVID-19 - Svolgimento dell’udienza di accertamento del passivo - Videoconferenza
“Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, è possibile disporre che l’udienza di accertamento del passivo si svolga mediante videoconferenza. Depongono a favore di questa scelta:- il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 10 marzo 2020 (m_dg. DOG07.10/03/2020.0003413.ID) il quale dispone che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n.11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando gli applicativi “Skype for business” o “Teams”, operanti su infrastrutture di pertinenza del Ministero della Giustizia o su data center riservati in via esclusiva al medesimo;- l’articolo 95, comma 3, l. fall., come integrato dal dl n. 59/2016, il quale prevede che il Giudice delegato, in relazione al numero di creditori e all’entità del passivo, può stabilire che "l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”
4. Riflessioni finali
Come previsto dalla “normativa d’emergenza” (provvedimenti del D.G.S.I.A.), come confermato dai Giudici del Tribunale di Bergamo (con l’ORDINE DI SERVIZIO 06.03.2020) e come argomentato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Siracusa, 13 Marzo 2020), la possibilità di svolgere telematicamente le udienze di approvazione dello stato passivo è espressamente prevista dall’articolo 95, terzo comma, LF già citato.
Riepilogando, esso prevede due punti fondamentali:
1) che le udienze di approvazione dello stato passivo siano svolte con modalità telematiche, purché in grado di salvaguardare il contraddittorio;
2) anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi (ossia avvalendosi di società private in convenzione con i Tribunali).
La legittimazione della modalità telematica per l’udienza di approvazione dello stato passivo, in fin dei conti, trova fondamento direttamente nella Legge Fallimentare, non richiede una normativa d’urgenza ma solo lo svolgimento corretto per garantire il contraddittorio delle parti.
5. Ma come si svolgono in concreto le udienze da remoto?
- utilizzando i programmi messi a disposizione gratuitamente dal Ministero di Grazia e Giustizia, come MICROSOFT TEAMS o Skype for BUSINESS. In questo caso è il giudice delegato che genera il LINK per accedere alla stanza virtule nel giorno e nell’ora fissati, avendo cura di comunicarlo al curatore nel provvedimenato di “Fissazione di Udienza per l’approvazione dello Stato Passivo”. Il curatore invece avrà cura di comunicarlo per tempo a tutti i creditori;
- utilizzando “strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”. In tale contesto, si inserisce la prassi di alcuni Tribunali di avvalersi dell’ausilio di aziende private (in convenzione con essi) al fine di beneficiare di “servizi informatici”. Il software CISCO WEBEX (Cisco WebEx è una piattaforma che consente di effettuare riunioni online e videoconferenze, permettendo l’interazione tra partecipanti mediante l’utilizzo di audio, video e condivisione di contenuti) è utilizzato da alcuni Giudici Delegati per lo svolgimento delle udienze di approvazione dello stato passivo, avviene in collaborazione con alcune aziende che ne curano l’assistenza. In tal caso, è lo stesso curatore che programmando l’udienza di verifica crediti sul software utilizzato per la redazione degli atti genera il LINK da comunicare a tutti i creditori, per accedere alla stanza virtuale nella quale si terrà l’udienza nel giorno e nell’ora fissata.
6. Ma quali sono le modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e la partecipazione effettiva dei creditori di cui lo stesso articolo 95 comma III, ultimo comma, LF impone la tutela?
Il provvedimento del Tribunale di Ragusa nel caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino nulla prevede. Tale problema è stato oggetto d’esame nel Protocollo condiviso dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Superiore della Magistratura (PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO - articolo 83 lett. f) D.L. 18/2020 ) il quale all’articolo 2 “Svolgimento Udienza da Remoto” al paragrafo 7 prevede che “in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio”. Per garantire la corretta identificazione dei soggetti partecipanti il paragrafo 4 prevede che “il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza”.