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Il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (PRO) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI)

crisi d'impresa
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Il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (PRO) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI)


Come noto il correttivo al CCII attuato dal D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto il nuovo strumento di regolazione della crisi denominato “Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione” (“PRO”) regolandone la disciplina agli artt. 64bis, 64ter e 64quater CCI da integrarsi, visti i richiami, con le norme dedicate al concordato preventivo “in quanto compatibili”. L’introduzione di tale ulteriore strumento si è resa necessaria per il legislatore italiano dovendosi dare attuazione all’art. 11, par. 1, Direttiva UE/2019/1023 del 20.06.2019 che richiedeva la previsione di un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che possa essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

L’art. 2, c. 1, lett. mbis CCI definisce “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenzale misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. A seguito dunque dell’introduzione del PRO, nel sistema concorsuale italiano gli strumenti di regolazione della crisi sono, oltre al predetto, la convenzione di moratoria, il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.

L’art. 64bis stabilisce al comma 1 quale sia il presupposto soggettivo per poter accedere al PRO, disponendo che tale procedura sia destinata esclusivamente all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), dunque non possono accedere al PRO le c.d. “imprese minori”. Per quanto concerne, poi, il presupposto oggettivo, l’imprenditore commerciale deve trovarsi in uno stato di crisi, ossia quello stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (vds, art. 2, comma 1, lett. a), come modificato anch’esso dal D.Lgs. 83/29022) o di insolvenza, ossia lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (vds. art. 2, comma 1, lett. b).

Pertanto, ricorrendo i predetti presupposti, il debitore può attivare il PRO prevedendo il soddisfacimento dei creditori, previa l’obbligatoria suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e che consenta di distribuire il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, salvi i diritti dei lavoratori (che non hanno diritto di voto) per i quali il pagamento deve essere sempre assicurato entro trenta giorni dall’omologazione. Il PRO è così uno strumento che riduce al minimo la fase dell’ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà d’azione per quanto richieda l’approvazione di tutte le classi per poter ottenere l’omologazione.

Una delle più rilevanti novità di tale procedimento è dato dalla previsione della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (art. 64bis, comma 1). Pertanto viene derogato il principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) consentendo al debitore di prevedere di poter trattenere per sé parte delle risorse pervenute dall’esecuzione del Piano e distribuendo dunque solo parte di esse ai creditori, pur in assenza quindi della loro completa soddisfazione. Altresì derogato è l’art. 2741 c.c., consentendo al debitore la piena discrezionalità nella distribuzione del valore generato dal piano, e dunque senza necessità di rispettare la proporzionalità tra creditori di medesimo grado così come l’ordine delle cause legittime di prelazione. Viene però posto il ferreo vincolo di dover predisporre un piano che veda il soddisfacimento integrale, entro trenta giorni dall’omologazione, dei crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 1, c.c., ossia dei crediti dei lavoratori subordinati. E’ poi da considerarsi altro vincolo imprescindibile nella predisposizione del Piano il necessario soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto da essi sarebbe ricavabile dal procedimento di liquidazione giudiziale (siffatto limite si desume anche dal tenore del comma 8 dell’art. 64bis). Si evidenzia pertanto quale caratteristica peculiare del PRO il fatto che questo strumento deroga al rispetto della par condicio creditorum. Si segnala che una siffatta previsione di deroga è frutto unicamente dell’iniziativa del legislatore nazionale, laddove non trova riscontro alcuno nella Direttiva UE/2019/1023.

Stante l’introduzione con il CCI del procedimento unitario, stabilisce l’art. 64bis comma 2 che la domanda di accesso al PRO si presenta con ricorso ai sensi dell’art. 40, anche con accesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) (c.d. “in bianco” o “con riserva” dunque), ossia con possibilità del debitore di riservarsi di presentare il Piano e chiedere al tribunale la fissazione di un termine compreso tra trenta e sessanta giorni entro il quale depositare la domanda di omologazione del PRO con la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2 CCI riguardante la situazione finanziaria e patrimoniale e la composizione del ceto creditorio.

Sempre il comma 2 dell’art. 64bis prevede che alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 46 CCI, cosicché: i) i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili (comma 4 art. 46 CCI); ii) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salva che vi sia stata autorizzazione del tribunale. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al PRO sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (comma 5, art. 46 CCI).

Stante il richiamo espresso operato all’art. 87, comma 1 (ossia alla disciplina del concordato preventivo) ad opera del comma 9 dell’art. 64bis, il debitore deve presentare un piano che contenga: a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie di intervento; c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della presentazione della domanda, nell’ipotesi che debba pervenire una successiva liquidazione giudiziale; d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento del piano proposto nonché, in caso di continuità aziendale, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; f) ove prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente; g) gli apporti di finanza eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento degli obiettivi pianificati; l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato; m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.

Ancora, stante il richiamo espresso operato all’art. 87, comma 2, nella domanda il debitore deve indicare le ragioni per cui il PRO è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

A corredo del PRO e della proposta il debitore deve depositare, ai sensi del comma 3, dell’art. 64bis anche una relazione predisposta da un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Differentemente dal concordato preventivo, visto il mancato richiamo al comma 3 dell’art. 87 ad opera dell’art. 64bis, il professionista indipendente non deve attestare che in caso di continuità aziendale il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale

A seguito del deposito del ricorso, il comma 4 dell’art. 64bis stabilisce che  il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all’art. 47, comma 2, lett. c) e d) e dunque: stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Ai sensi dell’art. 64bis, comma 5, è stabilito che dalla data di presentazione della domanda e fino alla omologazione, l’imprenditore conserva, nel prevalente interesse dei creditori, sia la gestione ordinaria sia la gestione straordinaria dell’impresa sotto il controllo del commissario giudiziale al quale deve dare preventiva informazione scritta del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al PRO stesso. Qualora il commissario ritenesse che l’atto potrebbe arrecare pregiudizio ai creditori o non sia coerente rispetto al Piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo e se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario ne informa immediatamente il tribunale ai fini del subprocedimento di revoca dell’ammissione al procedimento, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori, e dell’eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale (comma 6, art. 64bis).

Da tenere a mente che l’art. 166, comma 3, lett. e) CCI è stato modificato, o per meglio dire integrato in raccordo all’introduzione dei PRO, prevedendo l’esenzione dall’azione revocatoria, anche ordinaria, degli atti, dei pagamenti e delle garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del PRO. La modifica del comma in esame, però, non ha visto l’inclusione del PRO nella seconda parte del medesimo disposto, allorché si deve dedurre che di contro non saranno esenti da possibile revocatoria successiva gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito della domanda di accesso al PRO medesimo e fino alla omologa in caso di insuccesso della procedura e qualora dovesse seguire la liquidazione giudiziale: invero, come detto, in tale fase l’imprenditore conserva sia la gestione ordinaria sia la gestione straordinaria dell’impresa, così potendo ben le sue azioni rientrare nell’alveo della revocatoria futura.

Alla luce dell’espresso richiamo ad opera del comma 7 dell’art. 64bis, si applicano al PRO le norme relative al procedimento di concordato preventivo in relazione sia alla disciplina delle proposte concorrenti sia alla disciplina delle offerte concorrenti sia, infine, alla disciplina relativa alle operazioni di voto.

Si considera approvato il PRO da parte dei creditori se in ciascuna classe è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (art. 64bis, comma 7). Riassumendo, si considera approvata la proposta che superi il 33% dei voti di ciascuna classe e in tutte le classi, ossia si superi 33% di tutti i creditori, purché in ogni classe abbiano votato almeno la metà dei crediti ammessi al voto. Pertanto, anche il creditore dissenziente soggiace alla proposta approvata.

I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in danaro integralmente entro centottanta giorni dall’omologazione e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Come detto, poi, il termine di centottanta giorni viene diminuito a trenta giorni nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751bis n. 1 c.c. A tutela dei creditori dissenzienti il diritto di proporre opposizione all’omologazione eccependo il difetto di convenienza della proposta.

Nel PRO non è prevista la possibilità di proporre alcuna ipotesi di transazione fiscale, né viene prevista alcuna ipotesi di cram down, indi per cui in sostanza il debitore non ha capacità di alcuna trattativa con gli enti preposti in tema di debiti fiscali e previdenziali, con la conseguenza che il debitore dovrà preventivamente procurarsi il consenso con l’erario e gli enti previdenziali.

Il PRO si considera approvato: a) se tutte le classi votano a favore; b) se in ciascuna classe si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure c) in mancanza, viene approvato da almeno i 2/3 dei creditori ammessi al voto, purché rappresentino almeno la metà dotale dei crediti della medesima classe.

Qualora la proposta preveda la soddisfazione integrale in danaro dei creditori muniti di privilegio entro 180 giorni dall’omologazione, tali creditori non hanno diritto di voto. In assenza di tali condizioni, i creditori muniti di privilegio possono esprimere il voto e, per la parte incapiente, venire inseriti in una classe a sé stante.

I possibili esiti della votazione sono distinti.

Nell’ipotesi in cui il PRO venga approvato da tutte le classi e non sia stata presentata opposizione da alcuno, il tribunale ne pronuncia con sentenza l’omologazione e per gli effetti rende il PRO obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese. Rimangono impregiudicati i diritti rispetto ai coobbligati del debitore, ai suoi fideiussori e agli obbligati in via di regresso. Qualora di contro venga presentata opposizione all’omologa da parte dei dissenzienti mediante la quale viene unicamente eccepita la non convenienza del PRO, il tribunale ugualmente pronuncerà l’omologazione del piano “quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 64bis, comma 8). Permane dunque l’opposizione allorquando venga contestata la validità delle operazioni straordinarie declinate nel PRO, quali fusioni, scissioni o trasformazioni.

Nell’ipotesi in cui il PRO non venga approvato da tutte le classi, entro quindici giorni dal deposito della relazione del commissario giudiziale relativa all’esito del voto, “il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di aver ottenuto l’approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l’esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione” (art. 64ter). Oppure, in luogo di tale richiesta, il debitore può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo e chiedendo che il tribunale pronunci il relativo decreto di apertura (art. 64quater, comma 1). Da notare che ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 64quater, al debitore è consentito di modificare la domanda formulando proposta di concordato ancor prima della fase di voto, allorquando un creditore abbia contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate al commissario giudiziale, stante il richiamo all’art. 107, comma 4.

In ogni momento è consentito al debitore di modificare la domanda formulando la proposta di concordato preventivo (art. 64quater, comma 2): in tal caso viene disposta una riduzione alla metà dei termini per l’approvazione della proposta (art. 64quater, comma 3) e la memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese (art. 64quater, comma 4). E’ altresì possibile per il debitore di procedere in senso inverso, laddove viene previsto che il debitore che abbia presentato una domanda di concordato preventivo abbia poi la facoltà di modificarla chiedendo l’omologazione del PRO sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.

Da ricordare che, stante il disposto dell’art. 23, comma 2, lett. d), il debitore può ricorrere al PRO qualora abbia già tentato una composizione negoziata della crisi senza esito positivo. In ipotesi, dunque, l’esasperazione del c.d. sistema passerella consente al debitore di tentare una composizione negoziata e, qualora non fruttuosa, presentare domanda di accesso al PRO da cui poi trasmigrare in una proposta di concordato preventivo.