Esercizio abusivo della professione in assenza di specifica abilitazione

Cassazione penale, Sezione II, 21 novembre 2023, n. 46703

Esercizio abusivo della professione
Esercizio abusivo della professione

Esercizio abusivo della professione in assenza di specifica abilitazione

(Cassazione penale, Sezione II, 21 novembre 2023, n. 46703)

 

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 46703, depositata in data 21 novembre 2023, ha ribadito[1] come la fattispecie di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 del codice penale, si configuri anche con “il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

La vicenda in esame trae origine dal ricorso proposto da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando le statuizioni del Tribunale capitolino, l’aveva condannato per i reati di cui agli artt. 640, secondo comma (Truffa aggravata) e 348 del codice penale (Esercizio abusivo di una professione). In particolare, l’imputato, privo dell’abilitazione di esperto contabile, aveva adempiuto, cagionando un danno di 80.000,00 euro ad un proprio cliente, ad una serie di attività di competenza tecnica proprie degli iscritti alla Sezione B dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

La parte, tra i motivi di doglianza, ha inteso specificare che:

  • con riferimento all’art 640 codice penale, i giudici di merito si sarebbero fondati esclusivamente (ed in modo acritico) sulle dichiarazioni della persona offesa.

In effetti dalle stesse:

    • emerge come le somme corrisposte all'imputato fossero finalizzate al pagamento degli onorari per l’attività professionale e non finalizzate al pagamento delle imposte;
    • non emerge, contrariamente, alcuna prova che dimostri come l'imputato abbia trattenuto ulteriori somme di denaro corrisposte dalla parte civile per il pagamento delle imposte,

e che, di fatto, escluderebbero la contestata ingiustizia del profitto;

  • una recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni riunite, avrebbe stabilito come le condotte di tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti non integrino il reato di esercizio abusivo della professione di commercialista e di ragioniere perito commerciale, anche se svolte da chi non è iscritto in relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato e retribuito tale da creare in assenza di indicazioni diverse le apparenze di una tale iscrizione.

Gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno sostenuto come:

  • le dichiarazioni della persona offesa avessero congruo ed adeguato riscontro documentale;
  • siano perseguibili penalmente le condotte di un soggetto non abilitato che effettui attività di natura strumentale propedeutiche all’adempimento delle disposizioni tributarie, come quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B, in quanto consentono, senza dubbio, di ritenere che lo svolgimento di esse, in assenza di chiare e diverse indicazioni provenienti dallo stesso, determinano l’apparenza dell'attività di esperto contabile regolarmente abilitato.

Al riguardo, la fondatezza della prospettazione accusatoria trovava riscontro in una serie di indici come:

    • il carattere oneroso della prestazione;
    • la durata del rapporto con lo studio di contabilità;
    • la radiazione dall’Albo nell'anno 2012;
    • lo svolgimento dell'attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze,

idonei a configurare una divergente realtà fattuale e, di conseguenza, l’esercizio arbitrario della professione di esperto contabile.

 

[1] Si rinvia alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 11545 del 23 marzo 2012.