Crisi d’impresa e operazioni pregresse: un falso problema e un vero rischio

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Crisi d’impresa e operazioni pregresse: un falso problema e un vero rischio
 

Abstract

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le operazioni anteriori all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi sono spesso affrontate come un tema difensivo o contenzioso, quasi fossero il presupposto naturale di future contestazioni. In realtà, esse rappresentano soprattutto una variabile di rischio procedurale, capace di incidere in modo significativo sulla comparazione degli scenari, sulla credibilità del piano e sulla fiducia dei creditori. Il contributo propone una lettura operativa e non colpevolizzante del tema, focalizzata sugli effetti concreti che le operazioni pregresse producono nella gestione della crisi, più che sulla loro astratta legittimità o contestabilità.

 

Un equivoco diffuso sulle operazioni pregresse

Quando un’impresa accede a uno strumento di regolazione della crisi, uno dei primi temi che emergono nel confronto tra professionisti, organi della procedura e creditori riguarda le operazioni compiute negli anni o nei mesi precedenti.
Il dibattito si orienta spesso in modo quasi automatico verso una prospettiva difensiva: quali operazioni possono essere contestate? quali espongono a responsabilità?

Questo approccio, sebbene comprensibile, è riduttivo.
Nel sistema del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le operazioni pregresse non sono centrali perché potenzialmente “sbagliate”, ma perché incidono sull’equilibrio complessivo della procedura e condizionano il modo in cui la crisi viene letta e valutata. Considerarle esclusivamente come un problema giuridico o contenzioso significa perdere di vista la loro reale funzione nel CCII, che è invece eminentemente procedurale e valutativa.

2. Nel CCII le operazioni pregresse non contano “in sé”, ma per i loro effetti

Il CCII non chiede al professionista di esprimere un giudizio retrospettivo sulle scelte compiute dall’impresa. Chiede, piuttosto, di valutarne gli effetti attuali, nel contesto di una crisi ormai emersa. Un’operazione può essere stata:

  • formalmente corretta sul piano civilistico;
  • coerente con l’oggetto sociale;
  • economicamente giustificata nel momento in cui è stata realizzata.

E tuttavia risultare critica nella fase concorsuale, non perché illegittima, ma perché produce effetti che incidono sulla struttura dell’attivo, sulla distribuzione del valore e sull’equilibrio tra i creditori.

Nel CCII il tema non è stabilire se un’operazione “andava fatta”, ma comprendere come quella scelta incide oggi sulla gestione della crisi e sulle soluzioni concretamente percorribili.
Il cambio di prospettiva è radicale: dall’analisi dell’atto all’analisi dell’impatto.

3. Il vero punto di snodo: la comparazione con la liquidazione

Il cuore dell’intero sistema è rappresentato dalla comparazione degli scenari.
Ogni strumento di regolazione della crisi deve essere valutato in relazione all’alternativa liquidatoria, che costituisce il termine di riferimento necessario per misurare la convenienza delle soluzioni proposte.

È in questo confronto che le operazioni pregresse assumono un rilievo decisivo.
La stessa scelta gestionale può avere un peso completamente diverso a seconda dello scenario considerato:

  • risultare neutra o marginale in un contesto di continuità aziendale;
  • incidere in modo limitato in una ristrutturazione;
  • diventare determinante in uno scenario di liquidazione giudiziale.

Il punto non è la legittimità dell’operazione, ma il suo impatto comparativo.
Dal punto di vista del gestore della crisi, le operazioni pregresse servono a rispondere a una domanda essenziale: la soluzione proposta è realmente preferibile alla liquidazione, anche tenendo conto delle scelte già compiute? Se questa domanda resta inevasa, la procedura perde credibilità, indipendentemente dalla correttezza formale delle operazioni esaminate.

4. Operazioni pregresse e fiducia dei creditori

Un profilo spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra operazioni pregresse e fiducia dei creditori.
Nel CCII il consenso, esplicito o implicito, dei creditori rappresenta un elemento determinante per il successo degli strumenti di regolazione della crisi.

Le operazioni pregresse incidono direttamente su questo piano, perché influenzano:

  • la percezione di trasparenza del debitore;
  • il giudizio di equità del trattamento riservato alle diverse posizioni;
  • la credibilità delle proiezioni economico-finanziarie contenute nel piano.

Anche operazioni pienamente legittime possono generare diffidenza se non adeguatamente contestualizzate.
Il compito del professionista non è “difenderle”, ma spiegarle, integrandole in una narrazione coerente della crisi che consenta ai creditori di comprendere perché, nonostante tali scelte, la soluzione proposta rimane preferibile all’alternativa liquidatoria.

5. Revocatorie e responsabilità: perché non sono il centro del problema

Nel dibattito sulle operazioni pregresse, revocatorie e azioni di responsabilità occupano spesso una posizione centrale. Dal punto di vista del gestore della crisi, tuttavia, esse non rappresentano il cuore dell’analisi, ma conseguenze possibili di determinate scelte.

La disciplina delle revocatorie nel CCII non ha una funzione punitiva, ma riequilibratrice, a tutela della par condicio creditorum.
Il professionista chiamato a gestire la crisi non deve stabilire se tali azioni verranno esercitate, ma:

  • valutarne la probabilità;
  • stimarne l’impatto economico e temporale;
  • considerarle come variabili di rischio nella costruzione del piano.

In questa prospettiva, il focus si sposta dal “cosa può essere contestato” al “come questo rischio incide sulla sostenibilità della soluzione proposta”.

6. Conclusioni

Nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le operazioni pregresse non sono un problema da risolvere, ma una variabile da gestire.
Esse non rilevano perché potenzialmente contestabili, ma perché incidono sulla credibilità della soluzione proposta, sulla comparazione con la liquidazione e sulla fiducia dei creditori.

Il punto non è stabilire se un’operazione sia astrattamente “sbagliata”, ma comprendere se e come influisca sull’equilibrio complessivo della procedura.

Quando questa prospettiva è chiara, anche il tema delle responsabilità e delle revocatorie trova la sua corretta collocazione: non il centro della crisi, ma una delle sue possibili conseguenze.