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La proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa

(D.L. 118/2021)
Natura
Ph. Federico Radi / Natura

A meno di un mese dall’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza – che avrebbe dovuto cadere lo scorso 1° settembre – il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri n. 32 ha approvato uno “schema di Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, scaturente in sostanza dalla conclusione dei lavori, occorsa lo scorso 1° giugno, della Commissione Ministeriale incaricata nell’aprile scorso dal Ministero della giustizia.

Ed è così che ha visto pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, in vigore dal 25 agosto, il D.L. n. 118 il quale in primis ha differito l’entrata in vigore del CCI al 16 maggio 2022, provvedendo dunque all’auspicata proroga che da più parti veniva sollecitata.

L’articolo 1 del D.L. 118/2021 dispone la sostituzione del comma 1 dell’articolo 389 del CCI nei seguenti termini (in grassetto le modifiche), che dunque oggi recitaIl presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2”, e introduce un comma 1bis dal seguente tenore: “Il titolo II entra in vigore il 31 dicembre 2023”. Con tale nuovo comma di fatto si stabilisce dunque lo slittamento dell’entrata in vigore ancor più – e di molto - in avanti per l’intera disciplina relativa alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II CCI, artt. da 12 a 25).

Il successivo articolo 2 del D.L. 118/2021, è dedicato alla “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, prevedendone l’entrata in vigore sin dal prossimo 15.11.2021 (ai sensi dell’articolo 27): si ha così una nuova ulteriore procedura di natura stragiudiziale a favore dell’imprenditore commerciale e agricolo che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Considerando il fatto che il D.L. 118 è stato pubblicato il 24 agosto 2021, esso dovrà vedere la conversione in legge entro e non oltre il 23 ottobre 2021, assolutamente in tempo per qualsiasi eventuale correttivo, se e se del caso, e consentire l’operatività al 15 novembre della nuova procedura.

La Composizione Negoziata potrà essere attivata unicamente su base volontaria e spontanea da:

a) L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (articolo 2, comma 1);

b) L’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della Legge fallimentare e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (articolo 17), ossia i soggetti non fallibili.

La procedura può essere esperita anche dai gruppi di imprese (articolo 13) su istanza o della impresa che esercita l’attività di direzione e coordinamento o, in mancanza, dell’impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria.

L’accesso a tale procedura di composizione è precluso assolutamente all’imprenditore che abbia pendente la propria domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva (articolo 23, comma 2).

I soggetti cui è destinata la nuova procedura, possono chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente il quale cercherà di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario prodromiche ad una probabile crisi o insolvenza (articolo 2, commi 1 e 2), anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA di ciascun capoluogo di Regione con durata del mandato di due anni. La commissione deve essere composta (articolo 3, comma 6) da: i) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIA che ha ricevuto l’istanza; ii) un membro designato dal presidente dalla CCIAA presso cui è costituita la commissione; iii) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza.

Il Segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante.

Entro 5 giorni lavorativi successivi, la Commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo i criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale (articolo 3, comma 7). La commissione decide a maggioranza. Ai membri di essa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti (articolo 3, comma 8).

Può ricoprire il ruolo di esperto (comma 3, articolo 3) previa iscrizione nell’elenco presso ogni CCIAA chi: i) sia iscritto da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti; ii) sia iscritto da almeno cinque anni all’albo degli avvocati e documenti di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; iii) sia iscritto da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o dia ver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendali omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Coloro i quali, in possesso dei predetti requisiti, volessero iscriversi all’elenco presso ogni CCIAA del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, dalla certificazione dell’assolvimento degli obblighi formativi secondo un emanando decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e dal proprio curriculum vitae oggetto di autocertificazione (DPR 445/2000) (articolo 3, comma 5). Quindi in sostanza: entro il 24 settembre p.v. dovrà essere emanato un Decreto dirigenziale che – oltre a quanto a breve in merito alla piattaforma informativa – dovrà anche determinare il contenuto e i requisiti dei corsi di formazione la cui frequenza con successo è condizione per l’iscrizione all’albo degli esperti. Dovranno così essere istituiti i corsi ma viepiù frequentati con il conseguimento favorevole dei crediti formativi quanto meno entro la data di entrata in operatività della procedura nuova, ossia il 15 novembre 2021 per consentire la formazione dell’elenco degli esperti.

Al fine di rendere operativo tale nuovo procedimento di composizione dovrà poi essere istituita (dunque realizzata) una “piattaforma telematica nazionale” accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA (articolo 3) nella quale deve essere resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico saranno definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dalla entrata in vigore del D.L. approvato (dunque dovrà pervenire almeno entro il 24 settembre 2021): hic sunt leones non avendo alcuna contezza di cosa si intenda per “test pratico”, in evidenza informatico, presumibilmente determinato da algoritmi e formule per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Forse di ciò tratterà il corso di formazione degli esperti.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’esperto deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2399 c.c. ossia i medesimi requisiti prescritti per poter essere nominati sindaci nelle società per azioni, ossia: 1) non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (articolo 2382 c.c.); 2) non avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità entro il quarto grado degli amministratori della società, non essere amministratori, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società che controllino e di quelle sottoposte a comune controllo; 3) non essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Ulteriormente, ferme le predette condizioni, l’esperto non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate alla operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale: il professionista ed i soggetti con i quali eventualmente è unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomi in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

L’esperto dovrà operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, potendo chiedere all’imprenditore e ai creditori interessati tutte e informazioni utili o necessarie e avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore e di un revisore legale (articolo 4, comma 2).

L’esperto, dispone l’articolo 4, comma 3, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Espressamente si prevede infatti l’applicazione all’esperto delle disposizioni relative sia al segreto professionale (articolo 200 c.p.p.) sia alle garanzie di libertà del difensore in quanto compatibili (articolo 103 c.p.p.) 

Da rilevare che con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio che, se concesse e dal giorno della pubblicazione sul Registro delle Imprese, determinerà il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore (ad esclusione delle azioni relative ai diritti di credito dei lavoratori). Quando l’imprenditore formula istanza di applicazione delle misure protettive, con ricorso depositato lo stesso giorno al Tribunale competente, chiede conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Il numero di ruolo assegnato dal Tribunale al ricorso predetto deve essere pubblicato a cura dell’imprenditore presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza di nomina e dell’applicazione delle misure stesse di cui sopra: l’omesso o ritardato deposito del ricorso al Tribunale determina l’inefficacia delle misure protettive e pure il decorso inutile del termine di pubblicazione del numero di ruolo determina la cancellazione dal registro dell’iscrizione dell’istanza. Nel caso di procedura afferente a gruppi di imprese, le misure protettive potranno essere adottate, previa richiesta, alla società o all’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento o in mancanza all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria (articolo 13, comma 5).

Si determina dunque che la procedura, dalla dichiarata stragiudizialità e riservatezza, subirà in sostanza una disclosure laddove la necessaria doverosa pubblicità delle misure richieste e nel caso ottenute dal Tribunale coinvolto restituirà la pubblicità dello stato di crisi dell’imprenditore.

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

È di particolare rilievo che dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (articolo 6, comma 4).

All’udienza per la conferma delle misure protettive da fissarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, se occorre procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica. Se le misure incidono su diritti di terzi, costoro dovranno essere sentiti. Con ordinanza il Tribunale stabilirà, se concesse le misure, un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni, di durata delle misure protettive, prorogabili su istanza di parte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative: in ogni caso la durata complessiva non potrà superare i duecentoquaranta giorni.

Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o dell’esperto, le misure potranno in qualunque momento essere revocate, o subire una diminuzione del termine di durata, allorquando non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (articolo 7, comma 7).

Nel corso delle trattative di cui alla negoziazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (articolo 9), informando preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamento che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto, allorquando riterrà che l’atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnalerà per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora, nonostante la segnalazione, l’atto dovesse essere compiuto ugualmente, l’imprenditore dovrà informare immediatamente l’esperto il quale, nei dieci giorni successivi, potrà iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. L’iscrizione è obbligatoria quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Non solo, qualora l’imprenditore abbia ottenuto le misure protettive, l’esperto a seguito del compimento dell’atto, iscritto il proprio dissenso, procederà alla istanza finalizzata alla revoca delle misure.

In ogni modo, l’esperto, una volta accettato l’incarico, convocherà senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Qualora l’esperto ritenga le prospettive di risanamento concrete, incontra le altre pari interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se invece non dovesse ravvisare tali concrete prospettive, ne darà notizia all’imprenditore e al Segretario generale della CCIAA che disporrà l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

L’incarico dell’esperto si intende concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato anche a seguito di una sua proposta una soluzione adeguata al superamento dello squilibrio economico-finanziario. Qualora tutte le parti lo richiedano e l’esperto vi acconsenta, l’incarico potrà proseguire ulteriormente; come anche nel caso in cui la prosecuzione dell’incarico è necessaria per la pendenza dei ricorsi dinanzi al Tribunale relativi alla concessione delle misure protettive e cautelari (articolo 7) o relativi alla richiesta di autorizzazione all’imprenditore di contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami (articolo 10, c. 1), o, ancora, relativi alla rideterminazioni delle condizioni contrattuali dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o di quelli a esecuzione differita divenuti troppo onerosi in conseguenza all’emergenza pandemica (articolo 10, c. 2).

Invero, l’esperto può invitare le parti interessate a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia; in mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il Tribunale previo parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, stabilendo anche la corresponsione di un indennizzo. Viene specificato che tali ipotesi di per sé non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente (articolo 10).

Al termine dell’incarico, l’esperto deve redigere una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica nazionale e che comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, anche al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Allorquando venga individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario le parti possono alternativamente (articolo 11):

  1. Concludere un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  2. Concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182bis legge fallimentare;
  3. Concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare (ossia la medesima esenzione da revocatoria fallimentare prevista per i c.d. Piani attestati di risanamento), senza necessità dell’attestazione del professionista indipendente.

Il secondo comma dell’articolo 11 stabilisce altresì che all’esito delle trattative l’imprenditore può domandare l’omologazione di un Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182bis, 182septies (c.d. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 182novies della legge fallimentare (c.d. Accordi di ristrutturazione agevolati).

In alternativa, l’imprenditore può:

  1. Predisporre un piano attestato di risanamento (articolo 67, c. 3, lett. d) legge fallimentare);
  2. Proporre una domanda di concordato semplificato come da articolo 18 del D.L. 118/2021;
  3. Accedere ad una delle procedure di cui alla legge fallimentare, o di cui al D.Lgs. 270/1999 (nuova disciplina dell’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza) o di cui al D.L. 347/2003 conv. in L. 39/2004 (misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

Viene introdotta poi una ulteriore esenzione all’azione revocatoria fallimentare, laddove si stabilisce che non sono soggetti ad essa gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Qualora però l’esperto abbia iscritto nel registro delle imprese il proprio dissenso a tali pagamenti o agli atti di straordinaria amministrazione o se il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione ad essi, tale esenzione dall’azione revocatoria fallimentare in merito non opera (articolo 12).

Sono previste, peraltro, delle misure premiali, laddove (articolo 14) si stabilisce, tra l’altro, che dalla accettazione dell’incarico dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale. Qualora segua di contro la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza gli interessi saranno dovuti senza le riduzioni concesse.

È, poi, di particolare interesse una ulteriore nuova procedura introdotta dal D.L., ossia il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, attivabile unicamente allorquando l’esperto, nella propria relazione finale, abbia dichiarato che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni non sono praticabili: in tale caso, l’imprenditore può presentare, nei successivi sessanta giorni dal deposito della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’articolo 161 l.fall. (articolo 18).

Entro il giorno successivo il ricorso presentato al Tribunale deve essere comunicato a cura della cancelleria al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese. Valutata la ritualità della proposta (e dunque senza alcun vaglio circa la ammissibilità), acquisiti la relazione finale della procedura di composizione negoziata dell’esperto nonché il suo parere con particolare riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il Tribunale nomina un ausiliario che dovrà entro tre giorni comunicare l’eventuale accettazione dell’incarico. Il Tribunale ordina poi che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione dell’esperto venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco che il debitore stesso ha obbligo di depositare (elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dei titolari di diritti reali e personali di garanzia) e fissa la data dell’udienza per l’omologazione da celebrarsi non prima del decorso di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato potranno proporre opposizione all’omologazione nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Il decreto motivato di omologa, immediatamente esecutivo e che nomina un liquidatore, è comunicato alle parti le quali nel caso possono proporre reclamo alla Corte d’appello nei successivi trenta giorni.

Con il decreto di omologazione il Tribunale nomina poi un liquidatore, con applicazione in quanto compatibili delle disposizioni di cui all’articolo 182 l.fall. (articolo 19, comma 1).

Se il piano di liquidazione prevede un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori, dà esecuzione all’offerta e alla vendita. Se il piano prevede che l’offerta debba essere accettata prima dell’omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale (articolo 19, commi 2 e 3).

Come si nota sin dalla mera lettura del D.L., tale fattispecie di concordato offre il fianco a non poche critiche, laddove di fatto si intravvedono i rischi che esso si trasformi piuttosto in un escamotage di non poco conto all’insegna dell’anarchia privata: si paventa il ricorso strumentale alla composizione negoziata da parte di un “imprenditore disonesto e fortunato” – per parafrasare sarcasticamente la Relazione del ’42 alla legge fallimentare - nella presumibile consapevolezza della relazione negativa dell’esperto data la presumibile impraticabilità di qualsivoglia ipotesi del tentativo stragiudiziale al solo ed esclusivo fine di potersi mettere nelle condizioni di poter accedere alla nuova procedura semplificata di liquidazione che di fatto appare priva di ogni preventivo vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, nonché del requisito di risorse aggiuntive rese disponibili per i creditori (l’articolo 18, comma 5 parla di mera “utilità a ciascun creditore”), come anche è priva del requisito minimo del soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, e di qualsiasi rimessione o sottomissione alla votazione da parte dei creditori ai quali è lasciata la sola possibilità di proporre opposizione all’omologazione (articolo 18, comma 4).

Il DL 118/2021 dovrà vedere la conversione in legge entro il 23 ottobre prossimo: sarà un mese e mezzo di ampi dibattiti e di approfondite analisi della normativa introdotta cui si vedrà se seguiranno correttivi o modificazioni in sede di conversione. E da metà novembre vedremo se Xe pèso el tacòn del buso.