Dalla parte di Ippocrate

Dalla parte di Ippocrate
ABSTRACT:
Denunciare o curare? questo è il problema. il medico italiano e l'omissione di referto.
to report or to treat? that is the QUESTION. the Italian doctor and the omission of the report
il caso Ippocrate è mio
Oggetto del presente intervento investe la problematica della responsabilità medica in caso di cure del reo latitante, comprensiva di omissione di referto e di favoreggiamento.
Il medico deve denunciare o no il reo paziente? In buona sostanza trattasi del bilanciamento con il giuramento di Ippocrate, che impone il precetto del primum salvare, caratteristico e fondante della deontologia delle leges artis mediche. Piu' precisamente, trattasi, sotto il profilo giuridico, dell'omissione di referto ex 365 cp, reato non di danno ma di pericolo. Ora dobbiamo verificare come si risolva tale bilanciamento.
Omissione di referto e favoreggiamento personale: come funziona
In ambito di omissione di referto, l'esercente una professione sanitaria che accerti una sparatoria senza provvedere a denuncia all'autorità competente può diventare soggetto agente di favoreggiamento personale. Quindi, per l'elemento oggettivo occorre che la prestazione sanitaria abbia posto il soggetto curante in grado di avvedersi di un reato procedibile di ufficio. Come fa tal professionista a comprendere se sussista la procedibilità d'ufficio? La risposta è che deve ricorrere a criteri di valutazione con giudizio ex ante riferito all'episodio storico, ad es., di un conflitto con arma da fuoco. Tale valutazione, dunque, è ristretta al fatto per cui il medico sia intervenuto. Per l'elemento soggettivo, sussiste il dolo come rappresentazione e volontà di omettere il referto, nonché la consapevolezza piena, sicura ed incontrovertibile della sussistenza di un fatto di reato procedibile di ufficio. A tal riguardo, si aggiunga che anche il giudice dovrà valutare ex ante se sussista o meno tale consapevolezza grave e precisa.
Nel caso concreto, tale sicurezza necessaria per il dolo può non sussistere: difatti, in teoria, il proiettile di un'arma da fuoco può penetrare nel fianco di una vittima per un tragico incidente di caccia. E a maggior ragione nei contesti di campagna ed isolati, ovvero presso i luoghi d'elezione di latitanti e “briganti”, rendendo così legittima questa ricostruzione.
In secondo luogo, occorre verificare se in capo al medico curante sia imputabile una ipotesi di favoreggiamento personale ex 378 cp. Ma tale condotta, per orientamento giurisprudenziale costante e risalente, richiede necessariamente che il sanitario non si limiti ad omettere la redazione del referto, ma si adoperi concretamente ed univocamente al contrasto dell'attività di indagine, ponendo in pericolo concreto la conclusione delle indagini. Infine, sussiste giurisprudenza per cui l'esonero del sanitario, intervenuto come libero professionista fuori dalla struttura ospedaliera, è previsto solo per l'ipotesi in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergano ad individuare univocamente il paziente quale autore del reato, esponendolo di conseguenza a procedimento penale. Basti citare Cass 2001 n.18052. Dunque, richiamandoci all'interrogativo iniziale, concludiamo che Ippocrate ha vinto e che il fatto non sussiste né costituisce reato a carico del Tizio intervenuto a suturare il Fra Diavolo della situazione.
Una polemica personale
Un mio contraddittore, Neottolemo - chiamiamolo così -, mi dice che sbaglio e che il “fondamento ontologico” della questione è altro. Però non me lo vuole confessare. Attendo Vs. precisazioni! W Filodiritto!!!