Obbligo vaccinale: CEDU Potter e la sentenza filosofale - Parte III

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Obbligo vaccinale: CEDU Potter e la sentenza filosofale - Parte III

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Expelliarmus

Con la “Sentenza Filosofale”, datata 8.4.2021, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha dichiarato le vaccinazioni pediatriche obbligatorie della Repubblica Ceca (quasi identiche a quelle italiane del 2017), conformi alla Convenzione, definendole “mezzi necessari in una società democratica”.

Si tratta di una decisione estremamente discutibile, sia nel metodo che nel merito, di cui sono state già trattate le presupposte obiezioni genitoriali oggetto della controversia, nonché le per nulla condivisibili scelte processuali della Corte di escludere dal tema finale alcune questioni nevralgiche, assorbendole in altre che, oggettivamente, assorbenti non sono.

Il tutto naturalmente si traduce nelle premesse argomentative della successiva parte dedicata al merito del giudizio, rispetto alla quale l’impressione è che venga fatto un troppo disinvolto utilizzo di tecniche, per così dire, escapologiche.

Si parte dall’analisi dei dati formalmente riconducibili all’àmbito scientifico.

Ai paragrafi 281-284 la Corte discetta sull’effettiva sussistenza di una necessità sociale che giustifichi l’obbligo vaccinale in Rep. Ceca, individuandone la ovvia fondatezza nella documentazione scientifica prodotta dal Governo resistente, la quale esprime, a giudizio della Corte, “…la ferma convinzione delle autorità mediche competenti della Repubblica Ceca secondo cui la vaccinazione dei bambini dovrebbe rimanere un obbligo legale in quel paese e sottolineando il rischio per l’individuo e la salute pubblica al quale darebbe luogo un eventuale calo del tasso di vaccinazione se diventasse una procedura meramente raccomandata”.

Rilevando, poi, che “Preoccupazioni per il rischio connesso ad una diminuzione della copertura vaccinale sono state espresse anche dai Governi intervenuti, ponendo l’accento sull’importanza di garantire che i bambini siano immunizzati contro le malattie in questione fin dalla tenera età”, peraltro citando la famigerata e in precedenza già menzionata sentenza della Corte Costituzionale Italiana, n. 5/2018.

Ecco, tutto qua.

Le autorità nazionali di esperti unilateralmente interpellati dalla pubblica amministrazione Ceca si dichiarano preoccupati che la diminuzione della copertura vaccinale sia pericolosa.

E tanto basta.

Ma perché dovrebbe bastare?

Avesse almeno la Corte estrapolato o anche solo sintetizzato gli specifici argomenti scientifici addotti da tali esperti, in modo da far capire al povero lettore incolto in cosa concretamente consistano i paventati rischi del calo delle coperture…

Ma dalle malattie infettive, no?! (sentiamo già rispondere alla virostar di turno).

Sì, ma quali malattie?!!! Quelle relative agli obblighi imposti dal Governo Ceco sono ben 9…un Babbano qualsiasi potrebbe chiedersi: si comportano tutte allo stesso modo?

Uguale decorso clinico, identici andamenti epidemiologici con pari indice di trasmissibilità (Rt)?

Tutte pericolose in modo omogeneo per tutte le fasce d’età e condizioni di salute della popolazione? Sì perché con la cosiddetta pandemia, giornali, televisioni e radio ci hanno fatto quotidianamente una testa (e non solo) così con tali amenità…

Domande da no vax? Non tanto, visto che i dubbi potrebbero venire anche all’ultimo dei non-complottisti (ho detto potrebbero!) leggendo le stesse difese del Governo Ceco riassunte in sentenza.

Par. 198 “…il governo ha riconosciuto che non tutti i vaccini obbligatori nella Repubblica ceca miravano al raggiungimento dell’immunità di gregge e ha affermato che le soglie di immunità di gregge variavano a seconda della malattia specifica in questione” (sottolineature mie).

È stato invece il Governo della Germania a ricordare (par. 217) che la famigerata copertura del 95% è stata calcolata solamente per il morbillo.

Per non parlare poi del tetano, malattia non contagiosa (come ci ricorda anche il nostro Ministero della Salute) per la quale parlare di immunità di gregge non ha, per definizione, alcun senso.

Peraltro questi concetti al Collegio non debbono essere sembrati proprio nuovi…dove li avevano già sentiti? ... ma dai genitori ricorrenti, naturalmente!

Già, in tutto questo, i dubbi scientificamente argomentati dai ricorrenti ed esposti a inizio sentenza, che fine hanno fatto? Pouf! Spariti con un colpo di penna (magica?)! Non vengono nemmeno presi in considerazione dalla Corte per spiegare perché, comparati alle preoccupazioni e ansie di Mamma Stato per il calo delle coperture, avrebbero dovuto essere considerati recessivi.

D’altronde se l’hanno detto gli esperti governativi…ipsi dixerunt!

Tutto il resto è noia.

Questo peraltro per il solo calo delle coperture vaccinali.

Tuttavia, dato che con poca originalità l’antifona rimane la stessa anche per le successive questioni, per non allungare troppo il brodo procediamo per semplici richiami.

E quindi:

  • Par. 285: si ha l’elusione dei problemi di sicurezza ed efficacia dei vaccini.

I ricorrenti le contestano in modo articolato? Ari-Pouf! “Spariscono” dal campo decisionale le relative argomentazioni, insieme a quelle su effettiva necessità e giustificazione degli obblighi, le quali non vengono trattate ma implicitamente rigettate perché “…i dati pertinenti provenienti da esperti nazionali e internazionali in materia giustificavano il perseguimento di questa politica”.

E le contestazioni sulla sussistenza di conflitti di interessi in capo a esperti, sia nazionali che internazionali (leggasi OMS), tali da minare l’affidabilità di questi dati?

Non menzionate.

  • Parr. 286-288: avviene lo svincolamento dalle questioni inerenti le prerogative dei genitori (espressione dei diritti della famiglia quale Società naturale), nel decidere in concreto e in base alla diretta conoscenza del figlio (che hanno concepito, fatto nascere, accudiscono, fanno crescere, educano e istruiscono) i trattamenti sanitari da somministrargli.

Sì perché secondo la Corte bisogna perseguire il best interest del bambino.

Sai che novità, anche se ora lo si chiama all’inglese, il criterio del Bene del figlio (meglio del mercantilistico interesse) da sempre e naturalmente è la stella polare dei genitori.

Per questo gli ordinamenti giuridici partono (o partirebbero, o partivano) dal principio della potestà genitoriale (che però, non a caso in un passaggio intermedio non è stata più chiamata così, venendo degradata a mera responsabilità).

Il che in sostanza vorrebbe dire: decidono i genitori, salvo si provi in concreto nell’àmbito di un procedimento giurisdizionale che lo specifico e individuato genitore “tal dei tali” versi in uno stato quantomeno non immediatamente risolvibile di incapacità generale ad occuparsi della prole.

E, in effetti, alla fine della fiera tutto si riduce a questo problema giuridico: a chi spetta indicare di volta in volta in cosa consista il best interest di ogni singolo bambino, in sé e per sé considerato? Ai genitori? Assolutamente no, risponde la Corte, così sovvertendo il secolare principio di diritto, peraltro fatto proprio dalla stessa Convenzione E.D.U.: per quanto riguarda le vaccinazioni come d’incanto il best interest lo determina, in via generale, generica, astratta e con decisione standardizzata a priori (mediante i famigerati calendari vaccinali), lo Stato paternalistico, a ciò debitamente indirizzato da non ben chiari gruppi di esperti, nazionali e internazionali (sui cui pervasivi e permanenti conflitti di interessi vengono chiusi entrambi gli occhi).

  • Par. 291, segue il dissolvimento delle doglianze dei ricorrenti sull’omesso riconoscimento da parte del sistema sanitario degli esoneri per controindicazioni: quest’ultimo si limita a predicarle come possibilità teorica ma poi in concreto le concede con frequenza pressoché nulla.

Con un vero dribbling “sofistico” la Corte rigetta perché “…nessuno dei ricorrenti, né nel procedimento interno né dinanzi a questa Corte, si basavano su una controindicazione effettiva in relazione a una qualsiasi delle vaccinazioni interessate dalle loro obiezioni”.[1]

Cioè voi genitori vi lamentate che in pratica il sistema sanitario nel suo complesso fa sì che i pediatri non riconoscano mai le controindicazioni e io Corte respingo la questione perché, cari ricorrenti sprovveduti, non avete agito sulla base di neanche una controindicazione effettiva.

Non so se è condivisibile la sensazione di trovarsi di fronte a uno scherzo.

  • Par 294: evitamento della questione della natura essenzialmente sanzionatoria invece che social-protettiva dell’esclusione dall’asilo.

La Corte ribadisce apoditticamente che la non ammissione non è una sanzione.

Il che manifestamente non è vero.

L’essenza della sanzione sta nell’automatismo categorico con cui viene comminata una misura afflittiva a fronte dell’inosservanza di una norma.

La natura della misura di protezione (sociale o personale, civile, penale o amministrativa) consiste invece proprio nel rifuggire da qualsiasi automatismo astratto, venendo applicata solo all’esito di una valutazione specifica e circostanziata sulla sussistenza, nel caso in concreto, dei requisiti di necessità e pericolosità.[2]

Non a caso, come si è visto in precedenza, i ricorrenti avevano argomentato a riguardo osservando che l’esclusione dall’asilo manterrebbe un margine di ragionevolezza solo ove concepita come misura temporanea a fronte di contingenti situazioni di rischio in concreto riscontrate.

Ma anche questa critica alla normativa, pouf again!, è stata resa evanescente dalla Sentenza Filosofale con un’affermazione di principio, tanto semplice quanto non giuridicamente motivata.

  • Parr. 297-298: scioglimento del fastidiosissimo problema della sussistenza dei conflitti di interessi in capo ad autorità ed esperti nazionali e internazionali.

Per farla breve qui la Corte, oltre a imputare ai ricorrenti le solite carenze probatorie (ma ricordiamo il tema di fondo: chi deve provare cosa quando viene compresso un diritto fondamentale? I cittadini o lo Stato?), bypassa la questione con il classico: “Oste, il vino è buono?”.

Se l’OMS e gli Stati membri dicono che non c’è conflitto di interessi, bisogna credergli.

E comunque ciò che è certo è che “It cannot be said that the arrangements in force, under which policy is entrusted to an expert body operating under the aegis of the Ministry of Health, in accordance with the model chosen by the legislature and ultimately accountable to it, suffer from a serious deficit of transparency such as to call into question the validity of the vaccination policy followed by the Czech Republic”.

Però sarà il caso di ricordare a questo punto che quella di conflitto di interessi non è una nozione evanescente priva di “corpo”, così facilmente riducibile a un mero flatus vocis, dato che a partire dall’elaborazione della scienza penalistica di tutt’Europa è ormai ampiamente condiviso come, specie nel caso di pubblici poteri, esso consiste in una condizione già di mera potenza e non solo in un comportamento in atto: “Il conflitto di interessi è infatti categoria destinata ad essere integrata da una mera configurabilità o prospettabilità del conflitto e, quindi, prima ancora che in concreto si registri gli esiti di un conflitto”.[3]

E che il sistema composto dalla trilaterale industria farmaceutica mondo medico[4] – Governi sia tra quelli maggiormente immersi nelle distorsioni di strutturali conflitti di interessi è ormai un vero e proprio segreto di Pulcinella, ignorato solamente da chi intenzionalmente vuole mantenere occhi e orecchie chiuse.

Solo per restare ad alcune delle citazioni ufficiali che si possono fare:

  1. si va dal mai abbastanza ricordatoConflitti d’interessi nella Ricerca Biomedica e nella Pratica Clinica” 8.6.2006 del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale, in modo ancora attualissimo, ben descrive l’annoso problema nei campi della Ricerca e della pratica medica della pervasività delle situazioni di conflitto di interessi connesse alle ingerenze dell’industria farmaceutica;
     
  2. passando, con riferimento alla commercializzazione dei vaccini, alla “Indagine conoscitiva relativa ai vaccini per uso umano” dell’A.G.C.M. (c.d. Antitrust) del 25 maggio 2016, la quale non solo ha accertato un contesto di oligopolio a livello di mercato, dovuto alla concentrazione dell’80% del fatturato vendite a vantaggio di sole quattro multinazionali, ma ha dovuto altresì prendere atto della sussistenza in capo ai principali decisori pubblici di una situazione di carenza informativa e di “asimmetria percettiva”, adombrando problemi di indipendenza di giudizio da parte degli stessi soggetti decisori nella selezione dei prodotti ai fini dell’inclusione nei piani nazionali di prevenzione (situazione peraltro drammaticamente riconfermata anche per i vaccini anti-Covid, rispetto ai quali è risaputo che le istituzioni UE, dalla Von der Leyen in giù, hanno preteso di tenere segrete le negoziazioni con le aziende produttrici, con le collegate e imbarazzanti conseguenze di trattative condotte e accettate “a scatola chiusa” dai governi degli Stati membri[5]);
     
  3. ancora oggi vale poi sicuramente la pena la lettura di “Vaccini, conflitti di interesse “Big-Pharma”, Diritto e disinformazione sulla lotta alla corruzione. In margine a “Grignolio A., Chi ha paura dei vaccini?, Codice Edizioni Torino, 2016”, nel quale il Prof. Silvio Riondato[6] riassume la situazione delle Autorizzazioni alle Immissioni in Commercio (A.I.C.) dei medicinali;
     
  4. senza contare che, ormai è di dominio pubblico anzitutto perché dichiarato nei suoi stessi documenti, l’OMS più che un ente sovranazionale è oggi ridotto a una forma di partenariato pubblico-privato, finanziata tra gli altri anche da Bill Gates per il 15%[7] e condizionata dai finanziamenti earmarked a cui si è già fatto riferimento.

Tutto questo (e molto altro ancora), scompare d’incanto nel “meraviglioso mondo” della Corte EDU, la quale ha così chiaramente fatto capire che riguardo ai vaccini condivide la visione da deserto dei tartari del mainstream, nella quale il vaccino non è considerato per il farmaco che è, con i suoi pro e contro da valutarsi in modo personalizzato caso per caso, ma costituisce il monolite precipitato dallo spazio di Kubrick: lucido e granitico come il più puro pensiero vaccinista, oscuro come possono essere i conflitti di interessi rispetto ai quali si continua a tacere.

  • Al paragrafo 301 ci troviamo difronte al passaggio motivo probabilmente più paradossale di tutta la Sentenza Filosofale.

L’argomento qui è quello determinante dei dubbi di sicurezza posti dai genitori.

Si parte con la Corte che ammette tranquillamente che “…è pacifico che, sebbene del tutto sicura per la grande maggioranza dei riceventi, in rari casi la vaccinazione può rivelarsi dannosa per l’individuo, causando gravi e durevoli danni alla sua salute”.[8]

Consiglio di rileggere lentamente e ad alta voce, considerato che ancora oggi ci sono professoroni (o presunti tali) che vanno in tivvù a negare espressamente anche solo la possibilità di questo tipo di conseguenze nefaste:

è pacifico [=not disputed]

gravi e durevoli danni alla sua salute [=serious and lasting damage to his or her health]

Sì, d’accordo, ma in concreto di che danni stiamo parlando?

Alla Corte pare non interessare né saperlo né dirlo.

Almeno ci venga detto, a che frequenza corrisponderebbero questi “rari casi”?

Anche qui il Collegio non si dimostra ansioso di approfondire, limitandosi a riportare i dati indicati dal Governo Ceco in udienza.

Governo che, spiace ripeterlo, nel processo è la controparte…quindi sono proprio i dati che i ricorrenti avevano contestato e che pertanto il giudice avrebbe dovuto verificare con diligenza.

A ogni buon conto, secondo le autorità ceche il rapporto sarebbe 5/6 casi (“…di danni alla salute gravi, potenzialmente permanenti…”) ogni 100.000 circa bambini vaccinati ogni anno nella Repubblica Ceca.

Considerato che, come viene sempre riportato in sentenza, le vaccinazioni annuali somministrate in quel Paese mediamente sono 300.000, parleremmo quindi di almeno 15/18 bambini gravemente danneggiati ogni anno.

Una media di 165 in 10 anni (per inciso, il numero di bambini vaccinati in Italia si aggira attorno ai 500.000 ogni anno).

E si tratta di numeri fortemente sospettati di essere di molto sottostimati,[9] considerato che sono frutto di sistemi di farmacovigilanza meramente passiva.

Ma comunque, prendendo per buoni questi dati, verrebbe da pensare che il giudice a questo punto avrebbe ragionevole tentato di determinare almeno il rapporto tra

il rischio di evento avverso

in contrapposizione

a quello di equiparabili effetti gravi da contrazione della malattia

E ciò, peraltro, avrebbe inevitabilmente portato a dover compiere una disamina analitica per ognuna delle 9 vaccinazioni obbligatorie.

E invece il Collegio che fa?

Spiace constatare, a fronte di una questione così cruciale, il sostanziale sviamento dell’attenzione dal problema virando sulla (presunta) garanzia data dalla verifica “…caso per caso di eventuali controindicazioni”.

E qui, però, sembra di entrare in un vero e proprio girotondo.

Come visto nei paragrafi appena sopra, la sentenza aveva appena affrontato le critiche dei genitori al sistema sanitario ceco (il quale, dicevano quest’ultimi, nei fatti non funziona perché in concreto non rileva le controindicazioni), rigettandole in toto con l’argomento della mancata allegazione di una controindicazione effettiva.

Ora, per annichilire i dubbi degli improvvidi genitori sui pericoli da reazioni avverse, viene detto che la garanzia rispetto a esse è proprio dato dal contestato sistema pubblico di controindicazioni alle vaccinazioni!

La sensazione di trovarsi in un romanzo di Kafka a questo punto potrebbe farsi tangibile…

  • Ciliegina sulla torta il paragrafo 306, laddove la Corte risolve la doglianza dei genitori relativi all’esclusione scolastica dei figli con un ragionamento che al quivis de populo potrebbe suonare come un sostanziale “se la sono andata a cercare”.

Naturalmente è financo ovvio che se il cittadino non adempie a un obbligo di legge, si espone alle conseguenze pregiudizievoli in tal caso previste dall’ordinamento.

Il fatto però è che così rispondendo la Corte EDU:

1) conferma in sostanza che l’esclusione scolastica ha natura sanzionatoria e non social-preventiva, come invece aveva contraddittoriamente affermato poco prima in sentenza;

2) processualmente dà una risposta poco pertinente col problema postogli dai ricorrenti, e questo già di per sé sarebbe abbastanza drammatico per una Corte che rappresenta il giudice di ultima istanza a garanzia dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Se un cittadino, infatti, si lamenta dell’ingiustizia di una norma e della sua conseguente sanzione, rispondergli che tale sanzione ingiusta non è perché “…è stata la diretta conseguenza della scelta operata dai rispettivi genitori di rifiutarsi di adempiere a un obbligo legale”[10] oltre a rappresentare una tautologia priva di reale contenuto decisionale nulla dice sulla valenza assiologica dell’obbligo legale e, quindi, della conseguente sanzione.

E, non a caso, nella restante parte del paragrafo la sentenza ci mette una pezza peggiore del buco, lanciandosi in ben poco convincenti considerazioni circa i doveri di solidarietà sociale, peraltro ripescando l’antico ed evidentemente mai veramente superato principio alla base della più grande ingiustizia della storia: l’assolutizzazione del sacrificio del singolo per una presunta salvezza della collettività.[11]

Con la Corte che ha fissato, per così dire a sentimento, il numero di questa presuntivamente necessitata roulette sociale in 5,5 bambini danneggiati gravi ogni 100.000 (numero minimo statisticamente certo, ancorché sia altrettanto certa, come visto, la sua sottostima).

Che resta da dire? “Benvenuti alla 74ª edizione degli Hunger Games!”.

 

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Note:

[1] «The Court notes, however, that none of the applicants, either in the domestic proceedings or before this Court, relied on an actual contraindication in relation to any of the vaccinations concerned by their objections».

[2] Esempio tipico sono le Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 D.lgs. 267/2000, che possono essere adottate dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

[3] Cass. Pen., sez. VI, n. 6413/2017.

[4] Che va dagli esponenti di vertice della medicina fino all’opera minuta dei pediatri di libera scelta/medici di base, ed è altresì comprensivo del complesso di lobby e soggetti interessati alle pubblicazioni scientifiche.

[5] Proprio in questi giorni vengono un po’ per volta pubblicati gli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza Covid. Si veda, tra gli altri, l’articolo «Le chat al ministero sui vaccini: presi in giro, contratti capestro», comparso su LaVerità del 21 marzo 2023.

[6] Ordinario di Diritto Penale all’Università di Padova.

[7] Percentuale equivalente a quella degli Stati Uniti.

[8]«301. With regard to safety, it is not disputed that although entirely safe for the great majority of recipients, in rare cases vaccination may prove to be harmful to an individual, causing serious and lasting damage to his or her health».

[9] Le “fisiologiche” e strutturali carenze di un sistema di farmacovigilanza esclusivamente passivo è un argomento ampiamente conosciuto in letteratura (anche se, ovviamente, non trova il minimo risalto nella “Scienza” di governo).

Solo a titolo d’esempio, qui si trova una pubblicazione del 2021 relativa alla sottostima degli eventi avversi conseguenti alle vaccinazioni MPRV in Italia.

[10] «However, that was the direct consequence of the choice made by their respective parents to decline to comply with a legal duty…»

[11] “49Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla50 e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera»” (Gv 11, 49-50).