La responsabilità penale del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore
La responsabilità penale del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore
Per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio del dipendente dell’appaltatore, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, in relazione alle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (così, tra le altre, Cass., IV, 18 dicembre 2019 n. 5946).
Riassuntivamente, il committente dei lavori può essere ritenuto responsabile – insieme all’appaltatore - per le seguenti ragioni:
- ingerenza nei lavori dell’appaltatore
Se il committente impartisce ordini o direttive ai lavoratori dell’appaltatore – escludendone l’autonomia organizzativa e gestionale – diventa, nella sostanza, datore di lavoro di fatto di questi ultimi, con conseguente insorgenza della posizione di garanzia penalmente rilevante.
L’ingerenza rilevante non si identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere dal committente ma deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire, comunque, con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi.
- culpa in eligendo
Forse il profilo di negligenza più rilevante nella casistica risiede nella scelta dell’appaltatore: sussiste laddove il committente, pur non ingerendosi nell’esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, in relazione anche alla specifica tipologia e pericolosità dei lavori affidati.
Tale obbligo di verifica (ex art. 90, lett. a), T.U.S.L.) non si risolve nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere meramente amministrativo.
- omesso adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell’appaltatore
Secondo l'art. 26, comma 1, lett. b), T.U.S.L., il committente deve fornire all’appaltatore dettagliate informazioni in ordine ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest’ultimo deve operare.
In sostanza, viene codificato un principio di necessaria cooperazione a tutela dell’incolumità dei lavoratori dell’appaltatore.
- culpa in vigilando
La Cassazione parla, a proposito, di “omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini” (IV, 10 gennaio 2018 n. 7188).
Trattasi di profilo non sempre ben delineato dalla giurisprudenza (perché al confine con l’ingerenza di cui abbiamo parlato): certamente il controllo è connesso alla corretta esecuzione dell’opera ma non può essere continuo e pervasivo, “24 ore su 24”, sull’attività dell’appaltatore.
Di rilievo Cass., IV, 10 settembre 2021 n. 33595, la quale, quanto al ruolo del committente, ha affermato che
“in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto”.
Dal canto suo, l’appaltatore deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC): in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto.
La S.C. ha aggiunto che
“il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”.
Infine, il committente deve adeguare la sua condotta a diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico,
“accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.