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Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: nuovo rinvio dell’entrata in vigore

Il termine ultimo per l’esercizio della delega di recepimento è il 17 giugno 2022
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: nuovo rinvio dell’entrata in vigore


Il Consiglio dei Ministri n. 72 del 13 aprile 2022 ha approvato il Decreto Legge contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” il quale all’articolo 37 apporta “Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” disponendo la sostituzione delle parole “16 maggio 2022” (come modificate già dal D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021) con le parole “15 luglio 2022”.

Entro il 17 luglio 2022 l’Italia dovrà recepire la Direttiva (UE)2019/1023, motivo per il quale con schema di D.Lgs. approvato in via preliminare lo scorso 17 marzo non solo sarebbero previste particolari modificazioni al CCI ma viene anche previsto l’inserimento dei c.d. “Quadri di ristrutturazione preventiva” di cui alla Direttiva. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 53/2021) e degli artt. 31 e 32 della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), il termine per l’esercizio delle deleghe è di quattro mesi antecedenti il termine indicato in ciascuna direttiva.

Stante il fatto che il termine di recepimento della Direttiva (UE)2019/1023 spirerà il 17 luglio 2022, il Governo ha provveduto proprio allo spirare del termine (17.03.2022) all’approvazione in via preliminare dello Schema di D.Lgs. di recepimento. Ad oggi, dunque, lo schema di D.Lgs. 17.03.2022 è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato (Atto del Governo n. 374) che dovranno esprimere il proprio parere entro quaranta giorni dalla trasmissione dell’atto, dunque entro il 26 aprile 2022.

In virtù delle norme sopra richiamate, il termine ultimo per l’esercizio della delega di recepimento è il 17.06.2022.

Ora non rimane che comprendere se il 15 luglio entrerà definitivamente in vigore il CCI (nel caso con modifiche anche ulteriori rispetto a quelle prospettate dallo Schema predetto, a seconda dei pareri delle Commissioni) oppure se si darà attuazione all’articolato mediante differente provvedimento unicamente per ottemperare all’obbligo di recepimento della Direttiva e nel contempo si predisporrà ancora un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del Codice.

Il cantiere continua ad essere aperto.