Flatland: il lavoro senza luogo e il patto di non concorrenza

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Flatland: il lavoro senza luogo e il patto di non concorrenza

 

Abstract: il patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c. costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l’autonomia contrattuale può incidere sulla libertà professionale del lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto; la recente giurisprudenza della Corte di cassazione richiama, con particolare intensità, i requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto e del limite territoriale, nonché la necessaria proporzionalità del corrispettivo rispetto al sacrificio imposto.

Il contributo esamina tali orientamenti alla luce della progressiva remotizzazione della prestazione lavorativa; la possibilità di lavorare senza una stabile collocazione fisica e di operare contemporaneamente su mercati territorialmente diversi rende infatti meno perspicua la tradizionale concezione geografica del limite di non concorrenza. L’indagine propone, pertanto, di spostare l’attenzione dal solo territorio alla concreta incidenza del patto sulla futura spendibilità della professionalità del lavoratore, individuando nella prevedibilità ex ante del sacrificio e nella sua proporzionalità i criteri attraverso cui verificare la legittimità del vincolo.

 

The non-compete agreement under Article 2125 of the Italian Civil Code is a contractual instrument capable of restricting an employee’s professional freedom after the termination of employment; recent Italian Supreme Court decisions have emphasised the need for the agreement’s subject matter and territorial scope to be sufficiently determined or determinable, while requiring the consideration paid to the employee to be proportionate to the professional restrictions imposed.

This article examines these developments in light of the increasing use of remote work; as professional activities become less tied to a specific physical workplace and may extend across several markets and territories, the traditional geographical notion of the non-compete restriction becomes increasingly difficult to apply. The analysis therefore suggests shifting the focus from territory alone to the actual impact of the covenant on the employee’s future ability to use his or her professional skills; ex ante foreseeability of the restriction and proportionality of the contractual sacrifice emerge as central criteria for assessing the validity of the covenant.

 

 Il problema: quando il lavoro perde un luogo

Il patto di non concorrenza appartiene, almeno apparentemente, ad una categoria contrattuale di agevole comprensione; il datore di lavoro, temendo che il proprio ex dipendente possa trasferire ad un concorrente conoscenze, relazioni commerciali o competenze acquisite nel rapporto, gli riconosce un corrispettivo affinché, per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto, si astenga da determinate attività.

La struttura dell’art. 2125 c.c. è nota: il patto deve risultare da atto scritto, deve prevedere un corrispettivo e deve essere circoscritto quanto all’oggetto, al tempo e al luogo. Proprio quest’ultimo requisito, tuttavia, sembra oggi destinato a confrontarsi con una trasformazione che il legislatore del codice civile non poteva prevedere, vale a dire la progressiva perdita di centralità del luogo fisico della prestazione lavorativa.

Il lavoratore può oggi prestare la propria attività da remoto, può seguire clienti distribuiti su territori diversi e può operare attraverso strumenti digitali senza che la sede fisica coincida con il mercato nel quale si svolge l’attività; ne deriva una domanda apparentemente semplice, ma giuridicamente non banale: che cosa significa delimitare territorialmente un patto di non concorrenza quando il lavoro, per sua stessa natura, non è più necessariamente legato ad un territorio?

La questione non riguarda soltanto lo smart working; la remotizzazione costituisce, piuttosto, il punto di emersione di un problema più generale, rappresentato dalla necessità che il lavoratore possa conoscere, al momento della stipulazione, l’effettiva misura del sacrificio che gli viene richiesto.

 L’art. 2125 c.c. e la funzione dei limiti

Il patto di non concorrenza rappresenta una deroga particolarmente significativa alla libertà professionale: non siamo infatti di fronte ad un semplice obbligo di riservatezza, poiché quest’ultimo impedisce la divulgazione o l’utilizzazione indebita di determinate informazioni, mentre il patto di non concorrenza può impedire al lavoratore di svolgere determinate attività lecite proprio perché potenzialmente concorrenziali.

Per questa ragione, il legislatore ha costruito l’art. 2125 c.c. come una disposizione caratterizzata da limiti precisi: oggetto, tempo e luogo non costituiscono meri elementi descrittivi del contratto, ma rappresentano i confini del sacrificio professionale.

La delimitazione temporale stabilisce per quanto tempo il lavoratore sarà vincolato, quella territoriale stabilisce dove il vincolo opera e quella relativa all’oggetto stabilisce quali attività gli saranno precluse; la validità del patto dipende dunque non soltanto dall’esistenza formale di tali elementi, ma dalla loro capacità di rendere concretamente comprensibile la portata dell’obbligazione assunta.

La Cassazione e la prevedibilità del vincolo

La giurisprudenza più recente offre, sotto questo profilo, una serie di indicazioni particolarmente significative: con l’ordinanza 19 aprile 2024, n. 10679, la Corte di cassazione ha affrontato il problema di una previsione che attribuiva al datore un potere unilaterale di incidere sul funzionamento del patto.

Il dato che emerge è essenziale: il contenuto del vincolo non può essere rimesso all’arbitrio di una delle parti in un momento successivo alla sua stipulazione, poiché il lavoratore deve poter conoscere il sacrificio cui si sottopone. Il principio assume una rilevanza ancora maggiore se lo si osserva dal punto di vista della funzione dell’art. 2125 c.c.; il patto deve delimitare la libertà professionale, non consegnarla ad un’incertezza futura.

La questione territoriale diviene particolarmente evidente nell’ordinanza 16 maggio 2025, n. 13048: la determinazione del territorio non può essere costruita in modo tale da consentire che l’estensione del divieto venga individuata successivamente, sulla base di circostanze rimesse alla disponibilità del datore. La dimensione territoriale deve essere, dunque, determinata o almeno determinabile secondo criteri già conoscibili al momento della conclusione dell’accordo: non è soltanto una questione di forma, ma una questione di prevedibilità.

Quando il territorio diventa troppo grande

Il problema emerge ancora più chiaramente nell’ordinanza 5 maggio 2025, n. 11765, nella quale la Corte ha posto in relazione l’estensione del vincolo con la concreta possibilità per il lavoratore di continuare ad esercitare la propria professionalità; è questo il passaggio che consente di superare una lettura meramente “geometrica” e fattuale dell’art. 2125 c.c.

Esemplificando, non basta chiedersi quanti chilometri comprenda il divieto; occorre domandarsi, invece, quale spazio professionale rimanga effettivamente al lavoratore. Un limite territoriale apparentemente preciso può infatti risultare, nella concreta situazione professionale dell’interessato, estremamente gravoso; la valutazione deve pertanto tenere insieme gli elementi del patto.

Quindi, un oggetto ampio, un territorio esteso e una durata significativa non sono elementi che debbano essere necessariamente considerati isolatamente, ma è la loro combinazione a poter determinare una compressione eccessiva della libertà professionale. Dunque, il patto deve essere letto come un sistema, e il sistema deve lasciare al lavoratore uno spazio professionale reale.

Il corrispettivo come misura del sacrificio

La stessa logica emerge con riguardo al corrispettivo: le ordinanze 8 aprile 2025, nn. 9256 e 9258, hanno ribadito la necessità che il corrispettivo sia determinato o determinabile e che non risulti meramente simbolico o manifestamente iniquo rispetto al sacrificio imposto.

Il corrispettivo non costituisce quindi una sorta di prezzo astratto della rinuncia, ma deve essere posto in relazione con la concreta compressione della capacità professionale. La questione è particolarmente importante, perché il lavoratore non rinuncia semplicemente ad una condotta, ma rinuncia, per un periodo determinato, alla possibilità di utilizzare la propria professionalità in una parte del mercato.

Allora, il compenso deve essere valutato anche alla luce di ciò che il lavoratore non potrà fare; è la stessa logica che collega corrispettivo, oggetto, territorio e durata, sicché non esiste una valutazione realmente isolata di ciascun elemento.

La professionalità come bene giuridico implicato

Da questa prospettiva emerge un dato che merita di essere posto al centro dell’analisi: il bene che il patto di non concorrenza rischia di comprimere non è soltanto la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro, ma la spendibilità della professionalità.

Difatti, il lavoratore porta con sé competenze, esperienza, qualificazioni, relazioni e capacità che costituiscono il risultato della propria storia professionale; un patto eccessivamente esteso può dunque produrre un effetto singolare, poiché il lavoratore rimane formalmente libero, ma incontra difficoltà concrete nell’utilizzare proprio quelle competenze che rappresentano il suo principale patrimonio professionale.

È  in questo punto che la disciplina dell’art. 2125 c.c. incontra la trasformazione contemporanea del lavoro; la questione non è più soltanto quella di impedire un'attività concorrenziale, ma quella di verificare se il vincolo contrattuale finisca per incidere sulla possibilità stessa del lavoratore di mettere a frutto la propria esperienza.

La remotizzazione e la crisi del paradigma geografico

Il lavoro da remoto rende evidente il problema: nel modello tradizionale, sede del datore, luogo della prestazione e mercato di riferimento potevano essere sostanzialmente coincidenti. Un lavoratore operava in una determinata città, per un’impresa stabilita in quella città, servendo clienti localizzati nello stesso territorio o in un’area facilmente delimitabile.

La tecnologia ha progressivamente separato queste tre dimensioni: il lavoratore può abitare in una regione, essere assunto da un’impresa con sede in un’altra, lavorare attraverso una piattaforma digitale e servire clienti distribuiti in più Paesi.

Oggi, il luogo della prestazione non coincide necessariamente con il luogo della concorrenza, e il luogo della concorrenza può non coincidere con il luogo in cui il datore esercita fisicamente la propria attività; ne deriva, quindi, che una clausola territoriale costruita secondo criteri tradizionali rischia di perdere progressivamente la propria capacità descrittiva.

Ciò non significa che il requisito del luogo sia diventato irrilevante; significa, piuttosto, che occorre individuare con maggiore precisione quale sia il territorio economicamente e professionalmente rilevante. Se il territorio è chiamato a delimitare il sacrificio imposto al lavoratore, esso deve infatti essere rapportato alla concreta realtà nella quale la prestazione e la concorrenza si sviluppano.

Dal territorio alla sfera professionale

È qui che può essere formulata una proposta interpretativa; la progressiva remotizzazione del lavoro suggerisce di affiancare alla tradizionale nozione geografica di territorio una valutazione della sfera professionale concretamente incisa dal patto.

A tal riguardo, non si tratta di sostituire il requisito territoriale previsto dall’art. 2125 c.c., ma di comprenderne la funzione: se il territorio è uno strumento per delimitare il sacrificio, la sua interpretazione non può prescindere dalla realtà economica nella quale la professionalità del lavoratore viene esercitata.

Un divieto limitato ad una determinata regione può essere enorme per un lavoratore che opera esclusivamente su quel mercato, mentre lo stesso divieto può essere irrilevante per chi opera su un mercato globale: la valutazione della proporzionalità non può quindi arrestarsi alla cartografia.

La geografia del contratto deve essere confrontata con la geografia effettiva della professionalità; quanto più queste due dimensioni divergono, tanto maggiore diventa l’esigenza di verificare se il limite territoriale costituisca realmente una delimitazione della concorrenza oppure finisca per tradursi in una compressione sproporzionata della libertà professionale.

Il principio di prevedibilità

Le pronunce considerate consentono, a mio avviso, di individuare un filo conduttore comune: si tratta del principio della prevedibilità ex ante del sacrificio.

Al momento della sottoscrizione, il lavoratore deve poter comprendere quale attività non potrà svolgere, per quanto tempo, in quale ambito territoriale e a fronte di quale compenso, potendo così valutare la reale incidenza del vincolo sulla possibilità futura di utilizzare la propria professionalità.

Ciò non significa pretendere dalle parti una previsione analitica di ogni possibile evoluzione del mercato; significa, piuttosto, impedire che l’incertezza del futuro divenga uno strumento attraverso il quale ampliare unilateralmente il vincolo.

La previsione contrattuale deve quindi essere sufficientemente precisa da consentire al lavoratore di assumere una decisione consapevole; in altri termini, la libertà contrattuale presuppone che sia conoscibile ciò cui si rinuncia.

È proprio questa esigenza di prevedibilità a consentire di leggere unitariamente le diverse questioni affrontate dalla giurisprudenza: la determinazione del territorio, la congruità del corrispettivo, l’ampiezza dell’oggetto e la durata del vincolo concorrono infatti a definire un unico dato sostanziale, vale a dire la misura della libertà professionale che rimane concretamente disponibile al lavoratore dopo la cessazione del rapporto.

Un'embricazione inevitabile: lo sviamento della clientela

Il problema della delimitazione del patto di non concorrenza può essere ulteriormente precisato ponendolo in relazione con una fattispecie diversa, ma ad esso contigua, quale quella della concorrenza sleale per sviamento della clientela: proprio questo confronto consente, infatti, di comprendere meglio quali siano i confini entro i quali l'ordinamento può legittimamente comprimere la libertà professionale dell'ex lavoratore dipendente.

Il semplice passaggio di clienti dal precedente al nuovo imprenditore non costituisce, di per sé, un illecito concorrenziale; la concorrenza implica fisiologicamente che un'impresa possa conquistare clienti precedentemente acquisiti da un concorrente, sicché ciò che l'art. 2598 c.c. vieta non è il risultato economico dello spostamento della clientela, bensì l'utilizzazione di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. La giurisprudenza ha pertanto più volte chiarito che il mero trasferimento della clientela non è sufficiente a configurare uno sviamento illecito, occorrendo invece l'individuazione di una condotta concretamente connotata da slealtà.

La distinzione assume particolare rilievo quando la vicenda coinvolga un ex dipendente; quest'ultimo, infatti, non esce dal rapporto di lavoro privo della propria esperienza professionale, ma porta con sé competenze, conoscenze, capacità relazionali e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, il patrimonio professionale che ha progressivamente costruito nel corso della propria attività. Non ogni utilizzazione di tale patrimonio può quindi essere trasformata in un illecito di sviamento della clientela; invece, diverso è il caso in cui l'ex dipendente utilizzi informazioni riservate, dati acquisiti in violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore oppure ponga in essere condotte specificamente e sistematicamente orientate alla sottrazione della clientela mediante modalità contrarie alla correttezza professionale.

La questione consente così di distinguere due piani che, nella pratica, rischiano talvolta di essere sovrapposti; da un lato vi è il patto di non concorrenza, attraverso il quale il lavoratore assume volontariamente un vincolo ulteriore rispetto agli obblighi che normalmente sopravvivono alla cessazione del rapporto, dall'altro vi è il divieto generale di concorrenza sleale, che opera indipendentemente dall'esistenza di un patto e che colpisce le modalità illecite attraverso le quali viene esercitata l'attività concorrenziale.

La differenza non è meramente classificatoria: essa incide direttamente sulla misura della tutela che il precedente datore di lavoro può pretendere. Se il datore intende impedire all'ex dipendente lo svolgimento di determinate attività lecite, deve infatti fare ricorso ad un patto conforme ai requisiti dell'art. 2125 c.c., il quale dovrà essere determinato, temporalmente e territorialmente delimitato e sorretto da un corrispettivo adeguato; non potrebbe invece ottenere, attraverso la qualificazione della condotta come sviamento della clientela, un divieto professionale più ampio di quello validamente pattuito.

In questa prospettiva, il rapporto tra l'art. 2125 e l'art. 2598 c.c. diventa particolarmente significativo: il primo disciplina una limitazione convenzionale della libertà professionale futura, il secondo pone un limite generale all'esercizio scorretto della libertà di concorrenza. Nel primo caso, l'ordinamento esige che il sacrificio sia preventivamente conoscibile e proporzionato; nel secondo, invece, la valutazione si concentra sulle modalità concretamente utilizzate nell'esercizio dell'attività concorrenziale.

La distinzione assume ulteriore rilievo nell'economia digitale e nella progressiva remotizzazione del lavoro: quando il rapporto con la clientela può essere mantenuto attraverso strumenti telematici e quando il lavoratore può operare per un'impresa situata in un territorio diverso da quello nel quale egli materialmente si trova, la mera continuità delle relazioni professionali diviene un elemento ancora meno idoneo, di per sé, a dimostrare uno sviamento illecito.

Anche qui, la clientela, pertanto, non può essere concepita come una sorta di proprietà del precedente datore di lavoro; ciò che l'ordinamento protegge è l'investimento imprenditoriale nei limiti in cui esso venga aggredito mediante strumenti contrari alla correttezza professionale, mentre la fisiologica capacità dell'ex lavoratore di utilizzare la propria esperienza e di sviluppare nuove relazioni professionali non può essere cancellata attraverso una nozione eccessivamente estesa di sviamento.

È proprio in questo punto che le due discipline tornano ad incontrarsi: il patto di non concorrenza rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti possono delimitare preventivamente alcune attività future del lavoratore, mentre la disciplina della concorrenza sleale impedisce che la libertà di competere venga esercitata attraverso modalità illecite. In entrambi i casi, tuttavia, il sistema non sembra autorizzare una compressione indistinta della libertà professionale; il limite deve essere individuato con precisione, perché proteggere l'impresa non significa rendere inutilizzabile la professionalità di chi, cessato il rapporto, torna sul mercato.

Una soluzione operativa: delimitare la concorrenza, non il futuro professionale

Se la giurisprudenza più recente conduce a valorizzare determinatezza, prevedibilità e proporzionalità del vincolo, la conseguenza non può essere soltanto quella di dichiarare invalide le clausole eccessivamente ampie; occorre individuare anche un criterio operativo attraverso il quale costruire, già al momento della stipulazione, un patto compatibile con l’art. 2125 c.c.

Nel lavoro remotizzato, infatti, la semplice indicazione geografica rischia di non essere più sufficiente. Una clausola che vieti al lavoratore di operare «in Italia», o addirittura «in Europa», può apparire formalmente determinata, ma non per questo essere realmente comprensibile nella sua incidenza sulla futura attività professionale. Il problema non è soltanto stabilire dove il lavoratore non potrà lavorare, ma individuare quale attività gli sarà effettivamente preclusa e quale spazio professionale rimarrà invece disponibile.

Una soluzione operativa potrebbe pertanto essere costruita attraverso una delimitazione cumulativa del vincolo, nella quale territorio, attività, clientela e durata siano individuati in modo coordinato. Il patto dovrebbe anzitutto descrivere con sufficiente precisione l'attività concorrente vietata, evitando formule generiche riferite all'intero “settore” o a qualsiasi attività anche solo astrattamente riconducibile a quello dell'impresa; dovrebbe poi individuare il mercato o la categoria di clienti rispetto ai quali sussiste l'interesse datoriale alla protezione, indicando infine il territorio soltanto nella misura in cui esso conservi una concreta funzione selettiva.

In questa prospettiva, una clausola potrebbe essere strutturata non semplicemente come un divieto di lavorare “per imprese concorrenti nel territorio nazionale”, ma come il divieto, per un determinato periodo, di svolgere specifiche funzioni professionali, previamente individuate, per operatori economici che competano effettivamente con il datore in un determinato mercato e nei confronti di una determinata clientela. Il territorio diventerebbe così uno degli elementi della delimitazione, non il suo unico criterio.

Anche il corrispettivo dovrebbe essere determinato secondo la medesima logica. Non sarebbe sufficiente stabilire una somma fissa apparentemente autonoma dal contenuto del divieto; la remunerazione dovrebbe essere valutata in rapporto alla durata, all'estensione dell'attività vietata e alla concreta possibilità per il lavoratore di ricollocarsi utilizzando le proprie competenze. Quanto maggiore è la compressione della professionalità, tanto più intensa dovrà essere la giustificazione economica del sacrificio.

Il contratto potrebbe inoltre prevedere una clausola di riesame, purché essa non attribuisca al datore un potere arbitrario di ampliare unilateralmente il divieto. La necessità di adeguare il patto all'evoluzione del mercato non può infatti tradursi nella possibilità di modificare successivamente l'oggetto della rinuncia del lavoratore: eventuali modifiche sostanziali dovrebbero essere oggetto di un nuovo accordo e di una nuova valutazione del corrispettivo.

La soluzione appare particolarmente importante per le prestazioni integralmente o prevalentemente da remoto. In tali rapporti, il contratto dovrebbe indicare non soltanto la sede dell'impresa, ma la sfera economica e professionale rispetto alla quale l'interesse datoriale viene protetto. La geografia del contratto deve essere confrontata con la geografia effettiva della professionalità: se il lavoratore può operare contemporaneamente da Firenze, per un'impresa con sede a Milano e con clienti distribuiti in più Stati, il riferimento alla sola sede del datore rischia di descrivere assai poco del mercato nel quale egli potrà concretamente spendere le proprie competenze.

Ne deriva un criterio semplice, ma potenzialmente decisivo: il patto dovrebbe essere redatto partendo dal sacrificio professionale che si intende imporre e non dal territorio che si intende vietare. Una volta individuata la specifica attività che costituisce il rischio concorrenziale, il territorio potrà essere utilizzato per circoscriverla; non dovrebbe invece diventare uno strumento per trasformare un interesse datoriale specifico in una generale indisponibilità della professionalità del lavoratore.

La prospettiva consente anche di prevenire il contenzioso. Un patto costruito secondo questi criteri rende infatti verificabile, già al momento della sua sottoscrizione, il rapporto tra interesse dell'impresa, sacrificio del lavoratore e corrispettivo pattuito. Ed è proprio questa verificabilità ex ante che sembra rappresentare il punto di convergenza degli orientamenti più recenti della Cassazione: non impedire all'autonomia privata di limitare temporaneamente la libertà professionale, ma impedire che tale limitazione divenga indeterminata, imprevedibile o sproporzionata.

La vera soluzione operativa, dunque, non consiste nell'abbandonare il limite territoriale; consiste nel ricondurlo alla sua funzione. Il territorio deve delimitare una concorrenza concretamente individuata, non definire in modo astratto il futuro lavorativo di una persona.

 Conclusioni: il diritto di lavorare domani

Il patto di non concorrenza nasce da un'esigenza comprensibile, vale a dire la protezione dell'impresa dal rischio che l'ex lavoratore trasferisca ad un concorrente conoscenze, competenze o relazioni acquisite nel rapporto; tale protezione, tuttavia, non può tradursi nella neutralizzazione della professionalità del lavoratore, diventando in via fattuale una sorta di ergastolo ostativo.

La giurisprudenza più recente si muove proprio lungo questa linea: determinatezza, determinabilità, proporzionalità e congruità del corrispettivo non costituiscono requisiti isolati, ma strumenti attraverso i quali l'ordinamento misura quanto possa essere compressa la libertà del lavoratore di tornare professionalmente libero.

La remotizzazione aggiunge a questo quadro un elemento destinato ad assumere crescente importanza: quando il lavoro perde il proprio luogo fisico e la prestazione può essere resa indifferentemente da territori diversi, il limite territoriale non può essere costruito mediante formule meramente convenzionali, incapaci di rappresentare la concreta realtà professionale ed economica nella quale il lavoratore opera.

Il territorio non perde, dunque, necessariamente significato; è piuttosto la sua funzione a dover essere ripensata, affinché continui ad operare come limite effettivo e non divenga, attraverso formule elastiche o riferimenti dinamici, uno strumento di espansione indefinita del divieto.

Quanto più il lavoratore è mobile, digitale e potenzialmente inserito in mercati diversi, tanto maggiore deve essere la precisione con cui il contratto individua l'area professionale che viene temporaneamente sottratta alla sua disponibilità; la remotizzazione, sotto questo profilo, non elimina l'art. 2125 c.c., ma sembra renderne ancora più esigente l'applicazione.

Il vero interrogativo, allora, non è più soltanto dove il lavoratore non potrà lavorare; occorre chiedersi quanto della sua professionalità gli resterà concretamente possibile utilizzare.

È forse questo il punto nel quale il vecchio art. 2125 c.c. incontra il nuovo lavoro; il lavoratore può ormai lavorare senza una sede stabile, ma il suo patto di non concorrenza deve ancora avere dei confini, e quei confini devono essere conoscibili prima che il sacrificio cominci.