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Il rendiconto dell’ amministratore di sostegno e del tutore

Consigli pratici per incaricati non professionisti
Amministratore di sostegno
Amministratore di sostegno

Il rendiconto dell’ amministratore di sostegno e del tutore

Indice

1.  obbligo rendiconto per tutori e amministratore di sostegno

2. amministratore di sostegno: consigli su redazione rendiconto:

3. amministratore di sostegno: allegazioni a rendiconto

4. amministratore di sostegno: approvazione e non approvazione da parte del Giudice Tutelare

 

1. Obbligo rendiconto per tutori e amministratore di sostegno

Il tutore e l’amministratore di sostegno sono obbligati dalla legge al deposito del rendiconto al termine di ogni anno di gestione. Questo incombente garantisce il controllo da parte di un soggetto terzo ed imparziale, cioè il Giudice Tutelare, dell’operato degli amministratori e dei tutori nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve, ovvero un anno. Qualora il Giudice Tutelare non fosse soddisfatto del loro operato infatti, potrebbe decidere di revocare loro l’incarico affidandolo ad altri.

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento, coincidente con l’anno trascorso dall’assunzione dell’incarico. Questo però non è un termine essenziale.

Molto spesso capita che gli incarichi di amministratore di sostegno e di tutore siano ricoperti da persone di famiglia, si pensi al figlio che si occupa dei genitori anziani, o alla sorella che si occupa del fratello disabile. Non tutti sono abituati a dover riferire all’autorità giudiziaria, pertanto un’incombente che, con un po’ di pazienza e di organizzazione, è relativamente semplice da espletare, può sembrare estremamente complicato.

 

2. amministratore di sostegno: consigli su redazione rendiconto

Molti tribunali propongono modelli di rendiconto da compilare (Milano, Firenze, Bologna, Roma, ecc.) e raccomandano di utilizzarli. Questi tuttavia non sono obbligatori e spesso possono spaventare l’incaricato non professionista.

Il rendiconto serve al Giudice Tutelare per far capire come è stato gestito il patrimonio del beneficiario nel periodo di riferimento: è pertanto necessario indicare lo stato del patrimonio all’inizio del periodo quantificando le somme disponibili sui conti correnti, le somme investite, i beni immobili e le autovetture di cui è intestatario il beneficiario della misura.

Fatta questa iniziale quantificazione, il tutore o amministratore di sostegno dovrà procedere con l’elencazione delle entrate ricevute dal beneficiario nel periodo di riferimento.

È utile suddividere le entrate per categorie, ad es. pensioni, assegni di mantenimento, emolumenti per attività lavorativa, canoni di locazione, lasciti ereditari, ricavato di vendite immobiliari, cedole per investimenti…

Consiglio inoltre di prevedere anche una voce generica “altre entrate” per tutte le entrate di carattere straordinario, che dovranno comunque essere riferite al Giudice Tutelare.

Lo stesso dovrà essere fatto per le uscite del periodo di riferimento.

In questo caso è consigliabile distinguere quantomeno le seguenti categorie:

-rette di residenze sanitarie assistite,

-spese mediche,

-stipendi e contributi per personale di servizio (colf o badante),

-utenze domestiche,

-spese per vitto,

-tasse e imposte,

-canoni di locazione,

-spese assicurative,

-compensi di professionisti (commercialisti, consulenti lavoro per tenuta buste paga), …

Anche in questo caso ritengo sia importante indicare nella voce “altre uscite” le spese straordinarie cui il beneficiario è incorso durante l’anno.

Il rendiconto dovrà poi concludersi con l’indicazione dello stato del patrimonio alla fine del periodo di riferimento quantificando, esattamente come fatto in apertura, le somme disponibili sui conti correnti, le somme investite, i beni immobili e le autovetture di cui è intestatario il beneficiario della misura alla fine del periodo.

 

3. amministratore di sostegno: allegazioni a rendiconto

Alcuni tribunali chiedono di allegare gli estratti conto corrente relativi al periodo di riferimento. Consiglio di effettuare tutte le spese utilizzando strumenti di pagamento tracciabili come bancomat, bonifici bancari o assegni, ed utilizzando il meno possibile il contante. Questo renderà più semplice, alla fine del periodo di riferimento, compilare il rendiconto perché tutto risulterà scritto sugli estratti conto forniti dalla banca.

L’allegazione degli estratti di conto corrente evita il deposito delle ricevute delle spese sostenute, che possono comunque essere richieste dal Giudice Tutelare, qualora questi ritenga che il rendiconto depositato non sia chiaro.

Consiglio inoltre di appuntarsi durante tutto il periodo di riferimento le principali operazioni compiute in favore dei beneficiari. Questo velocizzerà la redazione del rendiconto.

Ritengo opportuno allegare nel rendiconto anche una breve elencazione delle principali operazioni svolte specificando in che modo la misura dell’amministrazione o della tutela ha giovato al beneficiario: ad esempio sarà opportuno indicare che l’amministratore di sostegno ha compilato la dichiarazione sostitutiva volta ad ottenere l’ISEE residenziale per conto del beneficiario, e poi, sempre per lo stesso, ha presentato domanda di ingresso in una residenza sanitaria assistita.

 

4.  amministratore di sostegno; approvazione e non approvazione da parte del Giudice Tutelare

Qualora il Giudice Tutelare approvi il rendiconto, appone il proprio visto.

Se richiesto, può liquidare un’equa indennità in favore del tutore o amministratore di sostegno calcolata valutando l’attività svolta e il patrimonio residuo.

Alcuni tribunali hanno un protocollo in merito con indicazione di percentuali da applicarsi sul patrimonio residuo alla fine del periodo di riferimento (ad es. Lanciano, Trento, …).

Il Giudice Tutelare può anche non approvare il rendiconto e chiedere un chiarimento, concedendo un termine per il deposito. Altrimenti può anche convocare in udienza il tutore o amministratore di sostegno per chiarimenti.

Qualora il rendiconto periodico o i chiarimenti richiesti non vengano presentati nonostante la sollecitazione del Giudice Tutelare, questi può informare della circostanza il Procuratore della Repubblica competente.

Non si deve mai sottovalutare la responsabilità che si assume ricoprendo questi incarichi, anche se i beneficiari sono parenti dell’incaricato.

Articolo 404 del Codice Civile "Dell'amministrazione di sostegno"