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Patrocinio a spese dello Stato e revoca del decreto di liquidazione al difensore

Prospettiva
Ph. Stefania Fiorenza / Prospettiva

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

In pratica, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non é revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.

La massima suindicata è della cassazione sezione IV sentenza n. 10159 del 16 marzo 2021.

La cassazione ha esaminato il ricorso di un avvocato che aveva impugnato il provvedimento di revoca della liquidazione a seguito della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In primo luogo gli Ermellini hanno stabilito che il professionista é diretto ed esclusivo portatore di una situazione giuridica soggettiva che aziona con il ricorso; e, a prescindere dal fatto che, in tale veste, egli sarebbe stato abilitato ad agire in autotutela e quindi legittimato anche a proporre in proprio il ricorso per cassazione (così Sez. 4, n. 5360 del 05/02/2020, Barbuto, § 1), nella specie oltretutto l'avv. M. propone ricorso per il tramite di un suo difensore fiduciario.

Passando al merito la Suprema Corte ritiene fondato il ricorso che investe un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che ha certamente efficacia retroattiva (art. 114, comma 2, d.P.R. 115/2002); si afferma infatti, nella giurisprudenza della Corte, che é legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se - come accade nella specie - sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 17225 del 08/01/2019, Spada, Rv. 275715).

Nondimeno, in relazione all'avvenuta liquidazione, la revoca de qua, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Sez. 4, Sentenza n. 17668 del 14/02/2019, Barbuto, Rv. 276256).

Quest'ultimo provvedimento, benché indubbiamente collegato a quello di ammissione al patrocinio, é regolato da una disciplina sua propria, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni (cfr. il combinato disposto degli articoli 84 e 170, d.P.R. 115/2002, riferito all'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore).

Esso ha, inoltre, pacificamente natura giurisdizionale, ciò che implica - per il giudice che dispone la liquidazione - la consumazione del potere di provvedere in merito; ed esclude la possibilità, per il medesimo magistrato, di revocarlo in funzione di autotutela, istituto prettamente amministrativistico: in via di principio - con riguardo ai provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ma con principi pienamente calzanti anche nel caso che ne occupa - ci si deve richiamare al chiaro indirizzo del Giudice delle Leggi (C.Cost. Sentenza n. 192 dell/8/07/2015) in base al quale siffatta categoria di provvedimenti “presenta carattere giurisdizionale (il che, del resto, condiziona la possibilità stessa di sollevare, in tale sede, questioni di legittimità costituzionale: sentenza n. 88 del 1970). Per tale ragione, non é ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione”.

Anche la giurisprudenza civile (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, F. c R., Rv. 642564; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/2014, Giacchetta c. Min. Giustizia e altri, Rv. 631099) afferma, coerentemente, che, nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non é revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.

Tale assunto, nell'ambito che ci interessa, é suffragato del resto da una lettura attenta delle disposizioni riguardanti le conseguenze della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale: conseguenze enunciate all'art. 111, d.P.R. 115/2002, laddove si dispone che, in tale ipotesi, sono recuperate nei confronti dell'imputato le spese di cui all'articolo 107 dello stesso decreto (fra cui l'onorario e le spese agli avvocati, di cui al comma 3, lettera F, che sono indicate appunto fra le spese "anticipate dall'erario").

In conclusione, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non é revocabile, né modificabile, d'ufficio.