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La Consulta interviene sui limiti del vaccino e sua obbligatorietà per i militari

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La Consulta interviene sui limiti del vaccino e sua obbligatorietà per i militari

Pronunciandosi definitivamente sulla questione sollevata dal Gup militare di Napoli, in un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis cod. ord. pen. mil. nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale profilassi vaccinali non individuate ante causam dalla legge.

Ruling definitively on the question raised by the military investigating judge of Naples in a case concerning the vaccination obligation for soldiers to be employed in particular operating conditions in Italy or abroad, the consultation declared articolo 206 bis, cod. ord. pen. mil., in the part in which it authorizes the military health to impose vaccination prophylaxis on such personnel not identified ante causam by law.
 

Questione in disamina

La quaestio controversa portata all’attenzione del Giudice delle Leggi concerneva l’obbligo di eseguire il vaccino Sars Cov.19” predisposto e disciplinato per i militari. Da impiegarsi sine optione, in determinate e peculiari condizioni operative in Italia ed all’estero.

La Corte di legittimità ha dichiarato definitivamente costituzionalmente illegittimo l’articolo 206 bis Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare ad imporre il suddetto personale forze armate “profilassi vaccinali” non indicate né determinabili preventivamente per mezzo della legge – come da prassi ordinaria – ma esclusivamente “delegate” a fonti di rango secondario oppure ad atti squisitamente di natura amministrativa.

Da tale sentenza del 12 gennaio 2023, dep. 20 febbraio 2023, n.25, Corte Cost. (in: www. cortecostituzionale.it; fonti) si denota senza indugi che in suddetta materia la Carta Costituzionale – nella sua massima solennità) stabilisce una concreta riserva relativadi legge che naturalmente non vincola o impone alcunché al legislatore per dettare una disciplina determinata in suddetta materia. Contemporaneamente, però, dove ci si prodighi al fine di imporre un obbligo di vaccino, il testo di legge, non può e non deve limitarsi ad indicare genericamente il tipo di trattamento che viene sollecitato, ma in modo perentorio e specifico deve indicare tutte le patologie che si intende contrastare e sopprimere per mezzo della profilassi scelta sul piano scientifico largamente approvato.

Proprio per mezzo dell’individuazione del trattamento vaccinale connesso alla patologia da sopprimere che la legge medesima può eseguire il preciso bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva; i due interessi e diritti costituzionali supremi, contendenti in tale frangente. Codesta precisazione altresì è fondamentale per dare modo alla Corte di Legittimità, di porre in essere il sindacato di non manifesta irragionevolezza della opzione fatta propria dal legislatore sulla fonte determinante per imporre la procedura vaccinale.

La disposizione rimessa al controllo di legittimità non portando in sé l’elenco o l’indice delle profilassi vaccinali che possono coattivamente imporsi ai soggetti incardinati nell’ordinamento militare – in base alle condizioni impiegatizie soggette di variazioni – certamente non adempie alla necessità che sia determinato” il trattamento sanitario, come richiesto espressamente nell’articolo 32, co. 2 Cost. fintanto che: “il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso – si legge nel testo della decisione costituzionale- all’esito della presente pronuncia, il co. 1 dell’articolo 206 bis. cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare” (Vedi: DirittoeGiustizia, 22 febbraio 2023). Dunque abbiamo una nettezza decisionale sui sì e sui no all’obbligo vaccinale; il primo riconducibile a tutto il personale sanitario, ed il secondo per i militari in servizio.

La Consulta ha definito il grado di precisione richiesto al legislatore ed il senso dell’aggettivo determinato”, quando si va a toccare il concetto di imposizione di un qualsiasi obbligo vaccinale-sanitario.

Sostanzialmente, se da un lato la Corte Costituzionale ha chiarito che in suddetta materia la Costituzione stabilisce una riserva relativadi legge, escludendo quindi qualsiasi obbligo di intervento di legislazione ordinaria compiuta, lascia la strada percorribile alle fonti di rango inferiore per il loro tecnicismo ed immediatezza, dall’altro lato, la sentenza afferma che qualora si intenda imporre un obbligo vaccinale, la legge non può sacrificarsi e limitarsi all’indicazione generica – e del tutto fuorviante – della tipologia del trattamento che si richiede, ma deve invece specificare anche – quindi oltre a completezza – le patologie che si intendano contrastare mediante l’esecuzione della prassi vaccinale.

Pronunciandosi sulla questione iuris sollevata dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, in una fattispecie concernente l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in peculiari condizioni operative – ergo missioni – in Italia ovvero all’estero, la Corte ha dunque dichiarato illegittimo l’articolo 206 bis, cod. ord. mil., nella parte in cui autorizza la sanità militare ad imporre al suddetto personale profilassi vaccinalinon previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti di rango secondario ovvero ad atti di natura amministrativa.
 

Non irragionevolezza dell’obbligo vaccinale sul personale sanitario: nitore differenziale di scopo

Nel motivare dettagliatamente il percorso di scelta giuridica sulla disciplina de qua, la sentenza n. 14 del 2023, pronunciata il 1 dicembre 2022 e depositata il 10 febbraio 2023, la Corte Costituzionale aveva affrontato il tema dell’obbligo o meno del vaccino Sars-Cov.19. In illo tempore, la Consulta aveva chiarito che il suindicato obbligo vaccinale introdotto al fine di contrastare la pandemia in atto, per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né tantomeno sproporzionata se, l’obiettivo è fondamentalmente rimane quello ultimo ed esclusivo di prevenire la diffusione del virus e dunque di salvaguardare in estrema tutela, la funzionalità di tutto il sistema sanitario. Ed andando oltre, la previsione per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie dell’obbligo de quo, per la prevenzione dal contagio Sars-Cov.2, anziché di quello di sottoporsi ai test specifici diagnostici (classico tampone) non ha costituito una valida soluzione tale da parlarsi o dubitarsi sulla ragionevolezza e proporzionalità di scelta sulla perentorietà rispetto ai dati scientifici disponibili ed in via continua di aggiornamento. (vedi in merito quanto riporta il Sole24Ore, 21 febbraio 2023.


Obbligo vaccinale militari interpretazione corretta
 

Il giudice di merito campano esprime seri dubbi sulla legittimità, in riferimento all’articolo 32 Cost., dell’articolo 206 bis cod. ord. militare; disposizione introdotta dall’articolo 12, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 91 del 2016, dove al comma 1 della disciplina censurata si stabilisce che: “La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività”.

A seguire, il successivo co. 2, stabilisce le modalità di adozione e i contenuti necessari di tali protocolli sanitari” che, devono essere approvati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute e “reca[re] altresì l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente ex ante l’inizio delle profilassi vaccinali rappresentando i motivi sanitari documentati per non sottoporsi alla profilassi medesima, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio”.

Il giudice a quo competente è, naturalmente, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un ufficiale dell’Aeronautica militare, individuato per essere mandato in missione all’estero, incarico che richiedeva in via preliminare il completamento della profilassi vaccinale prevista dal “Modulo di Prevenzione Vaccinale per il Teatro Operativo prescelto”. Con la locuzione “particolari ed individuate condizioni operative o di servizio” l’articolo 206 bis cod. ord. militare, darebbe risalto a che sia considerato come “interesse preponderante” inteso dal legislatore, sia quello inerente “pronta, sollecita ed efficace organizzazione del servizio militare” e non come al contrario dovrebbe essere unicamente la tutela della salute dei singoli e della collettività, pure evocata dalla disposizione che si è censurata. Per quanto non discutibile risulti ai sensi dell’articolo 52 Cost. l’efficienza dello strumento militare, che tale esigenza non potrebbe essere prevalente rispetto il fondamentale e supremo diritto individuale alla salute, comprensivo della scelta di non sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.

Con la seconda censura, si evidenzia come, al fine di contenere la discrezionalità amministrativa e soddisfare la riserva di legge imposta in materia, non sarebbe sufficiente prevedere che la sanità militare possa obbligare a «specifiche» profilassi indispensabili per «particolari e individuate» condizioni operative e di servizio. Limitandosi a ciò, l’articolo 206 bis cod. ord. militare avrebbe delegato all’amministrazione sanitaria militare la scelta «in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori».

A prescindere dalla natura assoluta o relativa da riconoscersi alla riserva di legge in disamina, la circostanza che l’articolo 32, secondo comma, Cost., stabilisca che non si possa, se non per disposizione di legge, essere sottoposti a un «determinato» trattamento sanitario comporterebbe, invece, che debba essere la fonte legislativa ad individuare «ogni singola tipologia di detti trattamenti», mentre le fonti sub-legislative sarebbero abilitate ad intervenire solo con disposizioni di dettaglio tecnico-operativo.

La terza censura, infine, sottolinea la lesione del carattere «rinforzato» della riserva di legge de qua. Confliggerebbe, infatti, con il «rispetto della persona umana» prescritto dall’articolo 32 Cost. la circostanza che l’articolo 206 bis cod. ord. militare consenta all’amministrazione militare di imporre la somministrazione anche di vaccini non ancora approvati in via definitiva da AIFA ed EMA, perché in fase sperimentale o perché provvisti di sola autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.

L’Avvocatura generale ha formulato eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, assumendo che il giudice a quo non debba in realtà fare applicazione, né diretta né mediata, dell’articolo 206 bis cod. ord. militare.

L’eccezione poggia sulla constatazione che elemento soggettivo del reato di disobbedienza è il dolo generico, sicché a nulla rileverebbe, rispetto alla condotta contestata, la finalità cui l’ordine – «presentarsi in infermeria» – era teso, ovverosia «completare il ciclo vaccinale». Il rimettente avrebbe invece fatto leva proprio su tale ultima circostanza per determinarsi nel senso dell’incidente di costituzionalità, non considerando, perciò, che il militare era comunque tenuto a presentarsi in infermeria. In quella sede, semmai, egli avrebbe potuto esprimere le proprie riserve.

Infatti, precisa ancora la difesa statale, gli ordini militari sono atti amministrativi unilaterali che non permettono al destinatario alcun sindacato di legittimità, con le eccezioni previste dagli artt. 1349, co. 2, cod. ord. militare e 729, co., 2, del d.P.R. n. 90 del 2010: disposizioni che delineano l’obbligo, rispettivamente, di disobbedire all’«ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato», e di segnalare al superiore l’ordine «non […] conforme alle norme in vigore», con il dovere di darvi seguito quando confermato.

Nel contenuto dell’ordinanza di rimessione si evidenzia come il soggetto imputato era stato il destinatario dell’ordine di: “presentarsi in infermeria per sottoporsi alla profilassi vaccinale” e che tale ordine si ricollegava esplicitamente al d. interm. 16 maggio 2018; ossia all’atto con il quale i Ministri della salute e della difesa, di concerto hanno approvato la “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare” ai sensi e per gli effetti del censurato articolo 206 bis cod. ord. militare.

Su tale piattaforma di discussione il giudice a quo argomenta che in ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, “verrebbe a mancare il presupposto normativo per l’emissione dell’ordine” di conseguenza, con inevitabili ricadute sulla sussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del reato di disobbedienza contestato e dunque su tutto il procedimento penale in svolgimento. Tale “motivata” in punto di rilevanza, è idonea a superare positivamente il vaglio di ammissibilità, spettando dunque alla Corte di legittimità solo un “controllo esterno”.