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Il deposito telematico degli atti processuali: una fattispecie a formazione progressiva

Nota a Cassazione penale, Sezione IV, 12 maggio 2023, n. 20262
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Il deposito telematico degli atti processuali: una fattispecie a formazione progressiva


La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20262, depositata in data 12 maggio 2023, ha stabilito come il deposito telematico degli atti del processo è perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dall’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione con la conseguenza che la tempestività del ricorso deve avvenire in relazione a tale momento[1].

Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Catania aveva rigettato, ex art. 702 bis[2] c.p.c., l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentato da un soggetto non abbiente perché tardiva. In particolare, il decreto di rigetto era stato comunicato al legale domiciliatario il 13 novembre 2018 mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 4 dicembre 2018, ovvero oltre il ventesimo giorno previsto dall’art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La citata norma stabilisce che l’opposizione avverso il decreto di rigetto (o inammissibilità) deve essere presentata nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell’art. 97 dello stesso decreto. Ebbene tra i motivi del ricorso veniva segnalato come I’opposizione fosse stata iscritta a ruolo il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato la ricevuta di consegna e, altresì, la terza PEC "esito controlli automatici", mentre era stato accettato dalla cancelleria il 4 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato la quarta ed ultima PEC.

Il meccanismo di deposito di un atto giudiziario è contraddistinto da quattro distinte comunicazioni:

  • la prima, la "ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato preso in carico dal sistema del mittente per l'inoltro all'ufficio destinatario;
  • la seconda, la "ricevuta di consegna", dimostra che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario. Tale aspetto rileva, inoltre, ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto alla quarta comunicazione, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
  • la terza ricevuta prova l'esito dei controlli automatici del deposito relativo a:
    • all'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;
    • al formato del messaggio, tenuto conto delle specifiche e della dimensione del messaggio;
  • la quarta, “accettazione e consegna deposito”, attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC. Così facendo il file viene caricato sul fascicolo telematico divenendo visibile alle controparti.

Il Supremo Collegio, facendo applicazione di tali principi, ha annullato il provvedimento impugnato statuendo che il ricorso in opposizione nel caso in esame doveva ritenersi depositato nei termini (3 dicembre 2018).

 

Note:

[1] In senso conforme si rinvia anche a Corte di Cassazione, Sezione IV, 11 maggio 2021, n. 12422.

[2] Articolo ora abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.