Nel mezzo del cammin di nostra impresa
Nel mezzo del cammin di nostra impresa
Ovvero sulla responsabilità dell'ente e i reati colposi d'evento: interesse, vantaggio e colpa di organizzazione
L’elaborato analizza la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi di evento, con particolare riguardo all’omicidio e alle lesioni colpose in materia antinfortunistica. Il sistema si fonda sull’alternatività dei criteri di imputazione dell’interesse e del vantaggio, reinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della colpa di organizzazione.
This paper examines corporate liability under Legislative Decree 231/2001 in negligent offences resulting in death or bodily harm, focusing on workplace safety. The analysis highlights the criteria of interest and advantage as reinterpreted by the Italian Supreme Court within the framework of organizational fault.
Keywords: d.lgs. 231/2001, interesse e vantaggio, colpa di organizzazione, sicurezza sul lavoro, reati colposi d’evento, Thyssenkrupp
Il punto di rottura: la responsabilità dell’ente come sistema autonomo
Il d.lgs. 231/2001 segna il superamento della tradizionale idea per cui la responsabilità penale può colpire soltanto la persona fisica. L’ente diventa centro autonomo di imputazione, non per fatto altrui ma per una propria “colpa organizzativa”.A tal riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito la natura del sistema come tertium genus, sospeso tra penale e amministrativo ma dotato di un proprio statuto di autonomia. Il riferimento obbligato è Cass. pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343 (Thyssenkrupp), in cui la Corte afferma che la responsabilità dell’ente non è oggettiva, ma si fonda sull’inosservanza di regole organizzative interne idonee a prevenire il rischio-reato.
Interesse e vantaggio: la svolta interpretativa delle Sezioni Unite
Il nodo centrale dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 è il riferimento al fatto commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”. Qui le Sezioni Unite 38343/2014 chiariscono due punti decisivi: da un lato, interesse e vantaggio sono criteri alternativi e non cumulativi; dall’altro, nei reati colposi devono essere riferiti non all’evento ma alla condotta, ciascuno nei suoi parametri.
Difatti, l'individuazione dell'interesse richiede una valutazione ex ante, teleologica, della condotta, mentre l'indagine del vantaggio si incardina su una valutazione ex post, legata agli effetti economici della condotta.
In fatto, questa impostazione esegetica consente di mantenere compatibile il sistema 231 con i reati colposi, pur in assenza di volontà dell’evento lesivo.
Il passaggio decisivo: la condotta colposa come centro dell’imputazione
La compatibilità tra 231 e reati colposi di evento si regge su un artificio tecnico-interpretativo ormai consolidato: lo spostamento del “baricentro” di indagine dall’evento alla violazione cautelare. La Cassazione a questo riguardo afferma che l’interesse o il vantaggio devono essere individuati nella scelta organizzativa che ha portato alla violazione della regola cautelare.
Qui si innesta il filone giurisprudenziale successivo, da cui enucleiamo Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544 (Gastoldi) e Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697 .
La prima sentenza chiarisce che il vantaggio può consistere nel risparmio di costi o nella velocizzazione del ciclo produttivo mediante riduzione delle misure di sicurezza; la seconda, invece, rafforza il principio, affermando che il vantaggio è configurabile quando la violazione delle norme prevenzionistiche non è episodica ma espressione di una politica aziendale di contenimento della spesa, anche a scapito della sicurezza. L'orientamento giurisprudenziale ha confermato queste ricostruzioni; possiamo ora citare Cass. n. 4210/24, per cui :
-nei reati colposi interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'evento;
-l'interesse ricorre quando la violazione cautelare è orientata al risparmio di spesa, anche se il risparmio non si realizza;
-il vantaggio sussiste quando la sistematica inosservanza delle norme antinfortunistiche determina un'utilità oggettiva per l'ente (riduzione dei costi o incremento della produzione).
Da un altro punto di vista, rileva anche Cass. IV, n. 22586/24 che, oltre a ribadire i criteri di imputazione oggettiva elaborati dalle Sezioni Unite, affronta un tema processuale importante: la prescrizione del reato della persona fisica non impedisce l'accertamento della responsabilità dell'ente, purché il giudice verifichi comunque, sia pure incidenter tantum, la sussistenza del reato presupposto.
Infine, Cass. IV n. 30039/25, che insiste sull'effettività del modello organizzativo. Difatti, essa precisa che il MOG (modello organizzazione e gestione) non deve trasformarsi in un manuale operativo, ma deve costituire uno strumento di governance e controllo realmente idoneo a prevenire i reati; l'adozione formale del modello non basta, se ne dimostra la sostanziale inadeguatezza.
Il punto critico: il rischio di una responsabilità “economica”
La costruzione giurisprudenziale ha un effetto sistemico evidente: il vantaggio diventa la chiave di collegamento tra illecito colposo e ente.
Tuttavia, la stessa Cassazione è consapevole del rischio di una deriva verso forme di responsabilità quasi oggettiva. Per questo insiste sul fatto che non ogni infortunio sul lavoro genera responsabilità dell’ente, ma solo quello riconducibile a una scelta organizzativa riconoscibile come funzionale a un vantaggio.
Si tratta di un discrimine selettivo che evita la trasformazione del sistema 231 in un meccanismo automatico di imputazione, assolutamente iniquo ed incostituzionale.
Colpa di organizzazione: il vero centro del sistema
Il fulcro della responsabilità, dunque, non è più l’interesse o il vantaggio in sé, ma la colpa di organizzazione. In conseguenza, l’ente risponde quando il reato è possibile perché: il modello organizzativo è assente o inefficace ; oppure è formalmente presente ma non attuato; oppure non è idoneo a governare lo specifico rischio.
In questo senso, il modello 231 non è una scriminante formale ma un indicatore di effettività organizzativa.
Conclusioni
La responsabilità dell’ente nei reati colposi d’evento rappresenta una delle costruzioni più laboriose del diritto penale contemporaneo.
Le Sezioni Unite 38343/2014 e la successiva giurisprudenza di legittimità hanno operato un doppio movimento: da un lato hanno reso compatibile il sistema 231 con i reati colposi; dall’altro hanno trasformato interesse e vantaggio in strumenti di lettura della scelta organizzativa.
Il risultato è un modello in cui la tragedia non è mai solo evento, ma anche conseguenza di un’organizzazione, e qui il diritto penale non colpisce l’incidente, ma il modo in cui quell’incidente è stato reso possibile.