Intelligenza artificiale e giustizia: due modelli a confronto tra Lussemburgo e Washington

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Intelligenza artificiale e giustizia: due modelli a confronto tra Lussemburgo e Washington

Artificial Intelligence and Justice: Comparing the Models of Luxembourg and Washington

 

Abstract (Italiano) Il presente documento analizza le divergenti traiettorie giuridiche intraprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel governare l'intelligenza artificiale durante il biennio 2025-2026. Attraverso una disamina comparativa che spazia dal diritto d'autore alla responsabilità civile, passando per la tutela dei diritti fondamentali contro le decisioni automatizzate, viene evidenziato come l'approccio europeo, caratterizzato da un impianto normativo ex ante e sistematico, si contrapponga a quello statunitense, marcatamente reattivo, incrementale e privo di una legge federale organica.

Abstract (English) This document analyses the divergent legal trajectories pursued by the Court of Justice of the European Union and the U.S. Supreme Court in governing artificial intelligence during the 2025-2026 period. Through a comparative examination ranging from copyright law to civil liability, and the protection of fundamental rights against automated decision-making, it highlights how the European approach, characterized by a systematic, ex ante regulatory framework, stands in contrast to the U.S. approach, which remains markedly reactive, incremental, and devoid of comprehensive federal legislation.

 

Due sistemi, due filosofie

Il modo in cui un ordinamento giuridico si rapporta all'intelligenza artificiale dipende, prima ancora che dalle singole pronunce, dall'architettura normativa in cui i giudici sono chiamati a operare, questo il primo dato che emerge mettendo a confronto l’attività della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e quella della Corte Suprema degli Stati Uniti nel biennio 2025-2026.

Nell'Unione Europea, la Corte di Lussemburgo si muove all'interno di un impianto normativo costruito intenzionalmente attorno all'IA: il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dall'agosto 2024 e pienamente applicabile dall'agosto 2026, classifica i sistemi di IA per livello di rischio, imponendo obblighi differenziati a sviluppatori e deployer. I divieti relativi alle pratiche a rischio inaccettabile sono operativi dal febbraio 2025. A ciò si affianca l'articolo 22 del GDPR, che vieta le decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato quando producano effetti giuridici significativi sull'interessato. Un tassello recente è l'accordo politico del 7 maggio 2026 sull'AI Omnibus, che ha posticipato al dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, introducendo il divieto dei sistemi nudifier (programmi informatici o applicazioni basata sull'intelligenza artificiale che modificano le fotografie di persone reali per cancellare i vestiti e mostrare falsi nudi. Questi strumenti vengono definiti anche come app di Wired o Euronews per "spogliare" digitalmente gli individui senza il loro consenso) e l'obbligo di watermarking (tecnica per inserire un segnale o un'informazione nascosta all'interno di un file multimediale, come immagini, video, audio o testi. Serve a proteggere la proprietà intellettuale, identificare l'origine dei file e riconoscere i contenuti creati dall'intelligenza artificiale). In questo scenario, la CGUE interpreta e applica un impianto normativo già delineato dal legislatore europeo.

Negli Stati Uniti, per contro, non esiste una legge federale organica sull'intelligenza artificiale. La Corte Suprema interviene per via di certiorari (ordine formale con cui un tribunale superiore chiede a un tribunale inferiore di inviare gli atti di un processo per riesaminarlo). Questa selezionando controversie specifiche con un approccio tendenzialmente reattivo e minimalista. Il governo federale si è finora affidato a strumenti di soft law, come l'Executive Order del 2023 ( on l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'uso sicuro, protetto e affidabile delle tecnologie di Intelligenza Artificiale), revocato nel 2025 da Donald Trump, privi della forza cogente dell'AI Act. Questa differenza spiega le divergenze osservate in materia di responsabilità civile, proprietà intellettuale, e uso dell'IA nel processo.

 

Responsabilità civile per i danni causati dai sistemi di intelligenza artificiale

La responsabilità civile costituisce probabilmente il settore nel quale la distanza tra il modello europeo e quello statunitense risulta maggiormente evidente. L'obiettivo comune consiste nell'individuare criteri idonei ad attribuire la responsabilità per i danni prodotti da sistemi caratterizzati da autonomia decisionale, opacità algoritmica e continuo apprendimento. Tuttavia, le soluzioni elaborate nei due ordinamenti riflettono differenti concezioni del rapporto tra innovazione tecnologica, tutela delle vittime ed efficienza economica.

L'Unione europea ha scelto di predisporre un quadro normativo specificamente dedicato ai danni derivanti dall'intelligenza artificiale mediante l'adozione della AI Liability Directive, concepita come complemento dell'AI Act e della nuova Product Liability Directive. L'obiettivo fondamentale consiste nel superare le difficoltà probatorie derivanti dall'opacità dei sistemi algoritmici, frequentemente descritta con l'espressione "black box problem" (l'impossibilità di tracciare l'iter logico e la difficoltà di attribuire responsabilità).  Nei sistemi di apprendimento automatico risulta infatti estremamente difficile, se non impossibile, ricostruire il percorso logico seguito dall'algoritmo e dimostrare il nesso causale tra il comportamento del sistema e il danno subito dalla vittima.

Per ridurre tale asimmetria informativa, la direttiva introduce meccanismi di alleggerimento dell'onere della prova, prevedendo presunzioni relative di causalità in presenza di determinati presupposti e facilitando l'accesso alle prove detenute dai fornitori dei sistemi di IA. In tal modo il legislatore europeo tenta di riequilibrare il rapporto tra soggetti economicamente forti, dotati di elevate competenze tecnologiche, e utenti o consumatori che difficilmente sarebbero in grado di dimostrare il funzionamento interno dell'algoritmo.

L'applicazione concreta di tali strumenti sarà inevitabilmente affidata alla Corte di giustizia, la quale sarà chiamata a precisare il significato delle nozioni di "difetto", "colpa", "prevedibilità" e "causalità" con riferimento a sistemi capaci di modificare autonomamente il proprio comportamento mediante processi di apprendimento continuo. La futura giurisprudenza della CGUE potrebbe quindi determinare una profonda evoluzione delle categorie tradizionali della responsabilità civile europea.

Negli Stati Uniti il quadro appare molto più frammentato. La disciplina continua a dipendere prevalentemente dal diritto statale dei torts, dalle regole federali applicabili ai singoli settori e dall'interpretazione della Section 230 del Communications Decency Act. Il dibattito contemporaneo si concentra soprattutto sul ruolo svolto dagli algoritmi di raccomandazione, dai sistemi di moderazione automatica e dai feed personalizzati.

La questione fondamentale consiste nello stabilire se tali algoritmi rappresentino una mera attività tecnica di distribuzione neutrale dei contenuti oppure se costituiscano una vera e propria attività editoriale capace di incidere sulla responsabilità delle piattaforme. Da questa qualificazione dipende la possibilità di superare l'ampia immunità tradizionalmente riconosciuta ai fornitori di servizi online.

La giurisprudenza federale mostra orientamenti non uniformi. Alcuni circuiti ritengono che la personalizzazione algoritmica dei contenuti integri una forma di selezione editoriale suscettibile di fondare una responsabilità civile qualora favorisca la diffusione di contenuti illeciti, diffamatori o pericolosi. Altri, invece, continuano ad interpretare estensivamente la Section 230, sostenendo che anche i sistemi di raccomandazione automatica costituiscono strumenti essenziali per il funzionamento delle piattaforme digitali e debbano pertanto beneficiare dell'immunità legislativa.

La Corte Suprema ha finora mantenuto una posizione estremamente prudente, evitando di fornire una soluzione definitiva. Tale atteggiamento riflette la consapevolezza che qualsiasi restringimento dell'immunità potrebbe produrre effetti economici significativi sull'intero ecosistema digitale statunitense, incidendo sul modello di business delle principali imprese tecnologiche e alterando un equilibrio che, secondo molti giudici, dovrebbe essere ridefinito principalmente dal Congresso piuttosto che dall'interprete.

 

Proprietà intellettuale e diritto d'autore

Sul terreno della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del diritto d'autore, l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno sviluppando approcci profondamente differenti, che riflettono due concezioni opposte del rapporto tra innovazione tecnologica e protezione delle opere dell'ingegno. Mentre il sistema europeo appare orientato a costruire una disciplina organica capace di adattare le categorie tradizionali del diritto d'autore alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa, quello statunitense continua a privilegiare un'impostazione casistica, limitandosi a risolvere singole controversie senza elaborare un quadro sistematico.

Nell'ordinamento europeo, particolare rilievo assume il procedimento Like Company v. Google Ireland (C-250/25), discusso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea il 10 marzo 2026. I quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte investono alcuni dei nodi più complessi posti dall'intelligenza artificiale generativa. In primo luogo, la Corte dovrà stabilire se la risposta fornita da una chatbot che riproduce, integralmente o in parte, contenuti protetti costituisca un atto di "comunicazione al pubblico" ai sensi della direttiva 2001/29/CE. In secondo luogo, dovrà chiarire se l'addestramento dei modelli di IA mediante l'acquisizione e l'elaborazione di opere protette configuri un atto di riproduzione giuridicamente rilevante e, conseguentemente, se tale attività richieda l'autorizzazione del titolare dei diritti ovvero possa beneficiare delle eccezioni previste dal diritto europeo. Un ulteriore profilo concerne la dimensione territoriale della tutela: poiché i sistemi di IA operano mediante infrastrutture informatiche distribuite su scala globale, la Corte dovrà individuare i criteri per determinare quale ordinamento nazionale risulti applicabile e in che misura la disciplina europea possa produrre effetti extraterritoriali.

L'importanza della causa trascende il caso concreto. Per la prima volta, infatti, la CGUE è chiamata a confrontarsi direttamente con il funzionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), delineando principi destinati a incidere sull'intero ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale. La decisione potrebbe ridefinire il rapporto tra tutela dei diritti degli autori, libertà di ricerca, sviluppo tecnologico e competitività del mercato digitale europeo, fornendo un'interpretazione uniforme delle norme sul diritto d’autore applicabili ai sistemi di IA.

Negli Stati Uniti, il percorso seguito appare diametralmente opposto. Il 2 marzo 2026 la Corte Suprema ha respinto la richiesta di certiorari nel caso Thaler v. Perlmutter, lasciando così definitiva la decisione della Corte d'Appello del Distretto di Columbia. La controversia riguardava la possibilità di riconoscere tutela autorale a un'opera generata esclusivamente da un sistema di intelligenza artificiale, senza alcun contributo creativo umano. Il rigetto del ricorso ha consolidato il principio dell'human authorship requirement, secondo cui il diritto d'autore presuppone necessariamente un intervento creativo dell'essere umano.

La posizione americana si inserisce in una consolidata tradizione interpretativa che considera il copyright come uno strumento destinato a incentivare esclusivamente la creatività umana. Ne consegue che le opere prodotte autonomamente da algoritmi, per quanto innovative o artisticamente rilevanti, rimangono escluse dalla protezione autoriale. La Corte Suprema ha quindi scelto di non affrontare le ulteriori questioni sistemiche poste dall'intelligenza artificiale generativa, lasciando impregiudicati i problemi relativi all'addestramento dei modelli, alla riproduzione delle opere e all'utilizzo di dataset protetti.

Il confronto evidenzia, pertanto, una netta divergenza metodologica. Da un lato, la CGUE sembra orientata a costruire un corpus di principi generali destinato a disciplinare in maniera organica i rapporti tra IA e diritto d'autore; dall'altro, la Corte Suprema statunitense mantiene un atteggiamento di autolimitazione del proprio potere discrezionale, self-restraint, limitandosi a riaffermare categorie tradizionali senza intervenire sui nuovi conflitti generati dall'evoluzione tecnologica.

 

L'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'amministrazione della giustizia costituisce un ulteriore settore nel quale emergono differenze significative tra il modello europeo e quello statunitense. In entrambi gli ordinamenti si riconosce il potenziale dell'IA quale strumento di supporto alle attività giudiziarie, ma permangono profonde preoccupazioni circa il rischio che decisioni automatizzate possano compromettere l'indipendenza del giudice, il diritto al giusto processo e la fiducia dei cittadini nella funzione giurisdizionale.

Nel contesto europeo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha adottato nel 2026 una Carta etica sull'utilizzo interno degli strumenti di intelligenza artificiale. Il documento ribadisce che l'IA può costituire un valido ausilio per attività quali la ricerca giurisprudenziale, la gestione documentale, la classificazione dei fascicoli, la traduzione automatica e l'analisi preliminare dei precedenti, ma non può mai sostituire il giudizio umano nell'adozione della decisione finale. Restano pertanto inderogabili i principi di indipendenza del giudice, motivazione della sentenza, imparzialità e responsabilità personale della funzione giurisdizionale.

Negli Stati Uniti manca invece una disciplina federale unitaria. L'utilizzo dell'IA da parte degli avvocati e dei giudici è regolato principalmente attraverso linee guida locali, ordini di servizio adottati dai singoli tribunali e applicazione delle norme deontologiche esistenti. La questione ha assunto particolare rilievo dopo alcuni episodi nei quali strumenti di IA generativa hanno prodotto riferimenti giurisprudenziali inesistenti, successivamente inseriti negli atti processuali.

L'esempio più noto è rappresentato dal caso Mata v. Avianca, (USA 2023), nel quale gli avvocati della parte attrice depositarono memorie contenenti numerosi precedenti giurisprudenziali completamente inventati dal sistema di intelligenza artificiale utilizzato per la ricerca. Il giudice federale irrogò sanzioni processuali, sottolineando che il ricorso a strumenti di IA non esonera il professionista dal dovere di verificare l'attendibilità delle fonti giuridiche e la correttezza delle argomentazioni presentate in giudizio.

Anche in questo settore la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ancora elaborato principi generali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. Il sistema continua pertanto ad evolversi attraverso decisioni dei giudici di merito e regolamenti locali, mentre l'ordinamento europeo sembra orientarsi verso una progressiva uniformazione dei criteri etici e organizzativi applicabili all'impiego dell'IA nel processo. Tale differenza conferma, ancora una volta, la tendenza dell'Unione europea a costruire un modello regolatorio unitario, contrapposto all'approccio maggiormente decentrato e sperimentale caratteristico dell'esperienza statunitense.

 

Decisioni automatizzate e tutela dei diritti individuali

Il tema delle decisioni automatizzate rappresenta uno degli ambiti nei quali emerge con maggiore evidenza la diversa concezione europea e statunitense della protezione dei diritti fondamentali nell'era dell'intelligenza artificiale. L'Unione europea considera l'utilizzo di sistemi algoritmici decisionali come una questione direttamente collegata alla dignità della persona, alla protezione dei dati personali e al principio di trasparenza amministrativa e contrattuale. Gli Stati Uniti, invece, affrontano prevalentemente il problema sotto il profilo della discriminazione o della tutela del consumatore, senza riconoscere un autonomo “diritto generale alla spiegazione” delle decisioni automatizzate.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha progressivamente costruito un articolato sistema di garanzie. Un primo tassello fondamentale è rappresentato dalla sentenza Schufa (C-634/21), nella quale la Corte ha affermato che la produzione automatizzata di un punteggio di affidabilità creditizia può integrare una decisione automatizzata vietata ai sensi dell'articolo 22 del GDPR quando tale punteggio incida in modo determinante sulla posizione giuridica dell'interessato.

Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza Dun & Bradstreet Austria (C-203/22). In questa decisione la Corte ha chiarito che il diritto dell'interessato ad ottenere "informazioni significative sulla logica utilizzata" non può essere soddisfatto mediante spiegazioni generiche o meramente descrittive del funzionamento dell'algoritmo. Al contrario, il titolare del trattamento deve fornire una spiegazione sufficientemente comprensibile da consentire al soggetto interessato di comprendere le ragioni della decisione, contestarne l'eventuale illegittimità e ottenere un effettivo controllo giurisdizionale.

La giurisprudenza europea, tuttavia, si trova oggi in una fase di ridefinizione. Nell'ambito del pacchetto di semplificazione normativa noto come AI Omnibus, è stata prospettata una revisione dell'articolo 22 GDPR finalizzata ad armonizzarne il contenuto con l'AI Act. Secondo numerosi osservatori, tale intervento potrebbe ridurre la portata del diritto alla spiegazione, privilegiando esigenze di semplificazione amministrativa e di competitività delle imprese rispetto alla massima tutela degli interessati. Si tratta di una tensione che evidenzia il difficile equilibrio tra promozione dell'innovazione tecnologica e salvaguardia dei diritti fondamentali.

Negli Stati Uniti manca un equivalente dell'articolo 22 GDPR. Non esiste, infatti, un diritto federale generale che attribuisca agli individui la facoltà di ottenere una spiegazione delle decisioni algoritmiche che li riguardano. Le tutele derivano da un mosaico di discipline settoriali, tra cui l'Equal Credit Opportunity Act, il Fair Credit Reporting Act e altre normative in materia bancaria, assicurativa e lavoristica, integrate dall'attività di vigilanza della Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e della Federal Trade Commission (FTC).

L'approccio americano resta dunque prevalentemente orientato alla prevenzione delle discriminazioni o delle pratiche commerciali scorrette, piuttosto che alla trasparenza algoritmica in quanto valore autonomo. La Corte Suprema non ha mai affrontato direttamente la questione se una decisione interamente automatizzata possa costituire, di per sé, una violazione di un diritto costituzionalmente garantito. Ne deriva un sistema nel quale la tutela dipende dal settore economico interessato e dalla presenza di specifiche disposizioni legislative, con un livello di protezione inevitabilmente meno uniforme rispetto a quello europeo.

 

Conclusioni

L'analisi comparata delle esperienze dell'Unione europea e degli Stati Uniti evidenzia l'emersione di due modelli regolatori profondamente differenti in materia di intelligenza artificiale, espressione di distinte concezioni del rapporto tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e ruolo delle istituzioni pubbliche. La divergenza non si limita alle tecniche normative adottate, ma investe il diverso modo di intendere la funzione del diritto nell'orientare lo sviluppo tecnologico e nel governarne i rischi.

Nel contesto europeo, il legislatore dell'Unione ha progressivamente delineato un paradigma fondato sulla regolazione preventiva del rischio, nel quale l'intelligenza artificiale è ricondotta entro un sistema articolato di obblighi, garanzie e controlli ex ante. Tale impostazione, oggi consacrata nell'adozione dell'AI Act, si inserisce nel più ampio processo di costruzione di un ordinamento digitale europeo caratterizzato dalla centralità della persona e dalla tutela dei diritti fondamentali. In questo quadro, la Corte di giustizia dell'Unione europea svolge un ruolo essenziale quale garante dell'effettività dei principi sanciti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, assicurando che l'impiego delle tecnologie algoritmiche sia compatibile con i valori della dignità umana, della non discriminazione, della trasparenza, della proporzionalità e della protezione dei dati personali. La funzione giurisdizionale assume, pertanto, una dimensione che non si esaurisce nella mera risoluzione delle controversie, ma contribuisce alla definizione di standard interpretativi destinati a orientare tanto l'attività dei legislatori quanto quella degli operatori economici.

Diversamente, l'esperienza statunitense continua a riflettere una concezione maggiormente improntata alla valorizzazione della libertà di iniziativa economica e dell'autoregolazione del mercato. In assenza di una disciplina federale organica sull'intelligenza artificiale, l'intervento normativo si presenta frammentario e fortemente settoriale, mentre la Corte Suprema mantiene un atteggiamento di sostanziale self-restraint, evitando, salvo casi eccezionali, di elaborare principi generali suscettibili di incidere su un settore caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica. Tale impostazione risponde all'esigenza di preservare gli spazi di innovazione e di rispettare il principio della separazione dei poteri, demandando al Congresso l'eventuale definizione di un quadro regolatorio complessivo. Tuttavia, questa scelta produce effetti non trascurabili sotto il profilo della certezza del diritto, determinando una crescente eterogeneità delle discipline applicabili nei diversi Stati federati e una conseguente disomogeneità nella tutela dei cittadini e degli operatori economici.

Le differenti opzioni regolatorie riflettono, in ultima analisi, due diverse concezioni della sovranità tecnologica. L'approccio europeo tende a considerare la regolazione come uno strumento imprescindibile per indirizzare l'innovazione verso finalità socialmente sostenibili e costituzionalmente compatibili, nella convinzione che la competitività economica non possa essere perseguita a discapito della protezione dei diritti fondamentali. Al contrario, il modello statunitense attribuisce priorità alla capacità del mercato di favorire lo sviluppo tecnologico, riservando al diritto una funzione prevalentemente correttiva, destinata a operare ex post in presenza di pregiudizi concreti e giuridicamente rilevanti.

Entrambi i modelli presentano, tuttavia, elementi di criticità. L'ordinamento europeo dovrà confrontarsi con il rischio che un eccesso di regolazione possa tradursi in un aggravio degli oneri di conformità, incidendo sulla capacità competitiva delle imprese europee e rallentando l'adozione delle innovazioni, soprattutto nei confronti degli operatori di minori dimensioni. Parallelamente, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi nella necessità di superare l'attuale assetto frammentario attraverso l'adozione di una disciplina federale maggiormente organica, capace di garantire livelli minimi uniformi di tutela e di ridurre le incertezze interpretative che iniziano a manifestarsi tanto nella prassi amministrativa quanto nella giurisprudenza.

Le evoluzioni più recenti dimostrano, infatti, che la crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori della giustizia, del lavoro, della sanità, del credito e della pubblica amministrazione rende sempre più difficile sostenere modelli regolatori fondati esclusivamente su interventi successivi al verificarsi del danno. La progressiva complessità dei sistemi algoritmici e il loro impatto sui diritti individuali richiedono strumenti giuridici capaci di coniugare certezza normativa, flessibilità regolatoria e tutela effettiva delle posizioni soggettive.

In prospettiva, la distanza tra i due ordinamenti appare destinata a permanere, almeno nel medio periodo, configurando non soltanto due differenti modelli di disciplina dell'intelligenza artificiale, ma due più ampie concezioni del costituzionalismo digitale. Da un lato, l'Unione europea propone un paradigma fondato sulla centralità della persona, sulla responsabilizzazione degli sviluppatori e sulla prevenzione del rischio; dall'altro, gli Stati Uniti continuano a privilegiare un modello orientato alla promozione dell'innovazione e della concorrenza, nel quale l'intervento pubblico assume carattere prevalentemente residuale. Il confronto tra queste due esperienze rappresenta, pertanto, uno degli snodi più significativi del dibattito contemporaneo sulla governance globale dell'intelligenza artificiale e costituisce un osservatorio privilegiato per comprendere le future traiettorie dell'evoluzione del diritto nell'era digitale.

Il confronto tra la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella della Corte Suprema degli Stati Uniti non può essere ricondotto a una mera differenza di soluzioni normative o giurisprudenziali, bensì evidenzia l'esistenza di due distinti paradigmi di governance dell'intelligenza artificiale. L'analisi comparata ha mostrato che le decisioni delle rispettive Corti riflettono differenti concezioni del rapporto tra potere pubblico, mercato e diritti fondamentali, contribuendo a delineare modelli di regolazione che rispondono a presupposti costituzionali e culturali profondamente diversi.

L'elemento di originalità del presente lavoro risiede, pertanto, nell'avere ricostruito tale divergenza attraverso una lettura integrata della produzione giurisprudenziale e dell'evoluzione normativa dei due ordinamenti, mettendo in luce come la funzione delle Corti non si esaurisca nell'interpretazione del diritto vigente, ma partecipi alla definizione degli equilibri istituzionali che governano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In questa prospettiva, il confronto tra i due sistemi assume un valore che trascende la dimensione comparatistica, offrendo strumenti interpretativi utili a comprendere le possibili traiettorie evolutive della regolazione dell'intelligenza artificiale e il ruolo che le giurisdizioni saranno chiamate a svolgere nella progressiva costruzione di un costituzionalismo digitale capace di coniugare innovazione tecnologica, certezza del diritto e tutela effettiva dei diritti fondamentali.