Ingiusta detenzione: una elargizione?
Ti richiedono una montagna di documenti già in possesso dell'amministrazione, ma la digitalizzazione? Il processo telematico?
È ancora necessaria la copia conforme autenticata con il timbro di congiunzione? Siamo a Roma nel tribunale più grande di Europa.
Il Malcapitato assolto dopo aver subito il carcere, i dissesti, la vergogna, la gogna mediatica, dovrà rivolgersi ad un avvocato corrispondergli gli onorari e provvedere alle seguenti incombenze secondo l’ordinanza emessa dalla corte di appello penale di Roma, che evidentemente intende l'articolo 314 come una sorta di provvidenza del codice di procedura penale:
L’istanza da depositare in cancelleria deve contenere:
- Firma dell’interessato
- Eventuale procura speciale
- Eventuale delega per la presentazione
- Elezione di domicilio presso lo studio del difensore
- Indicare Pec del difensore
- Data di inizio e fine di ciascuna misura cautelare sofferta e la specie della stessa (detenzione, arresti domiciliari, autorizzazione a lavorare)
- Depositato della cancelleria con in calce i relativi dati di identificazione di colui che la presenta
- Deve essere corredata di n. 2 Fascicoli (con indice atti)
Il primo deve contenere i seguenti atti:
1) Istanza in originale
2) Copia dell'eventuale verbale di fermo e ordinanza di convalida dello stesso
3) Copia verbale di arresto e ordinanza di convalida arresto
4) Copia della richiesta del PM di applicazione della custodia cautelare
5) Copia dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in forma autentica , provvedimento di eventuale concessione degli arresti domiciliari, provvedimento di modifica del luogo di arresti domiciliari, provvedimento di rimessione in libertà.
6) Copia degli interrogatorio resi dall'istante prima della carcerazione e in ogni fase del processo.
7) Copia dell'ordinanza che rinvia a giudizio nonché copia della requisitoria del Pm ove trattasi di procedimenti decisi con il vecchio rito
8) Decreto di archiviazione e relativa richiesta del PM o la sentenza di assoluzione in forma autentica e della data completa di timbri di collegamento tra i fogli e della data di attestazione del passaggio in giudicato (in copia conforme solo in uno dei predetti fascicoli).
9) Copia delle sentenze di merito emanate nello stesso procedimento e che riguardano l'istante.
10) Autocertificazione da cui risulti che l'istante - nel periodo di arresti domiciliari eventualmente sofferto per il presente procedimento - non sia stato denunciato per evasione.
11) Certificato dei carichi pendenti della Procura del luogo di Residenza.
12) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti se a carico dell'istante siano pendenti procedimenti penali in circoscrizioni diverse da quelle di residenza con firma autenticata dal difensore o da P.U..
Il secondo fascicolo dovrà contenere gli stessi atti ma tutti in copia semplice (bontà vostra lor Signori sic!).
Non è finita qui! La Corte di appello capitolina prosegue: Si richiede un terzo fascicoletto corredato di : istanza, ordinanza misura cautelare, sentenza.
N.B. La Cancelleria acquisirà d'ufficio il certificato generale del Casellario Giudiziale e quello della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione.
Tale concessione è subito mitigata con l'ulteriore richiesta.
Attese le attuali difficoltà della cancelleria per quanto riguarda il Certificato dei carichi pendenti (mancanza di collegamento informatico con l'ufficio competente) allo stato e fino a nuova disposizione provvederà la parte.
Dopo questa snervante lettura ricordiamo l'art. 24 comma 4 della Costituzione della repubblica Italiana: "La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
Ma come è dura la legge!
Eppure c'è chi s'affanna a renderla ancor più dura... per i poveracci.
Aveva ragione er Sor Gioacchino:
"Nun zerve qua de mozzicasse er dito:
la legge è pp'er cencioso: e cche tte credi?
Annerà sempre come è sempre ito".
Giudici e impiegati della giustizia e la burocrazia infernale per poter richiedere l'indennizzo.