Il trust di scopo nella tutela dei patrimoni culturali: governance, passaggio generazionale e nuove frontiere digitali

Trust
Trust

Il trust di scopo nella tutela dei patrimoni culturali: governance, passaggio generazionale e nuove frontiere digitali

Purpose Trusts and the Protection of Cultural Heritage: Governance, Intergenerational Succession and New Digital Frontiers

 

Abstract (Italiano)

Il presente saggio analizza l’applicazione del trust di scopo (purpose trust) quale strumento di pianificazione patrimoniale, governance e trasmissione intergenerazionale dei patrimoni culturali, tanto di natura privata quanto istituzionale. L’analisi prende in esame le peculiarità dell’istituto nel contesto della tutela di collezioni artistiche, archivi storici e patrimoni destinati a finalità culturali, con particolare attenzione agli effetti della segregazione patrimoniale e alla possibilità di configurare modelli di governance capaci di distinguere la gestione economico-amministrativa dall’indirizzo scientifico e artistico. Il contributo approfondisce inoltre il rapporto tra il trust e le tradizionali strutture di fondazione, nonché le possibili sinergie con gli enti del Terzo Settore e con le fondazioni lirico-sinfoniche, evidenziandone differenze, complementarità e limiti. Una specifica attenzione è dedicata al passaggio generazionale delle grandi collezioni e alla progressiva emersione dei Digital Estate, con riferimento agli asset digitali e agli NFT. In questa prospettiva, lo studio sottolinea l’esigenza, per le moderne figure apicali della governance culturale, di sviluppare competenze transnazionali e multidisciplinari nei settori del trust, della pianificazione successoria e del wealth management, secondo una prospettiva integrata.

Abstract (English)

This paper examines the use of purpose trusts as instruments for the planning, governance, protection, and intergenerational transmission of both private and institutional cultural heritage. It explores the specific features of trusts in the preservation and management of art collections, historical archives, and assets dedicated to cultural purposes, with particular emphasis on asset segregation and on governance structures designed to distinguish financial and administrative management from scientific and artistic direction. The paper further examines the relationship between trusts and traditional foundation models, as well as their potential interaction with Third Sector entities and lyrical-symphonic foundations, highlighting differences, complementarities, and legal constraints. Particular attention is devoted to the intergenerational transfer of major collections and to the emergence of Digital Estate, including digital assets and NFTs. Against this background, the study emphasizes the growing need for senior professionals involved in cultural governance to develop transnational and multidisciplinary expertise in trusts, succession planning, and wealth management, reflecting the integrated approach.

 

Introduzione

La conservazione e la trasmissione dei patrimoni culturali pongono questioni sempre più rilevanti sul piano giuridico, economico e organizzativo. Collezioni d’arte, archivi storici d’impresa, biblioteche, patrimoni immobiliari destinati ad attività culturali e dotazioni di enti dello spettacolo sono realtà patrimoniali nelle quali il valore dei singoli beni si accompagna spesso a quello derivante dalla loro unitarietà, dalla continuità della gestione e dalla permanenza della destinazione culturale.

Il passaggio generazionale rappresenta, sotto questo profilo, uno dei momenti più delicati. La successione del titolare o il mutamento dei soggetti che hanno promosso un determinato progetto culturale possono incidere sulla conservazione delle collezioni, sulla loro gestione e, più in generale, sulla continuità delle finalità alle quali il patrimonio è stato destinato. Il rischio di dispersione non riguarda soltanto il valore economico dei beni, ma può coinvolgere anche il loro significato storico, artistico e scientifico.

Le tradizionali forme di organizzazione patrimoniale, dalle strutture societarie alle fondazioni, continuano a svolgere un ruolo centrale nella gestione e nella conservazione dei patrimoni culturali. La loro disciplina, tuttavia, non sempre consente di rispondere con la medesima flessibilità alle esigenze di pianificazione di patrimoni complessi, soprattutto quando sia necessario coordinare nel lungo periodo la conservazione dei beni, la loro gestione economica e il perseguimento di specifiche finalità culturali. A ciò si aggiungono le problematiche proprie della successione, della tutela dei legittimari, della posizione dei creditori e, per gli enti soggetti a regimi pubblicistici o speciali, degli obblighi di vigilanza e controllo.

Il quadro si è ulteriormente articolato con la progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale. Archivi digitali, banche dati, contenuti multimediali, diritti di sfruttamento economico e opere native digitali introducono nuove categorie di beni e diritti la cui conservazione e trasmissione richiedono strumenti di pianificazione ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati per i patrimoni materiali.

In questo contesto si colloca l’interesse per il trust e, in particolare, per il trust di scopo. Attraverso la separazione dei beni destinati al perseguimento di una determinata finalità e la possibilità di definire nell’atto istitutivo regole specifiche di amministrazione e controllo, il trust può essere utilizzato per organizzare la gestione di patrimoni destinati a finalità culturali e per disciplinarne la continuità nel tempo. La sua applicazione richiede, tuttavia, un attento coordinamento con la legge regolatrice del trust e con le disposizioni inderogabili dell’ordinamento italiano, in particolare in materia successoria, tributaria, di circolazione dei beni culturali e di tutela della proprietà intellettuale.

Il trust di scopo applicato all’arte e alla cultura: profili civilistici e regole di governance

Nel settore culturale, il trust può trovare una particolare applicazione nella forma del trust di scopo, destinato cioè al perseguimento di una finalità determinata anziché all’attribuzione dei beni o delle relative utilità a specifici beneficiari. Nell’ordinamento italiano, la possibilità di riconoscere gli effetti di un trust disciplinato da una legge straniera che ne ammetta la costituzione trova il proprio riferimento nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Sotto il profilo funzionale, il trust si colloca accanto agli altri strumenti di destinazione patrimoniale conosciuti dall’ordinamento italiano, tra i quali l’art. 2645-ter c.c., pur trattandosi di istituti distinti per struttura, presupposti ed effetti. La scelta del trust di scopo può assumere particolare interesse quando il disponente intenda assicurare nel tempo la conservazione e la gestione di un patrimonio destinato a una specifica finalità culturale: si pensi alla conservazione unitaria di una collezione, alla gestione di un archivio storico o al sostegno continuativo di un progetto artistico o di un’istituzione culturale.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità di costruire una governance coerente con la natura e con le finalità del patrimonio. Al centro della struttura si colloca il trustee, al quale viene affidata la titolarità dei beni in trust e la responsabilità della loro amministrazione secondo gli obblighi previsti dalla legge regolatrice e dall’atto istitutivo. Nei trust aventi ad oggetto patrimoni culturali, le sue funzioni possono comprendere la gestione degli aspetti patrimoniali, finanziari, immobiliari e contrattuali, nonché l’adempimento degli obblighi fiscali e amministrativi connessi alla gestione dei beni.

La struttura può essere ulteriormente articolata attraverso la nomina di un protector o di un comitato scientifico, ai quali l’atto istitutivo può attribuire specifici compiti di controllo, consultazione, autorizzazione o supervisione. La presenza di soggetti dotati di competenze storico-artistiche può risultare particolarmente utile quando le decisioni relative alla collezione richiedano valutazioni che non possono essere ricondotte alla sola gestione patrimoniale. Prestiti a musei e istituzioni culturali, acquisizioni, restauri, alienazioni o modifiche delle modalità di conservazione possono, ad esempio, essere assoggettati a procedure di consultazione o autorizzazione preventivamente definite nell’atto istitutivo.

La distinzione tra gestione patrimoniale e indirizzo culturale consente così di evitare che le decisioni relative alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio siano affidate esclusivamente a criteri finanziari o, al contrario, che le esigenze economiche della struttura siano trascurate a favore delle sole valutazioni artistiche. Il modello di governance può essere calibrato sulle caratteristiche della collezione e sulle finalità perseguite dal disponente, individuando con precisione competenze, responsabilità e meccanismi di controllo.

In questa prospettiva, il trust di scopo può offrire una soluzione particolarmente flessibile per la gestione di patrimoni culturali destinati a operare nel lungo periodo. La possibilità di definire nell’atto istitutivo le finalità della struttura, i poteri del trustee e le funzioni degli eventuali organi di supervisione consente di predisporre un assetto di governance destinato a mantenere una certa continuità anche in presenza di cambiamenti nella composizione familiare, nei soggetti incaricati della gestione o nelle condizioni economiche del patrimonio.

La flessibilità del modello non deve tuttavia essere confusa con l’assenza di vincoli. Il contenuto dell’atto istitutivo deve essere coordinato con la legge regolatrice del trust e con le norme inderogabili dell’ordinamento applicabile, comprese quelle in materia successoria,

fiscale, di circolazione dei beni culturali e di tutela della proprietà intellettuale. È proprio questo coordinamento tra autonomia nella costruzione della governance e rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento a determinare, in concreto, l’efficacia dello strumento nel settore della cultura.

L'effetto segregativo del trust e il confronto con il modello delle fondazioni: profili amministrativi e tributari

Uno degli elementi caratterizzanti del trust è rappresentato dall'effetto segregativo dei beni conferiti, in forza del quale il patrimonio costituito in trust rimane distinto sia da quello del disponente sia da quello personale del trustee e, ove previsti, da quello dei beneficiari. Tale principio trova riconoscimento nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il cui articolo 11 impone agli Stati contraenti di riconoscere gli effetti del trust secondo quanto previsto dalla Convenzione.

La segregazione patrimoniale costituisce, pertanto, uno dei principali elementi di interesse dell'istituto nell'ambito della pianificazione e della conservazione dei patrimoni culturali. I beni destinati al trust non si confondono con il patrimonio personale del trustee, il quale ne acquista la titolarità secondo la legge regolatrice del trust, ma è tenuto ad amministrarli in conformità alle finalità e alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

La separazione patrimoniale assume rilievo anche rispetto alle vicende personali del disponente, del trustee e dei beneficiari, fermo restando che essa non può essere invocata in violazione di norme imperative né pregiudicare i rimedi che l'ordinamento riconosce ai creditori, ai legittimari o ad altri soggetti eventualmente interessati.

Nel settore culturale, tale caratteristica può risultare particolarmente significativa quando il patrimonio destinato alla conservazione di una collezione, di un archivio o di un complesso di beni di interesse artistico sia esposto alle vicende economiche e personali del soggetto che ne ha promosso la costituzione. La segregazione consente infatti di mantenere distinta la massa patrimoniale destinata allo scopo dalle altre attività del disponente, purché il trust sia stato validamente istituito e la relativa dotazione non sia stata effettuata in pregiudizio di diritti o interessi tutelati dall'ordinamento.

La funzione protettiva del trust non opera, nel settore culturale, in uno spazio giuridico neutro. I beni che compongono il patrimonio destinato, opere d'arte, archivi, collezioni, immobili di interesse storico-artistico, sono frequentemente assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che conforma in profondità le facoltà del titolare.

Ne derivano alcuni limiti che l'atto istitutivo e la stessa scelta del trustee debbono tenere presenti. Anzitutto, il vincolo di tutela sulle cose di interesse culturale incide sulla disponibilità giuridica del bene: gli atti di alienazione e, in taluni casi, di trasferimento di diritti reali di godimento sono subordinati ad autorizzazione, e sono previste forme di prelazione in favore dello Stato. Un trust che detenga beni vincolati non può quindi essere costruito come se il trustee disponesse della piena e libera disponibilità materiale e giuridica degli stessi.

In secondo luogo, la destinazione d'uso del bene culturale, la sua conservazione, la sua fruizione pubblica, il suo inserimento in un contesto museale o espositivo, può entrare in tensione con le finalità patrimoniali del trust. Il vincolo di destinazione fiduciaria e il vincolo di tutela culturale operano su piani diversi ma concorrono sul medesimo oggetto: il primo risponde alla volontà del disponente, il secondo a un interesse pubblico e collettivo, che l'ordinamento considera prevalente. Da ciò discende una conseguenza operativa rilevante: la segregazione patrimoniale tutela i beni dalle vicende personali del disponente e del trustee, ma non li sottrae alla disciplina di tutela. L'effetto segregativo e il vincolo culturale sono cumulabili e non si elidono. Il trustee assume così un doppio ordine di obblighi: quelli verso i beneficiari o lo scopo secondo l'atto istitutivo, e quelli verso l'amministrazione competente secondo il Codice dei beni culturali. La corretta individuazione di questo doppio binario è, nella pratica, uno dei nodi più delicati della pianificazione di patrimoni artistici.

Il confronto con il modello delle fondazioni consente di evidenziare una diversa modalità di organizzazione della destinazione patrimoniale. La fondazione, quale persona giuridica privata, acquista la personalità giuridica attraverso il procedimento di riconoscimento previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, salvo i diversi regimi previsti dalla legislazione speciale. Il procedimento richiede, tra l'altro, la verifica della liceità e possibilità dello scopo e dell'adeguatezza del patrimonio alla sua realizzazione.

Il trust risponde a una logica differente. Non si tratta, infatti, di costituire una nuova persona giuridica, bensì di sottoporre determinati beni a un vincolo di destinazione e di affidarne l'amministrazione al trustee secondo quanto previsto dalla legge regolatrice e dall'atto istitutivo. La sua operatività dipende, pertanto, dalla valida costituzione del trust e dal trasferimento o dalla destinazione dei beni secondo le modalità richieste dalla legge applicabile, senza che sia necessario il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica previsto per le fondazioni.

Il confronto non va quindi impostato in termini di maggiore o minore rapidità dello strumento, ma di diversa struttura giuridica e di differenti modalità di realizzazione della destinazione patrimoniale. Il trust non deve necessariamente essere considerato come un'alternativa alla

fondazione. In determinate operazioni di pianificazione patrimoniale può, al contrario, essere utilizzato in funzione complementare rispetto a un ente culturale già esistente.

Si pensi, ad esempio, alla costituzione di un trust destinato a detenere beni immobili, partecipazioni o attività finanziarie i cui proventi siano destinati, secondo quanto previsto dall'atto istitutivo, al finanziamento di una fondazione lirico-sinfonica, di un museo o di altro ente culturale. In una simile configurazione, il patrimonio conferito nel trust rimane separato e viene amministrato dal trustee, mentre l'ente culturale beneficia delle risorse generate dalla dotazione secondo le modalità stabilite dall'atto istitutivo e nel rispetto della disciplina applicabile.

Il modello consente quindi di distinguere due piani che, nelle strutture tradizionali, possono tendere a sovrapporsi: da un lato, la conservazione e l'amministrazione del patrimonio destinato a produrre le risorse necessarie; dall'altro, l'attività istituzionale dell'ente culturale destinatario dei finanziamenti. La separazione può contribuire a rafforzare la continuità della provvista finanziaria e, al tempo stesso, a preservare l'autonomia delle scelte artistiche e istituzionali dell'ente beneficiario.

Particolare rilievo assume, in questo quadro, la governance delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti culturali soggetti a specifici regimi di vigilanza e controllo. La loro natura e disciplina, si pensi, per le fondazioni lirico-sinfoniche, al regime del d.lgs. 367/1996 e alle sue successive modificazioni e integrazioni, non consentono infatti di ricondurre indistintamente tali realtà al modello della fondazione di diritto comune. L'eventuale utilizzo di un trust dovrà pertanto essere valutato tenendo conto della disciplina speciale applicabile al singolo ente, dei relativi rapporti con le amministrazioni pubbliche e degli eventuali obblighi di controllo e rendicontazione.

Anche sotto il profilo tributario, la disciplina del trust ha conosciuto una significativa evoluzione. Il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto nel Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, l'art. 4-bis, dedicato ai trust e agli altri vincoli di destinazione. La disposizione stabilisce che tali istituti rilevano ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari e prevede, in via generale, l'applicazione dell'imposta al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari.

La riforma ha quindi recepito sul piano legislativo il principio della tassazione dell'arricchimento del beneficiario, superando l'incertezza che aveva caratterizzato il trattamento fiscale dei trust e il rapporto tra l'atto di istituzione, l'atto di dotazione e la successiva attribuzione ai beneficiari. La disciplina consente inoltre, in presenza delle condizioni previste dalla legge, al disponente ovvero, nel trust testamentario, al trustee di optare per il pagamento dell'imposta in occasione dei conferimenti o dell'apertura della successione, con gli effetti stabiliti dalla disposizione.

Il quadro tributario, peraltro, non si esaurisce nell'imposta sulle successioni e donazioni. Nella pianificazione di patrimoni culturali di rilevante consistenza assumono rilievo anche le imposte indirette, l'imposta di registro sugli atti di trasferimento e, ove applicabile, l'IVA sui conferimenti e sulle prestazioni connesse, il cui trattamento dipende dalla natura dei beni e dalla configurazione dell'atto. Ad esse si affianca il tema delle erogazioni liberali e delle agevolazioni fiscali riconosciute in favore di enti e attività culturali: in molte strutture, il flusso di risorse verso l'ente beneficiario può essere organizzato anche in funzione di tali benefici, la cui disciplina è peraltro soggetta a frequenti interventi normativi e richiede quindi una verifica puntuale sul testo vigente.

La materia tributaria richiede pertanto una valutazione distinta rispetto alla funzione civilistica del trust. La segregazione patrimoniale non determina, di per sé, un'esenzione fiscale, né la destinazione culturale dei beni consente automaticamente di beneficiare di un particolare regime tributario. Occorre verificare, caso per caso, la natura dei beni conferiti, la struttura del trust, la posizione dei beneficiari, la finalità perseguita e le eventuali disposizioni agevolative applicabili.

Ne deriva che, nella pianificazione di patrimoni culturali di rilevante consistenza, la scelta tra trust, fondazione e altre forme di destinazione patrimoniale non può essere effettuata sulla base della sola funzione segregativa. La soluzione deve essere individuata attraverso una valutazione complessiva degli effetti civilistici, successori, amministrativi e tributari, tenendo conto anche della disciplina speciale eventualmente applicabile ai beni culturali e agli enti destinatari.

In questa prospettiva, il trust può assumere una funzione di particolare interesse non tanto quale sostituto delle fondazioni, quanto quale strumento di organizzazione e protezione di una componente patrimoniale destinata a sostenere nel tempo un determinato progetto culturale. La sua efficacia dipenderà, tuttavia, dalla corretta costruzione dell'atto istitutivo, dalla scelta della legge regolatrice, dalla definizione dei poteri del trustee e degli eventuali organi di supervisione e, soprattutto, dal coordinamento della struttura con le norme imperative dell'ordinamento italiano.

La governance del passaggio generazionale delle grandi collezioni

Il passaggio generazionale dei grandi patrimoni artistici costituisce un momento particolarmente delicato, soprattutto quando il patrimonio è formato da collezioni, biblioteche, archivi storici o altri beni il cui valore dipende anche dalla loro conservazione unitaria. Alla morte del titolare, la successione ereditaria può infatti determinare la suddivisione dei beni tra più aventi diritto, con conseguenze che non riguardano soltanto il valore economico della collezione, ma anche la sua coerenza e il suo significato storico e culturale. La dispersione di una raccolta d’arte o di un archivio d’impresa può rendere più difficile, e talvolta impossibile, conservarne nel tempo l’identità e la funzione originaria.

In questo contesto, il trust può rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali programmare la conservazione e la gestione di lungo periodo di una collezione. L’atto istitutivo può prevedere specifiche regole sulla conservazione, sull’utilizzo e sull’eventuale alienazione dei beni, affidandone la gestione al trustee secondo quanto stabilito dalla legge

regolatrice e dall’atto istitutivo. La struttura consente, inoltre, di separare la titolarità formale dei beni dalla loro gestione e di disciplinare le modalità attraverso le quali i beneficiari possono ricevere le utilità economiche derivanti dal patrimonio, senza necessariamente divenire titolari dei singoli beni che compongono la collezione.

La scelta di ricorrere a un trust deve, tuttavia, essere valutata con particolare attenzione sotto il profilo successorio. Il trust non costituisce uno strumento idoneo, di per sé, a comprimere o eliminare i diritti riconosciuti ai legittimari dall’ordinamento italiano. La pianificazione del passaggio generazionale dovrà quindi essere costruita tenendo conto della disciplina della successione necessaria, delle eventuali azioni esperibili dagli aventi diritto e, più in generale, delle norme che incidono sulla validità e sull’efficacia degli atti di disposizione del patrimonio. A ciò si aggiungono, nel caso di beni culturali, le disposizioni che regolano la circolazione, la conservazione e l’eventuale esportazione delle opere.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la governance della collezione. L’atto istitutivo può prevedere una distinzione tra la gestione patrimoniale, affidata al trustee, e l’indirizzo culturale e scientifico, che può essere attribuito a un protector, a un comitato di esperti o ad altri soggetti individuati dal disponente. Una simile impostazione può risultare particolarmente utile quando il patrimonio non rappresenta soltanto un investimento, ma costituisce anche un progetto culturale destinato a proseguire nel tempo.

Il trust può quindi essere utilizzato per dare continuità a una determinata impostazione patrimoniale e culturale anche oltre la vita del disponente, evitando che ogni passaggio generazionale comporti necessariamente una ridefinizione della destinazione della collezione. La sua utilità non risiede, tuttavia, nella possibilità di “blindare” in modo assoluto i beni, quanto nella capacità di predisporre, attraverso regole definite in anticipo, un modello di amministrazione e di conservazione coerente con la finalità perseguita dal disponente.

Digital Estate, NFT e continuità dei patrimoni culturali digitali

La governance del passaggio generazionale non può più limitarsi alla gestione dei beni materiali e immobiliari. La progressiva digitalizzazione delle attività culturali e patrimoniali ha portato all'emersione di un insieme eterogeneo di beni, diritti e risorse riconducibili, in termini descrittivi, alla nozione di Digital Estate: archivi storici digitalizzati, banche dati, cataloghi multimediali, contenuti digitali, nomi a dominio, diritti di utilizzazione economica e, più recentemente, opere d'arte native digitali associate o collegate a Non-Fungible Token (NFT) e registrate su infrastrutture blockchain.

La rilevanza giuridica di tali asset nella pianificazione patrimoniale e successoria presenta caratteri specifici. Il problema non riguarda, infatti, soltanto la titolarità del bene o del diritto, ma anche le modalità attraverso le quali esso può essere identificato, conservato, trasferito e concretamente amministrato nel tempo. La perdita delle credenziali o delle chiavi crittografiche private, l'obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche, la dipendenza da piattaforme o servizi di terzi e l'incertezza sulla qualificazione giuridica dei singoli asset possono compromettere la continuità nella gestione del patrimonio digitale.

A ciò si aggiunge una difficoltà ulteriore, di natura probatoria: l'individuazione stessa dei beni digitali e dei soggetti che ne hanno la disponibilità presuppone spesso la conoscenza tecnica di piattaforme, wallet e sistemi di custodia, informazioni che il disponente può non aver mai formalizzato. La pianificazione assume quindi, prima ancora che un valore dispositivo, una funzione ricognitiva e organizzativa.

Particolare attenzione merita il fenomeno degli NFT. La qualificazione giuridica del token non può essere desunta dalla sola denominazione utilizzata, dovendosi considerare le caratteristiche concrete dell'asset e dei diritti che esso rappresenta o incorpora. Il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) esclude in linea generale dal proprio ambito di applicazione le cripto-attività uniche e non fungibili, ma precisa che la mera attribuzione di un identificativo univoco non è sufficiente: anche l'attività o il diritto rappresentato deve presentare caratteristiche di unicità e non fungibilità. Ne deriva la necessità di un'analisi sostanziale del singolo strumento, soprattutto nei casi di emissioni in serie, frazionamento o strutture che presentino elementi di fungibilità.

La conclusione è coerente con l'impostazione sostanzialistica già adottata in altri ambiti del diritto europeo dei mercati finanziari, dove la forma tecnica dello strumento non è mai decisiva ai fini della disciplina applicabile.

Sul piano della proprietà intellettuale deve essere mantenuta una netta distinzione tra la titolarità dell'NFT e la titolarità dei diritti sull'opera cui il token è associato. L'acquisto o la detenzione dell'NFT non comportano, di per sé, l'acquisizione del diritto d'autore o degli altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'opera sottostante, salvo che tali diritti siano specificamente trasferiti o concessi attraverso un autonomo atto o rapporto contrattuale. La stessa evoluzione del dibattito europeo ha evidenziato la necessità di evitare qualsiasi confusione tra il diritto sul token e il diritto sul contenuto protetto cui esso rinvia.

Va aggiunto che, nella prassi, il contenuto dei diritti acquisiti dall'holder dipende in larga misura dalle condizioni d'uso della piattaforma di emissione (i c.d. terms and conditions), spesso redatte in modo generico o mutevole. La pianificazione dovrebbe pertanto ricostruire e documentare, per ciascun asset, quale sia effettivamente il fascio di diritti trasferito, distinguendo tra proprietà del token, licenza d'uso dell'opera e diritti di sfruttamento economico.

In questo contesto, il trust può assumere una funzione rilevante quale strumento di governance e di continuità patrimoniale. L'atto istitutivo può disciplinare le modalità di amministrazione degli asset digitali e individuare i soggetti incaricati di garantirne la conservazione e la continuità operativa. Il trustee, direttamente o attraverso soggetti tecnicamente qualificati, può essere chiamato a gestire le procedure di accesso e custodia delle chiavi crittografiche, nonché a predisporre meccanismi di successione e sostituzione degli operatori autorizzati, in modo da evitare che il mutamento dei vertici amministrativi o la morte del disponente determini la perdita dell'accesso agli asset.

Sotto questo profilo, la funzione del trust è duplice: da un lato, giuridica, poiché separa la titolarità formale dall'amministrazione concreta degli asset; dall'altro, organizzativa, poiché consente di predeterminare procedure, responsabilità e criteri di intervento tecnico in un ambito in cui il diritto positivo non offre ancora soluzioni consolidate.

La pianificazione può inoltre riguardare lo sfruttamento economico dei beni e dei relativi diritti di proprietà intellettuale. L'atto istitutivo può prevedere criteri per la concessione di licenze, per la riproduzione e diffusione digitale, per la commercializzazione di opere tokenizzate e per la destinazione dei relativi proventi, stabilendo, ad esempio, che questi siano reinvestiti nella conservazione del patrimonio culturale o destinati ai beneficiari secondo le finalità e le condizioni previste dal trust. Anche in questo caso, la validità e l'efficacia delle singole operazioni dipenderanno dalla titolarità dei diritti coinvolti e dagli eventuali limiti derivanti dalla normativa sulla proprietà intellettuale.

La gestione di un Digital Estate richiede, inoltre, una vera e propria politica di conservazione digitale. Procedure di backup, conservazione dei metadati, aggiornamento delle infrastrutture, migrazione dei formati e verifica periodica delle modalità di accesso devono essere considerate parte integrante della governance patrimoniale. Un bene digitalmente trasferibile può infatti perdere la propria utilità economica o culturale se non vengono preservati gli strumenti tecnologici necessari per accedervi e utilizzarlo.

Si tratta di un profilo che avvicina la materia alla logica della conservazione archivistica: la continuità del patrimonio culturale digitale dipende non solo dalla permanenza del bene, ma dalla permanenza del contesto tecnologico che lo rende leggibile e fruibile.

La pianificazione successoria digitale non riguarda, peraltro, esclusivamente i beni patrimoniali. Quando il Digital Estate comprende account, archivi contenenti dati personali o servizi digitali riferibili a persone fisiche, devono essere considerate anche le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L'art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, infatti, l'esercizio di determinati diritti relativi ai dati personali concernenti persone decedute, individuando i soggetti legittimati e prevedendo specifiche condizioni e limiti. La pianificazione del patrimonio digitale deve pertanto coordinare gli aspetti successori e patrimoniali con le regole sulla protezione dei dati e con le condizioni contrattuali applicabili ai singoli servizi digitali.

In questa prospettiva, i profili successori, contrattuali e di protezione dei dati non sono regolati da fonti autonome e parallele, ma debbono essere letti in modo integrato: una medesima risorsa digitale può essere, al tempo stesso, oggetto di disposizione patrimoniale, di vincolo contrattuale verso il fornitore del servizio e di tutela dei diritti della personalità.

Anche sotto il profilo della compliance, una struttura fiduciaria adeguatamente organizzata può contribuire a rafforzare la tracciabilità delle operazioni, la chiarezza nella distribuzione dei poteri di amministrazione e la continuità dei controlli. Tale funzione non comporta, tuttavia, alcuna esenzione dagli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di antiriciclaggio, proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e, ove ricorrano i relativi presupposti, disciplina delle cripto-attività.

Il Digital Estate introduce così una dimensione ulteriore nella pianificazione patrimoniale contemporanea: non è sufficiente stabilire a chi debba essere trasferito un determinato bene o diritto, ma occorre assicurare che esso possa continuare a essere identificato, custodito, utilizzato e valorizzato nel tempo. In questa prospettiva, il trust non costituisce una soluzione tecnologica in sé, ma può rappresentare un'infrastruttura giuridica idonea a coordinare continuità patrimoniale, governance, conservazione digitale e destinazione dei relativi proventi.

La progressiva convergenza tra strumenti fiduciari e tecnologie digitali evidenzia, pertanto, come la tutela intergenerazionale del patrimonio culturale sia destinata a estendersi ben oltre la conservazione dei beni fisici. La sfida della governance contemporanea consiste nel preservare, attraverso strumenti giuridici e organizzativi adeguati, la continuità di un patrimonio sempre più composito, nel quale beni materiali, diritti di proprietà intellettuale, archivi digitali e nuovi asset basati sulla blockchain possono concorrere alla medesima identità culturale.

Conclusioni: verso una sinergia strutturale tra strumenti fiduciari e istituzioni culturali

La disamina dei profili giuridici ed economici legati alla tutela dei beni artistici evidenzia come la gestione contemporanea delle istituzioni culturali richieda un radicale cambio di paradigma. L'amministratore e il giurista d'impresa che operano nel settore culturale sono oggi chiamati ad affiancare alle tradizionali competenze amministrative e di compliance una conoscenza più ampia degli strumenti di pianificazione patrimoniale, successoria e finanziaria.

L'introduzione e l'utilizzo del trust nel panorama culturale italiano possono rispondere a legittime esigenze di pianificazione patrimoniale, continuità gestionale e conservazione della destinazione dei beni, purché la struttura sia coerente con la legge applicabile e con gli obblighi di trasparenza e compliance.

La possibilità di preservare nel tempo la destinazione e l'unitarietà delle dotazioni patrimoniali, riducendone il rischio di dispersione, e la contestuale flessibilità nel configurare una governance duale — separando, ove opportuno, la gestione patrimoniale dall'indirizzo scientifico — possono qualificare il trust come uno degli strumenti attraverso i quali preservare l'identità culturale e la funzione collettiva di determinati patrimoni.

Va precisato che tale funzione non è automatica, né deriva dalla sola adozione dello strumento. Il trust opera come contenitore neutro rispetto alla finalità: è l'atto istitutivo, insieme al settlor, al trustee e al regime dei beneficiari o dello scopo, a determinare se la struttura effettivamente serva la conservazione culturale o si risolva in un mero involucro di gestione patrimoniale. La coerenza tra finalità dichiarata, asset conferiti e regole di governance è, in questa prospettiva, condizione essenziale di efficacia sostanziale.

In conclusione, la sinergia tra la funzione protettiva del vincolo fiduciario e la dinamicità gestionale degli enti dello spettacolo e delle arti visive rappresenta una delle prospettive più interessanti del diritto contemporaneo dei patrimoni. Diventa pertanto cruciale che le figure apicali deputate alla direzione e all'organizzazione di tali enti possiedano competenze transnazionali e multidisciplinari in materia di trust, successione e wealth management.

Il futuro non richiede necessariamente nuovi enti, ma nuove architetture di governance patrimoniale capaci di coordinare strumenti fiduciari, istituzioni culturali, competenze scientifiche e tecnologie digitali. In questa direzione convergono i diversi filoni affrontati nel presente lavoro: la pianificazione successoria, la struttura fiduciaria, la tutela della proprietà intellettuale e la gestione del Digital Estate non rappresentano ambiti separati, ma dimensioni coordinate di un unico problema: assicurare che un patrimonio complesso mantenga nel tempo la propria identità, la propria funzione e la propria capacità di generare valore culturale ed economico.