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Il testamento olografo

La più semplice e snella forma di testamento è quella olografa. Il testamento olografo è una scrittura privata, che per essere valida, deve essere redatta, datata e sottoscritta di mano dal testatore.
La rilevanza della data nel testamento olografo, riferimenti giurisprudenziali, brevi note
La rilevanza della data nel testamento olografo, riferimenti giurisprudenziali, brevi note

Abstract

Necessaria per la validità del testamento è, sempre, la forma scritta. Dato questo minimo comune denominatore, le forme di testamento si distinguono in forme ordinarie e forme speciali. Le forme ordinarie, sicuramente assai più rilevanti delle speciali, sono il testamento pubblico e il testamento segreto (detti testamenti per atto di notaio), il testamento, c.d., “internazionale” e il testamento olografo. La forma olografa è la più semplice tra le forme di testamento, e richiede, unicamente, la scrittura interamente di pugno del testatore, la datazione e la sottoscrizione, pure poste di mano dal testatore. Essa non incontra limiti al possibile contenuto, che può essere lo stesso che potrebbe esservi per un testamento per atto di notaio.
 

  1. La forma dei testamenti
  2. Il testamento olografo
  3. I requisiti dell’olografo: l’autografia
  4. La data
  5. La sottoscrizione


1. La forma dei testamenti

Il testamento è un negozio formale, invalido se non redatto nel pieno rispetto di una delle forme, sempre scritte, espressamente previste dalla legge. Queste, disciplinate a partire dall’art. 601 ss. c.c., si dividono in forme ordinarie e forme speciali. Le forme speciali, rappresentate dal documento redatto in luogo ove domina malattia contagiosa, dal testamento a bordo di nave o di aeromobile, e dal testamento dei militari e delle persone al loro seguito, hanno oramai ben scarsa, se non nulla, rilevanza pratica, avendo come presupposto una società nella quale assai diffuso sia l’analfabetismo, e, di conseguenza, la necessità di dichiarare ad altri le proprie ultime volontà, affinché queste possano essere versate nello scritto.

Le forme ordinarie, consistono nel testamento olografo, nel testamento pubblico e nel testamento segreto.

Tra le forme ordinarie, inoltre, viene ricondotto il testamento, così detto, “internazionale”, previsto e disciplinato dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, a cui l’Italia ha aderito con l. n. 387 del 1990. Il testamento pubblico e il testamento segreto richiedono, entrambi, l’intervento del notaio.

Così non è per il testamento olografo, che, tra le forme ordinarie di testamento, è quella più snella e più semplice, oltre che più economica.


2. Il testamento olografo

Il testamento olografo è quello scritto interamente di pugno dal testatore. Esso è, quindi, una scrittura privata, benché particolare, poiché di pugno è necessario che sia, non la sola sottoscrizione, ma l’intera redazione. Ogni parte del testamento olografo, in altri termini, deve essere scritta a mano dal testatore. Per quanto riguarda il possibile contenuto, non vi sono particolari limiti, nel quale si possono versare le proprie ultime volontà, con la stessa ampiezza con cui le si potrebbe versare in un testamento per atto di notaio. Esso potrà contenere, perciò e a titolo di mero esempio, istituzioni di erede, legati, oneri, disposizioni negative o disposizioni sanzionatorie, e, naturalmente, anche o solo disposizioni non patrimoniali. Sicuri vantaggi dell’olografo sono la semplicità e la snellezza, e sovente anche l’economicità, rispetto al testamento pubblico e al testamento segreto, per i quali è sempre necessario, appunto, l’ufficio del notaio. Svantaggio rispetto alle altre forme ordinarie, è invece la minore sicurezza, poiché l’olografo non sarà conservato nelle raccolte del notaio, e, dunque, potrebbe essere oggetto di occultamento, distruzione e/o alterazioni. Vero è che, per ovviare a questi rischi, anche l’olografo, come del resto ogni altro documento, può essere oggetto di deposito, presso un notaio (senza che, per il solo deposito, esso muti la propria natura di scrittura privata), o un altro professionista, o, comunque, presso una persona in cui il testatore confida.

Per la validità del testamento olografo, da un punto di vista, appunto, formale, ex art. 602 c.c., sono necessari, ma anche sufficienti, tre requisiti: la autografia, la data e la sottoscrizione.

Come già ho ricordato, ognuno di questi elementi deve essere di pugno del testatore. In caso contrario, il documento sarà colpito da invalidità. Eventuali aggiunte all’originario contenuto del testamento sono consentite, e prendono il nome di “codicilli”. I codicilli, nondimeno, devono avere gli stessi requisiti previsti per l’olografo, e, quindi, tutti debbono essere, a propria volta, autografi, datati e sottoscritti.


3. I requisiti dell’olografo: l’autografia

Il testamento olografo deve essere scritto, interamente e in ogni sua parte, di pugno dal testatore. In difetto di questo requisito, il testamento sarà colpito da nullità, come prevede l’art. 606 c.c. (T. Torino, 9/7/2019). Ove solo alcune parti della scheda testamentaria non fossero scritte di pugno dal testatore, si discute se solo queste siano colpite da nullità, o se comunque debba considerarsi nulla l’intera scheda. Come per ogni scrittura privata, la genuinità dell’autografia potrà essere oggetto di contestazione. Secondo una diffusa opinione, chi voglia far valere un diritto sulla base di un testamento olografo, avrà l’onere di provare l’autenticità della scrittura. In giurisprudenza, nondimeno, si afferma che la parte, la quale intenda contestare l’autenticità del testamento olografo, debba proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e abbia l’onere della relativa prova (C., S.U., 12307/2015; C. 4538/2021; A. Reggio Calabria, 10/12/2021). In generale, le prove al riguardo potranno essere raggiunte attraverso accertamenti peritali. Per la scrittura non sono richiesti particolari requisiti o caratteristiche, purché si tratti di un modo di scrivere che era abituale per il testatore (nel senso, tuttavia, che l'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrino fra i requisiti formali del testamento olografo, cfr. T. Latina, 22/1/2020). Si fa l’esempio, a questo riguardo, del testamento olografo stenografato, che non solleva problemi di validità, se il testore era stenografo (riguardo alla sorte dell’olografo scritto in stampatello, da ultimo, cfr., T. Latina, 22/1/2020). La ragione della necessità dell’autografia per l’intero documento, è ravvisata nella maggiore garanzia che, in tal modo, le volontà espresse siano interamente e genuinamente provenienti dal solo testatore. Il requisito dell’autografia esclude che, nel nostro ordinamento, possa avere validità un testamento per scrittura privata redatto, anche solo in parte, con mezzi meccanici, così come, a maggior ragione, il più ampio requisito della scrittura per ogni forma di testamento, esclude da noi la validità di una dichiarazione di ultima volontà versata unicamente in una registrazione, audio o video che sia. Occorre ricordare, ancora, come nulla sia imposto dalla legge con riguardo, tanto allo strumento con cui la volontà venga scritta, quanto al supporto in cui questa venga fissata. Con riguardo allo strumento, perciò, anche una semplice matita è idonea a soddisfare il requisito, o, per ricordare qualche “caso di scuola”, anche un rossetto, o un dito intinto nel proprio sangue, o un chiodo da alpinismo. Con riguardo al supporto, poi, ogni materiale cartaceo sarà adeguato, ma anche supporti diversi dalla carta, come, sempre per ricordare esempi da aule universitarie, la tavola alla quale il naufrago è aggrappato in mezzo all’oceano, o la parete alla quale l’alpinista in fin di vita è incrodato.


4. La data

Come stabilito al terzo comma dell’art. 602 c.c., la data deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di chiusura dell’olografo.

Ciò che conta, nondimeno, e che possa stabilirsi con certezza in quale giorno il testatore ha voluto quanto indicato nell’olografo.

Adeguate, perciò, sono pure formulazioni quali “Natale 2021”, o “Pasqua 2022”, o, ancora, “nel giorno del mio 57° compleanno”. Di regola, la data viene apposta alla fine delle disposizioni, e prima della sottoscrizione. È opinione dominante, tuttavia, che non renda invalido il testamento la datazione posta in altro punto della scheda, qualunque esso sia. La mancanza della data, ai sensi dell’art. 606, 2° co., c.c., comporta unicamente l’annullabilità, e non la nullità, del testamento. Lo stesso è a dirsi per l’incompletezza della data (C. 7863/2021; T. Cuneo, 19/04/2021). Alla data mancante, da molti è equiparata la data inesistente o impossibile, quale potrebbe essere, ad esempio, “31 giugno 2021”. Tuttavia, se da altri elementi interni alla scheda, il giudice sia in grado di accertare l’effettiva volontà del defunto, e la riconducibilità della data errata a un mero errore materiale, egli potrà procedere alla rettificazione della data medesima (C. 37228/2021). Occorre ricordare, altresì, come nulla vieti che la redazione dell’olografo avvenga in più giorni successivi. In tale ipotesi, la data dovrà essere quella del giorno in cui il testatore fa complessivamente proprie tutte le disposizioni versate nella scheda, vale a dire quella del giorno della sottoscrizione. Va rammentato, da ultimo, come l’art. 602, 3° co., c.c., stabilisca che la non veridicità della data possa essere provata, solo non nei casi in cui, o si debba valutare la capacità di agire del testatore, o vi siano più documenti incompatibili tra loro, o, comunque, si presentino altre questioni da decidere in base al tempo del testamento.


5. La sottoscrizione

Anche la sottoscrizione, di cui all’art. 602 c.c., deve essere apposta di pugno dal testatore. Con essa, egli fa proprie, nel loro complesso, le disposizioni contenute nel documento (C. 40138/2021). La sottoscrizione, pertanto, deve chiudere l’atto, ed essere apposta alla fine di esso. Eventuali disposizioni scritte oltre la sottoscrizione, non avranno valore se non sottoscritte a propria volta. La sottoscrizione, inoltre, serve anche a identificare il testatore. Essa, perciò, deve designare con certezza la persona del testatore, sicché viene apposta, anzitutto, indicando il proprio nome e cognome, ma può essere apposta pure altrimenti, come utilizzando lo pseudonimo, o anche, ad esempio, ricorrendo a altre locuzioni come “vostro papà”, in un olografo con cui il testatore chiami all’eredità unicamente i propri figli, o “vostro zio Mario”, in uno con cui chiami unicamente i propri nipoti, e non esista per essi un altro zio di nome Mario. Per la validità del documento sottoscritto con le sole inziali, poi, si veda T. Cosenza, 20/11/2020.

L’assenza della sottoscrizione comporta, sempre ex art. 606 c.c., la nullità del testamento, e questo anche nel caso in cui fosse dimostrabile con certezza la paternità del testo autografo.

Di nullità che non consente nemmeno la conversione prevista all’art. 590 c.c., infine, si tratterebbe, secondo la Suprema corte (C. 40138/2021).

Letture consigliate:

  • A. Arfani, La produzione in giudizio di copia fotostatica di testamento olografo, in Fam. dir., 2020, p. 382 ss.;
  • G. Bonilini, La data, quale requisito essenziale del testamento olografo, in Fam. dir., 2020, p. 1035 ss.;
  • F. Carrabba, Olografia, valori, interessi e rimedio in materia testamentaria, in Fam. dir., 2020, p. 99 ss.;
  • F. Trolli, Il testamento olografo redatto con caratteri in stampatello, in Fam. dir., 2019, p. 455 ss.;
  • A. Ambanelli, Il testamento olografo, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, vol. II, la successione testamentaria, Milano, 2009, p. 1265 ss.