Un Wandering tra trust e maso chiuso

Trust
Ph. Simona Loprete / Trust

Un Wandering tra trust e maso chiuso

 

Abstract: il contributo analizza il rapporto tra trust e maso chiuso quale espressione di due differenti modelli di destinazione patrimoniale. Attraverso l’esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’articolo evidenzia ome entrambi gli istituti rispondano alla medesima esigenza di conservazione dell’unità economica del patrimonio, pur muovendo da presupposti strutturali profondamente diversi. Il trust opera come tecnica privatistica di segregazione patrimoniale sottoposta a controllo giudiziale; il maso chiuso costituisce invece una forma legale di destinazione imposta dall’ordinamento. L’indagine mette in luce la comune funzione anti-dispersiva dei due modelli.

The paper examines the relationship between trust and hereditary farm (“maso chiuso”) as two different models of patrimonial allocation. Through an analysis of the case law of the Italian Supreme Court, the article highlights how both institutions pursue the same objective of preserving the economic unity of assets, despite their profoundly different structures. Trust operates as a private segregation technique subject to judicial scrutiny, whereas the hereditary farm represents a statutory form of asset allocation imposed by law. The study underlines the shared anti-dispersive function of both institutions.

 

Il trust: una tecnica di destinazione patrimoniale

Il trust, nel diritto italiano, si presenta come una figura paradossale: largamente utilizzata nella prassi, ma priva di una disciplina organica nel codice civile. La sua operatività è resa possibile dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, che consente il riconoscimento di istituti di origine straniera fondati sulla separazione patrimoniale. Attraverso il trust, un soggetto (disponente) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (trustee), affinché li amministri nell’interesse di beneficiari o per il perseguimento di uno scopo. L’elemento qualificante è rappresentato dalla segregazione patrimoniale: i beni conferiti non fanno più parte del patrimonio del disponente, né si confondono con quello del trustee, risultando vincolati a una destinazione specifica. Nel sistema italiano, tuttavia, il trust non opera come figura neutra. Esso richiede una verifica costante della sua causa concreta, ossia della funzione effettiva che il vincolo di destinazione è chiamato a realizzare. La separazione patrimoniale non è, di per sé, sufficiente a legittimare l’istituto: essa deve risultare coerente con finalità meritevoli di tutela secondo l’ordinamento.

Ne consegue che il trust si configura non tanto come un istituto tipico, quanto come una tecnica giuridica di organizzazione del patrimonio, la cui validità dipende dalla sua conformità ai principi generali del sistema.

 Il trust nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha svolto un ruolo decisivo nel definire i confini operativi del trust nel diritto italiano.

La Corte ha riconosciuto la legittimità del c.d. trust interno, pur in assenza di una disciplina codicistica, valorizzando la funzione della Convenzione dell’Aja del 1985. In tal senso, si è affermato che il trust, quale istituto di origine straniera, è riconoscibile nell’ordinamento italiano purché non contrasti con l’ordine pubblico (Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2012, n. 6019). La stessa pronuncia ha chiarito che la segregazione patrimoniale non può essere considerata, di per sé, elemento sufficiente a legittimare l’operazione, dovendo essere verificata la causa concreta del negozio. In questa prospettiva, il trust non si sottrae al sindacato giudiziale, ma ne costituisce oggetto privilegiato.

Un ulteriore sviluppo si rinviene in Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2014, n. 10105, ove la Corte ha ribadito la piena operatività dell’azione revocatoria rispetto agli atti istitutivi di trust, affermando che “il conferimento di beni in trust non li sottrae, di per sé, alla garanzia patrimoniale generica dei creditori”, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. In termini analoghi, Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2019, n. 1131 ha sottolineato che il trust non può essere utilizzato come strumento di abuso del diritto, dovendo essere scrutinato alla luce della sua funzione effettiva e della tutela dei terzi.

Ne emerge un orientamento consolidato: il trust è ammesso, ma sottoposto a un controllo sostanziale che ne verifica la coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Il maso chiuso: struttura e funzione di una destinazione necessaria

La terra è poca. E quando la terra è poca, il diritto non può permettersi di essere neutro.

L’istituto dell’Erbhof, vigente nella provincia di Bolzano, nasce da questa evidenza elementare: la frammentazione del fondo non è solo un fatto giuridico, ma un errore economico. Il maso, per sopravvivere, deve restare integro. Da qui la scelta normativa: indivisibilità del compendio, trasmissione unitaria a un solo erede, compressione del principio di parità successoria. Non si tratta di una deroga occasionale, ma di una vera e propria tecnica di conservazione patrimoniale.

Il bene non è lasciato alla libera dinamica della divisione ereditaria, ma vincolato a una funzione: continuare a produrre. La proprietà assume così una configurazione funzionalizzata, orientata alla conservazione dell’unità economica del fondo e proiettata nel tempo. Su questo piano funzionale, il confronto con il trust si fa inevitabile. Anche il trust realizza una forma di destinazione patrimoniale, sottraendo determinati beni alla disponibilità ordinaria. Tuttavia, la convergenza si arresta sul piano strutturale. Il maso chiuso è destinazione imposta dall’ordinamento, espressione di una scelta legislativa che si giustifica ex ante. Il trust è destinazione costruita dal privato, che richiede una verifica ex post della sua legittimità.

L’uno vincola per definizione; l’altro vincola a condizione di giustificazione.

Il maso chiuso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Anche in relazione al maso chiuso, la Corte di Cassazione ha svolto un ruolo fondamentale nel chiarirne la compatibilità con i principi dell’ordinamento.

La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell’istituto, nonostante la deroga al principio di parità tra coeredi, valorizzandone la funzione economico-sociale. In particolare, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2010, n. 1909 ha affermato che la disciplina del maso chiuso, in quanto volta a garantire l’integrità dell’azienda agricola, costituisce espressione di una scelta legislativa non irragionevole. Nello stesso solco si colloca Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2007, n. 15632, che ha evidenziato come l’indivisibilità del maso e la trasmissione unitaria trovino giustificazione nella finalità di conservare l’unità produttiva, ritenuta meritevole di tutela anche in deroga ai principi generali della successione. Il fondamento costituzionale di tale impostazione è stato ulteriormente chiarito dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza 30 gennaio 1972, n. 5, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, affermando che “la conservazione dell’unità del maso risponde a esigenze di interesse generale”, idonee a giustificare il sacrificio dell’eguaglianza tra coeredi. La giurisprudenza ha così consolidato una lettura del maso chiuso come istituto in cui il vincolo di destinazione non rappresenta un limite patologico del diritto di proprietà, ma un elemento strutturale, coerente con la funzione economico-sociale perseguita dal legislatore.

Conclusioni

Il trust e il maso chiuso appartengono a tradizioni giuridiche differenti: il primo è un modello importato; il secondo un istituto radicato nella storia normativa alpina. Eppure, entrambi rispondono a una medesima esigenza: sottrarre il patrimonio alla dispersione. Laddove il legislatore ha scelto di intervenire direttamente, ha costruito forme rigide di destinazione, come il maso chiuso. Laddove è rimasto in silenzio, la prassi ha elaborato strumenti flessibili, come il trust, affidandone il controllo al giudice.

Due tecniche differenti, una funzione comune: preservare l’unità contro la frammentazione