Le clausole claims made tra causa in concreto, adeguatezza e allocazione del rischio

Estate 2020
Ph. Antonio Zama / Estate 2020

Le clausole claims made tra causa in concreto, adeguatezza e allocazione del rischio

Abstract

Il contributo esamina l'evoluzione delle clausole claims made nell'assicurazione della responsabilità civile, muovendo dalla recente ricostruzione proposta da Micaela Lopinto, Ancora intorno alle clausole claims made, pubblicata su Filodiritto il 12 maggio 2026, che individua nel passaggio dalla meritevolezza alla causa in concreto e al controllo di adeguatezza causale uno dei principali approdi della giurisprudenza dell'ultimo decennio.

A partire da tale ricostruzione, il contributo propone una diversa focalizzazione del problema. La claims made non costituisce più, infatti, un modello contrattuale sospetto in quanto atipico, essendo ormai riconosciuta come tecnica convenzionale di delimitazione del rischio assicurativo. La questione centrale diviene allora quella dei limiti entro i quali tale delimitazione possa incidere sulla funzione concreta della garanzia.

Il criterio decisivo viene individuato nell'allocazione del rischio temporale tra il fatto illecito e la successiva richiesta risarcitoria. La clausola non è patologica per il solo fatto di restringere la copertura, né lo squilibrio economico può di per sé tradursi in invalidità. Il controllo giudiziale deve piuttosto verificare se, considerando complessivamente il regolamento contrattuale, la delimitazione temporale del rischio conservi una coerenza funzionale con la causa concreta dell'assicurazione o finisca per svuotare la garanzia della sua effettiva funzione protettiva.

L'analisi mette quindi in guardia dal rischio che la causa in concreto si trasformi in un generale giudizio di equità contrattuale, distinguendo il piano della validità da quello della responsabilità e valorizzando, quale parametro di verifica, non la convenienza della clausola per l'assicurato, ma la sua coerenza con la funzione concretamente assolta dal contratto assicurativo.

This paper examines the evolution of claims made clauses in liability insurance, building on Micaela Lopinto’s recent analysis, Ancora intorno alle clausole claims made, published in Filodiritto on 12 May 2026. The paper focuses on the shift from the traditional test of meritevolezza to causa in concreto and substantive judicial review. It argues that the key issue is not the mere restriction of coverage, but the allocation of temporal risk between the wrongful act and the subsequent claim. Judicial review should therefore assess whether the clause remains functionally consistent with the protective purpose of insurance, without turning causa in concreto into a general test of contractual fairness.

 

Premessa

La vicenda delle clausole claims made costituisce uno dei terreni nei quali più chiaramente si coglie l'evoluzione del diritto dei contratti e dell'assicurazione di responsabilità civile. Il problema, infatti, non si esaurisce nella contrapposizione tra il modello tradizionale della loss occurrence e quello fondato sulla richiesta risarcitoria, ma investe il modo stesso nel quale l'ordinamento valuta l'assetto degli interessi predisposto dalle parti.

Nel modello delineato dall'art. 1917 c.c., la responsabilità dell'assicuratore è tradizionalmente collegata al verificarsi del fatto dannoso durante il periodo di efficacia della polizza. È il modello della loss occurrence, nel quale il momento decisivo è quello della condotta o dell'evento generatore della responsabilità, mentre la successiva richiesta del terzo può intervenire anche a distanza di tempo.

La clausola claims made introduce una diversa tecnica di delimitazione temporale del rischio: la garanzia opera quando la richiesta di risarcimento perviene all'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza. Il baricentro della copertura viene dunque spostato dal fatto alla domanda.

La distinzione tra claims made pure e claims made impure rende evidente la varietà delle possibili configurazioni. Nelle prime assume rilievo essenzialmente il momento della richiesta; nelle seconde la copertura è subordinata anche alla collocazione temporale del fatto illecito, secondo una combinazione di elementi che può restringere sensibilmente l'operatività della garanzia.

È proprio questa possibilità di restringimento che ha alimentato, per lungo tempo, il problema della compatibilità delle clausole claims made con la struttura del contratto di assicurazione.

Dall'atipicità alla normalizzazione

Una prima stagione della giurisprudenza ha affrontato la claims made soprattutto attraverso la categoria dell'atipicità e il conseguente giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

Il passaggio è stato importante, ma oggi non può essere assunto come il punto definitivo di osservazione.

La progressiva stabilizzazione della clausola nel mercato assicurativo e, soprattutto, la sua crescente diffusione nei settori caratterizzati da una significativa distanza temporale tra condotta, manifestazione del danno e richiesta risarcitoria hanno contribuito a ricondurre la claims made all'interno della fisiologia del contratto di assicurazione.

Il problema, quindi, non è più quello di stabilire in astratto se una clausola che collega la copertura alla richiesta del terzo sia ammissibile. L'ordinamento ha ormai metabolizzato questa tecnica.

La questione si sposta piuttosto sul modo nel quale la clausola concreta opera e sull'eventuale alterazione della funzione pratica del contratto.

In questa prospettiva assume rilievo l'art. 1932 c.c., che consente alle parti di derogare a numerose disposizioni della disciplina dell'assicurazione entro i limiti stabiliti dalla legge. La claims made non appare più, pertanto, come un modello estraneo al tipo assicurativo, ma come una modalità convenzionale di delimitazione del rischio.

Questa normalizzazione, tuttavia, non equivale a una immunità dal controllo giudiziale.

Causa in concreto e giudizio sull'assetto degli interessi

È qui che entra in gioco la più generale trasformazione della teoria del contratto.

Il passaggio dalla concezione astratta della causa alla causa in concreto ha consentito di concentrare l'attenzione sulla funzione effettivamente perseguita dal singolo negozio e sull'assetto di interessi che esso realizza.

Ma questo passaggio deve essere utilizzato con cautela.

La causa in concreto non può diventare una generale clausola di giustizia contrattuale, attraverso la quale il giudice sia autorizzato a correggere ogni squilibrio economico o ogni scelta negoziale che, a posteriori, appaia svantaggiosa per una delle parti.

Neppure il giudizio di meritevolezza può essere semplicemente considerato assorbito in un generico giudizio di adeguatezza.

Il punto è più preciso: il giudice può verificare se l'assetto negoziale concretamente predisposto conservi una funzione assicurativa effettiva oppure se la delimitazione del rischio sia stata costruita in modo tale da rendere la garanzia meramente apparente.

La domanda, dunque, non è se la clausola sia astrattamente conveniente per l'assicurato.

È se essa sia compatibile con la funzione concreta del contratto che le parti hanno stipulato.

Il vero problema: chi sopporta il rischio del tempo?

La questione centrale delle claims made emerge con maggiore chiarezza se si abbandona per un momento la contrapposizione puramente formale tra loss occurrence e claims made.

Il vero problema è l'allocazione del rischio temporale.

Tra il fatto illecito e la richiesta risarcitoria può trascorrere un periodo anche molto lungo. La clausola claims made stabilisce chi debba sopportare le conseguenze di questo intervallo.

Nel modello loss occurrence, il rischio viene prevalentemente collegato al periodo nel quale si verifica il fatto.

Nel modello claims made, esso viene invece collegato, in misura maggiore o minore, al periodo nel quale la richiesta viene formulata.

La scelta non è, in sé, patologica.

È una scelta di distribuzione del rischio.

Diventa però problematica quando la combinazione delle condizioni contrattuali determina una frattura tale tra rischio assunto dall'assicuratore e protezione concretamente offerta all'assicurato da compromettere la stessa funzione economico-giuridica della garanzia.

È questa, più che la semplice etichetta di pure o impure, la questione che dovrebbe guidare il giudizio.

La clausola che restringe non è necessariamente una clausola che svuota

Da ciò discende una distinzione essenziale.

Una clausola può restringere la copertura senza per questo svuotarla.

L'assicurazione, per sua natura, è un contratto nel quale il rischio viene delimitato. L'assicuratore non assume ogni possibile conseguenza patrimoniale riconducibile all'attività dell'assicurato, ma soltanto quelle comprese nell'oggetto della garanzia.

Pertanto, la mera severità della clausola non è sufficiente a determinarne l'invalidità.

Il problema nasce quando la delimitazione diventa tale da trasformare la garanzia in una protezione soltanto nominale.

La verifica deve allora essere condotta considerando il contratto nel suo complesso: periodo di efficacia, retroattività, condizioni relative alla richiesta, eventuali clausole di ultrattività, conoscenza del fatto potenzialmente dannoso e modalità concrete di funzionamento della copertura.

Solo attraverso questa lettura complessiva è possibile stabilire se l'assetto contrattuale realizzi ancora una funzione assicurativa riconoscibile.

Il controllo giudiziale e il rischio della giustizia contrattuale

È proprio a questo punto che il riferimento alla causa in concreto presenta il suo lato più delicato.

Se ogni clausola particolarmente gravosa viene sottoposta a un generico giudizio di adeguatezza, il controllo giudiziale rischia di trasformarsi in una verifica di equità del regolamento negoziale.

Il giudice finirebbe così per sostituire alla volontà delle parti un proprio modello di equilibrio contrattuale.

La difficoltà è ancora maggiore nel contratto di assicurazione, nel quale l'equilibrio non può essere valutato isolando la posizione del singolo assicurato. La delimitazione del rischio costituisce infatti una componente strutturale dell'attività assicurativa e risponde anche a esigenze tecniche ed economiche che non possono essere ignorate.

Il controllo giudiziale deve quindi concentrarsi non sulla convenienza della clausola, ma sulla sua coerenza funzionale.

Non si tratta di chiedere se l'assicurato avrebbe potuto ottenere una copertura migliore.

Si tratta di verificare se quella concretamente acquistata costituisca ancora una copertura assicurativa effettiva.

Invalidità e responsabilità: due piani distinti

Da questa impostazione deriva anche la necessità di mantenere distinti i rimedi.

Non ogni violazione dell'equilibrio contrattuale conduce alla nullità.

Un contratto può essere valido e tuttavia produrre conseguenze risarcitorie quando venga in rilievo la violazione di obblighi di comportamento, di buona fede o di correttezza.

La nullità costituisce invece una risposta di natura diversa e richiede un fondamento specifico: non può essere utilizzata semplicemente come strumento per correggere un contratto ritenuto svantaggioso.

Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare la causa in concreto in una fonte generale di nullità delle clausole economicamente squilibrate.

La distinzione tra piano della validità e piano della responsabilità resta dunque essenziale.

Anche quando l'ordinamento imponga, in determinati settori, una disciplina inderogabile della copertura assicurativa, il problema della sostituzione della clausola invalida deve essere affrontato alla luce della specifica norma imperativa e non attraverso un generico principio di adeguatezza.

Dalla clausola al sistema: la giurisprudenza

La parabola delle claims made trova un punto di svolta nella sentenza delle Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9140, che ha segnato il superamento della tradizionale diffidenza verso la clausola quale schema contrattuale atipico, riconducendola nell'ambito delle possibili conformazioni convenzionali dell'assicurazione della responsabilità civile. La questione non viene tuttavia esaurita dalla sua astratta ammissibilità: il controllo si sposta sul concreto regolamento negoziale e sui limiti entro i quali l'autonomia privata può conformare il rischio assicurato.

La successiva evoluzione conferma tale impostazione. Con la sentenza 14 novembre 2024, n. 29437, la Terza Sezione ha ribadito che la clausola on claims made basis costituisce una deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni. Il problema, dunque, non è più quello dell'ammissibilità in sé della tecnica claims made, ma quello della conformità del regolamento contrattuale ai limiti posti dall'ordinamento.

È significativo, in questa prospettiva, che la stessa Corte abbia recentemente riportato l'attenzione anche sulle modalità concrete attraverso le quali la clausola può incidere sull'esercizio del diritto dell'assicurato. L'ordinanza interlocutoria 23 aprile 2024, n. 11005, ha infatti sottoposto a particolare attenzione il problema della compatibilità della clausola con gli artt. 1341 e 2965 c.c., soprattutto quando l'operatività della garanzia venga subordinata alla denuncia della richiesta risarcitoria entro un termine collegato alla durata della polizza o ad altro termine convenzionale.

Il dato è importante perché conferma che la claims made non può essere valutata attraverso una sola categoria dogmatica. La sua validità può richiedere, a seconda della struttura concreta della clausola, la verifica di diversi piani: la conformità al tipo assicurativo, il rispetto delle norme imperative, la disciplina delle clausole predisposte unilateralmente e, soprattutto, la concreta configurazione del rischio assunto dall'assicuratore.

La giurisprudenza più recente mostra inoltre come l'allocazione del rischio non possa essere separata dall'equilibrio tecnico del contratto assicurativo. La Cassazione ha ricondotto gli obblighi informativi gravanti sull'assicurato, anche nell'ambito di una polizza claims made di responsabilità professionale medica, al principio di uberrima bona fides e alla necessità di preservare l'equilibrio tra premio e rischio.

È dunque proprio la giurisprudenza a suggerire di evitare una lettura unidirezionale della claims made come clausola semplicemente favorevole all'assicuratore e sfavorevole all'assicurato. La delimitazione temporale del rischio costituisce una componente fisiologica dell'attività assicurativa e deve essere valutata considerando l'intero assetto contrattuale.

Il punto di approdo non è, pertanto, un generico giudizio di equità della clausola. È la verifica della sua coerenza funzionale.

La domanda non è se l'assicurato avrebbe potuto ottenere una copertura più ampia, né se la clausola sia economicamente svantaggiosa per lui. È se la copertura concretamente acquistata, alla luce delle condizioni complessive della polizza, conservi una funzione assicurativa effettiva.

In questa prospettiva, la vicenda delle claims made diventa una cartina di tornasole del diritto dei contratti contemporaneo. L'autonomia privata può conformare il rischio; il giudice può controllare che tale conformazione non oltrepassi i limiti posti dalla legge e non trasformi la garanzia in una protezione meramente apparente. Ma proprio perché il contratto assicurativo vive della delimitazione del rischio, quel controllo non può risolversi nella sostituzione giudiziale di un diverso modello di equilibrio economico.

Il problema, in definitiva, non è più soltanto stabilire quando nasce la copertura.

È stabilire quanto il rischio possa essere spostato nel tempo senza che la copertura, pur formalmente esistente, perda la propria funzione.