Responsabilità dello Stato per attività compiuta da persona di fiducia della PG
Responsabilità dello Stato per attività compiuta da persona di fiducia della PG
Abstract: L’impiego – nel corso di indagini di PG – di persone, che agiscono sotto copertura, presenta non pochi problemi, come risulta anche da un nostro precedente articolo, pubblicato da FILODIRITTO. La valutazione dei “risultati della loro opera”, deve essere ispirata – sin dall’inizio – a particolare cautela.
Indagini di PG – Ripresa senza incarico
Recentemente la Suprema Corte (OGH), quale giudice della “Revision“, ha emanato un’interessante sentenza in materia di responsabilità dello Stato per attività svolta da una “Vertrauensperson (persona di fiducia/fiduciario) der Polizei” nell’ambito di indagini di PG.
Weitr gamma 1 ……….. Il PM aveva iniziato – nei confronti dell’odierno ricorrente dinanzi all’OGH, indagini preliminari, perchè sospettato di commercio di sostanze stupefacenti. Il sospettato veniva pedinato e le sue comunicazioni intercettate.
Erano poi emersi elementi di sospetto nei confronti di altra persona, con la quale il ricorrente era in contatto “di affari”. Pertanto, anche contro questa persona erano iniziate indagini di PG.
Nel giugno del 2017, erano state disposte “verdeckte Ermittlungen durch eine Vertrauensperson” (indagini sotto copertura per mezzo di una persona di fiducia della polizia, che sarà indicata, d’ora in avanti, come “fiduciario”). Dalle “verdeckten Ermittlung en” erano però emersi indizi soltanto a carico del predetto complice, per cui le indagini, nei confronti del ricorrente, venivano “widerrufen” (in altre parole, terminate). Tuttavia, le stesse, erano state poi riprese nei confronti del ricorrente, con impiego dello stesso fiduciario, il quale aveva raccolto informazioni anche “sul conto” del complice.
Il fiduciario, a decorrere dal settembre 2017, non aveva (più) avuto alcun incarico con riferimento al ricorrente. Ciò gamma 2 nonostante, il fiduciario raccoglieva indizi a carico del ricorrente.
Interrogato dal PM, il fiduciario aveva riferito, nell’ambito delle indagini contro il ricorrente, di aver avuto contatti col ricorrente e di aver parlato con lo stesso dell’”acquisto” fino a 10 kg di cocaina. Successivamente, il complice aveva riferito, che il ricorrente era al corrente del “Drogengeschäft” (commercio di stupefacenti).
Seguivano contatti diretti col ricorrente, in occasione dei quali, nell’agosto 2017, veniva convenuto l’”acquisto” di 10 kg di sostanze stupefacenti (cocaina). La polizia aveva continuato nelle operazioni di pedinamento. In un altro incontro, con il ricorrente e il suo complice, si era parlato dell’acquisto di sostanze stupefacenti del valore di 400.000 Euro.
Custodia cautelare – Revoca – Assoluzione – Giudizio di 1° e di 2° grado
Il 20.4.18, il ricorrente veniva tratto in arresto sulla base di quanto riferito all’AG dal fiduciario e tre giorni dopo, disposta la custodia cautelare in carcere, poi prorogata il 7.5.18. Revoca della custodia cautelare in carcere il 17.5.18 e assoluzione – l’8.8.18 – per insufficienza di prove (“mangels Schuldbeweises”).
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni da esso subiti per effetto della sofferta, ingiusta custodia cautelare in carcere, disposta sulla base delle dichiarazioni – rivelatesi non fondate – rese dal fiduciario, che avrebbe agito in qualità di organo dello Stato (“hat hoheitliche Tätigkeit ausgeübt”).
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L’ammontare dei danni subiti da esso ricorrente, veniva quantificato in 43.000 Euro, dopo che lo Stato aveva rifuso al ricorrente 14.582 Euro.
Il giudice di 1° grado aveva rigettato la domanda, principalmente per il fatto, che il fiduciario non può essere considerato organo dello Stato. Non vi era stato conferimento di incarico al fiduciario con riferimento alla ripresa delle indagini riguardanti esso ricorrente, ma soltanto per quanto riguardava il complice.
A seguito di appello, il “Berufungsgericht” aveva confermato la sentenza impugnata, ma dichiarava ammissibile la “Revision” (dinanzi all’OGH) in quanto non vi era giurisprudenza “zur Organstellung von Vertrauenspersonen”.
La Suprema Corte e l’”Organeigenschaft”
Ha chiarito, preliminarmente, l’OGH, che l’”Organeigenschaft” * (la qualità di organo) nota???? …………dipende dal fatto, se la persona (il fiduciario) abbia, o no, agito “hoheitlich” (vedasi RS 0087675) oppure abbia fornito contributo ad attività avente “hoheitlichen Charakter” oppure fornito, anche soltanto supporto, in proposito. Ai fini dell’assunzione della qualità di organo, deve però essere stato conferito incarico (ved. RS 0049954) o almeno un “Heranziehen” (ved. RS 0087679) dell fiduciario.
Le attività dirette a raccogliere informazioni, se vi è sospetto, che una persona abbia commesso reato, sono “dem Hoheitsbereich zuzuordnen”.
4 …………. Nel § 129, Z. 2, StPO (CPP), la dizione “andere Personen, die im Auftrag der Kriminalpolizei verdeckt ermitteln”, si riferisce principalmente alle “Vertrauenspersonen” (fiduciari). Si tratta di persone iscritte in un’apposita “Vertrauenspersonenevidenz” * , tenuta presso ministero dell’Interno e che, senza rivelare la loro (vera) identità nei confronti dell’indagato, forniscono informazioni agli organi di polizia. Queste persone vanno distinte dai cosiddetti Informanten, che pure forniscono, saltuariamente e senza aver ricevuto incarico, informazioni alla polizia, ma non sono iscritti nel predetto registro. Anche la mera “Heranziehung zur Mitwirkung an hoheitlicher Handlung", è integrata soltanto a seguito di un incarico conferito.
ll collegamento con altro “hoheitlichen Auftrag”
16 ……………. Ha precisato, poi, la Suprema Corte, che le “Ermittlungen der Vertrauensperson”, riprese dopo il “Widerruf” e riguardanti il ricorrente, erano in un “hinreichenden Zusammenhang mit dem hoheitlichen Auftrag” (erano in un collegamento sufficientemente stretto con l’incarico) dato per il supporto delle indagini nei confronti del complice. Anzi, si tratta di un “engen inneren und äußeren Zusammenhang” (stretto collegamento interno ed esterno – ved. RS 0049948).
È ben vero, che le “verdeckten Ermittlungen” (indagini sotto “copertura”) erano state disposte prima nei confronti del ricorrente e poi del complice di questi. Riprese nei confronti del ricorrente, nonostante il cosiddetto Widerruf--------- e che sono poi 5 proseguite soltanto nei confronti del complice-------------.
Quanto rivelato dal fiduciario in sede di acquisizione di informazioni riguardanti il complice, deve – secondo l’OGH - ritenersi collegato, anche temporalmente, a quanto riferito sul conto del ricorrente.
Risultava, che anche il ricorrente, era “implicato” nel commercio di sostanze stupefacenti. Questo fatto, non era un mero “Zufallsfund” (acquisizione casuale di una notizia di reato).
Quanto riferito dal fiduciario sui propri contatti, “ist dem Hoheitsbereich zuzuordnen” (va considerato espletato nell’ambito dell’incarico ricevuto) nel senso – almeno – di supporto all’attività della PG. Le dichiarazioni del fiduciario sono utilizzabili nel procedimento contro il ricorrente e sono strettamente collegate con le indagini contro il complice.
Erroneamente, i giudici di 1° e di 2° grado, hanno ritenuto, che l’“attività” del fiduciario, non fosse inquadrabile nel cosiddetto hoheitlichen Handeln del fiduciario nelle indagini conto il ricorrente. Questo errore ha comportato, che i giudici di merito hanno omesso di accertare, se quanto 6 dichiarato dal fiduciario, fosse vero (o falso, come sostento dal ricorrente).
L’OGH, in parziale accoglimento della “Revision”, aveva confermato il rigetto di parte della domanda proposta a titolo di risarcimento danni; per il resto concernente la richiesta di risarcimento dei danni, le sentenze dei giudici di 1° e di 2° grado, venivano annullate, con rimessione all’”Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung” (per nuova decisione).