Y10 e la gente che piace
Y10 e la gente che piace
Una dimostrazione per assurdo tra proprietà industriale, origine e identità commerciale
Abstract
La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, ha introdotto, all'art. 7, una disciplina speciale relativa ai marchi di particolare interesse e valenza nazionale che risultino non utilizzati o destinati a cessare la propria attività produttiva. La disciplina, attuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non attribuisce allo Stato un generale potere di espropriazione dei marchi storici appartenenti a soggetti privati, ma prevede specifiche procedure collegate, tra l'altro, alla cessazione dell'attività e all'accertamento della decadenza per non uso.
Muovendo da tale premessa, il contributo sviluppa una dimostrazione per assurdo: supponendo che l'attuale titolare del marchio Autobianchi decida di cederlo ad un'impresa cinese, quale sarebbe il regime giuridico dell'operazione? Il modello di riferimento è rappresentato dalla vicenda MG, marchio automobilistico britannico divenuto di proprietà cinese e successivamente rilanciato attraverso la valorizzazione dell' heritage nazionale.
L'analisi distingue, quindi, la titolarità del marchio dalla nazionalità del titolare, l'identità storica del brand dall'origine geografica del prodotto e la libertà di trasferimento del diritto di proprietà industriale dai limiti derivanti dalla disciplina europea e nazionale sull'origine, sulla pubblicità e sulla tutela del consumatore.
La questione conclusiva è volutamente posta in termini problematici: se un'impresa cinese acquistasse Autobianchi, fino a quale punto potrebbe legittimamente valorizzarne l'italianità storica e commerciale senza trasformare tale heritage in una rappresentazione ingannevole dell'origine del prodotto?
Law No. 206 of 27 December 2023, concerning the enhancement, promotion and protection of Made in Italy, introduced, in Article 7, a specific framework concerning trademarks of particular national interest and significance which are no longer used or are connected with the cessation of productive activity. The framework, implemented by the Ministry of Enterprises and Made in Italy, does not grant the State a general power to expropriate historical trademarks owned by private entities. Rather, it establishes specific procedures linked, inter alia, to the cessation of business activity and to the ascertainment of trademark revocation for non-use.
Against this background, the article develops a reductio ad absurdum: assuming that the current owner of the Autobianchi trademark decided to transfer it to a Chinese company, what would be the legal consequences? The principal comparative model is MG, the historic British automotive brand which became Chinese-owned and was subsequently relaunched by exploiting its British heritage.
The analysis distinguishes trademark ownership from the nationality of the owner, the historical identity of a brand from the geographical origin of the product, and the transferability of industrial property rights from the restrictions imposed by European and Italian rules on origin, commercial communication and consumer protection.
The final question is deliberately framed as a legal problem: if a Chinese company acquired Autobianchi, to what extent could it legitimately exploit the brand's historical Italian identity without turning such heritage into a misleading representation of the product's origin
La legge sul Made in Italy e l'art. 7 della legge n. 206/2023
In via di premessa, si ricorda che la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy», ha introdotto una disciplina specifica volta a preservare e valorizzare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
L'art. 7 assume, in tale prospettiva, una funzione peculiare. Esso non configura un generale potere dello Stato di acquisire i marchi storici appartenenti a imprese private, né consente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di disporre liberamente di qualsiasi marchio di origine italiana.
La disposizione opera invece in presenza di presupposti determinati.
Una prima ipotesi riguarda l'impresa titolare o licenziataria di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale che intenda cessare definitivamente l'attività connessa alla produzione del prodotto contraddistinto dal marchio.
Una seconda ipotesi riguarda i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni. In tale situazione il Ministero può individuare il marchio e promuovere la procedura prevista dalla disciplina, ma l'acquisizione pubblica non deriva automaticamente dal semplice mancato uso: occorre l'accertamento della decadenza del marchio per non uso secondo la disciplina della proprietà industriale.
Solo a seguito della relativa procedura il Ministero può procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio a proprio nome, secondo le condizioni previste dall'art. 7.
La ratio della disposizione è dunque quella di evitare che marchi dotati di particolare valore nazionale vengano definitivamente dispersi o abbandonati, favorendone il riutilizzo nell'ambito di nuovi progetti produttivi.
Lo stesso meccanismo assume inoltre una particolare rilevanza rispetto agli investimenti esteri: la disciplina consente infatti di mettere il marchio a disposizione di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire nel territorio nazionale attività produttive precedentemente svolte all'estero.
Ne deriva una prima distinzione essenziale: lo Stato può intervenire, alle condizioni stabilite dalla legge, su determinati marchi storici divenuti inattivi ma non risulta essere il proprietario dei marchi storici italiani e non può sottrarli liberamente al loro attuale titolare.
Questa distinzione è decisiva per il caso Autobianchi. Difatti, la questione primaria non è se lo Stato italiano possa «vendere» Autobianchi ad un soggetto cinese.
A questo punto, occorre preliminarmente stabilire chi sia titolare del diritto sul marchio e chi, conseguentemente, possa disporne mediante cessione o licenza.
Ed è da qui che prende avvio la nostra dimostrazione per assurdo.
il paradosso: se Autobianchi diventasse cinese?
Immaginiamo, per ipotesi, che l'attuale titolare del marchio Autobianchi decida di trasferirne la proprietà ad un'impresa automobilistica cinese.
Non si ipotizza, dunque, la vendita della storica società Autobianchi, né la cessione di una fabbrica italiana, né il trasferimento di una società del gruppo Stellantis.
L'oggetto dell'operazione consiste, invece, nel marchio Autobianchi.
La domanda sorge, allora, spontanea: può un marchio nato nella storia industriale italiana, legato a Bianchi, Fiat e Pirelli e successivamente incorporato nel patrimonio industriale Fiat, diventare di proprietà di un'impresa cinese?
Tale ipotesi non appare, giuridicamente, assurda: anzi, questa ipotesi consente di verificare, passo dopo passo, quali elementi dell'identità di un marchio appartengano al diritto di proprietà industriale, quali alla sua storia e quali, invece, siano sottoposti alle regole sull'origine del prodotto e sulla comunicazione commerciale.
Presupposto: Stellantis vende il marchio
Autobianchi nasce nel 1955 come società autonoma, costituita dall'iniziativa congiunta di Bianchi, Fiat e Pirelli. Non nasce quindi formalmente come semplice divisione Fiat.
La sua storia societaria cambia nel 1968, quando Autobianchi viene incorporata da Fiat, entrando stabilmente nel patrimonio industriale del gruppo.
La successiva evoluzione societaria (Fiat, FCA e quindi Stellantis) conduce all'attuale assetto proprietario.
Da ciò discende una precisazione terminologica fondamentale: non sarebbe corretto parlare della “Fiat che vende Autobianchi” come se Fiat fosse ancora il soggetto giuridico originario titolare del marchio.
L'eventuale cessione, invece, dovrebbe essere compiuta dall'attuale titolare del diritto di proprietà industriale.
Difatti, lo Stato italiano, salvo l'attivazione delle specifiche procedure previste dall'art. 7 della legge n. 206/2023 in presenza dei relativi presupposti, non è il soggetto che dispone del marchio.
La nostra ipotesi, pertanto, è questa: l'attuale titolare privato del marchio Autobianchi decide di trasferirlo volontariamente ad un'impresa cinese.
Stiamo configurando una cessione di proprietà industriale, non una cessione di sovranità nazionale sul patrimonio automobilistico italiano.
Dimostrazione per assurdo: il modello MG
Per comprendere la portata dell'ipotesi Autobianchi, occorre osservare un precedente reale: MG.
Il marchio MG appartiene alla storia automobilistica britannica. La sua vicenda societaria ha tuttavia condotto alla proprietà cinese e alla successiva integrazione nel gruppo SAIC. Il passaggio, però, non ha cancellato la storia del marchio. Al contrario, la British heritage è divenuta uno degli elementi utilizzati per la sua valorizzazione commerciale. Il modello economico può essere così rappresentato nei seguenti passaggi:
“marchio storico nazionale → acquisizione straniera → nuova proprietà → nuova produzione → conservazione dell'heritage → sfruttamento commerciale della reputazione storica”.
La prova per assurdo consiste, allora, nell'applicare lo stesso schema ad Autobianchi.
Supponiamo che una società cinese acquisti il marchio. Essa potrebbe conservare il nome, il logo e l'immaginario storico; potrebbe sviluppare nuovi modelli; potrebbe produrli in Cina; potrebbe venderli sul mercato europeo; potrebbe mantenere attività di design o ricerca in Italia. L'operazione non sarebbe, per ciò solo, incompatibile con la natura del diritto di marchio.
Dunque, la vera questione non sarebbe la “sinitas” del proprietario, ma il modo in cui il nuovo proprietario utilizzerebbe l'identità storica italiana del brand.
Proprietà, oggetto dell'acquisto e utilizzazione del marchio
La dimostrazione impone tre domande.
I. Può la Cina, tramite partecipate automobilistiche, acquistare il marchio Autobianchi?
In linea di principio, sì. La proprietà di un marchio non è necessariamente legata alla nazionalità del suo titolare. Un diritto di proprietà industriale,infatti, può essere trasferito ad un soggetto straniero secondo le regole applicabili alla cessione. Quindi, la nazionalità italiana del marchio, intesa come sua origine storica, non costituisce di per sé un vincolo perpetuo alla nazionalità del proprietario.
II. Che cosa acquisterebbe realmente il soggetto cinese?
Non acquisterebbe «l'Italianità».Acquisterebbe il diritto sul segno distintivo AUTOBIANCHI, con il relativo valore commerciale e, nei limiti riconosciuti dall'ordinamento, la reputazione associata al marchio.
La storia del marchio, tuttavia, non coincide automaticamente con l'origine geografica dei singoli prodotti commercializzati in futuro.
Questa distinzione diviene ora essenziale: Heritage, titolarità e origine sono tre concetti differenti.
III. Come potrebbe utilizzarlo?
Potrebbe, in linea generale, utilizzarlo per identificare i propri prodotti e servizi nelle classi per le quali il diritto fosse valido. Potrebbe inoltre valorizzare la storia del marchio. Potrebbe infine raccontare la nascita italiana di Autobianchi, la sua relazione con Bianchi, Fiat e Pirelli, la A112, la Primula e la Y10.
Ma l'utilizzazione commerciale del patrimonio storico incontrerebbe, una volta entrati nel mercato europeo, un limite fondamentale: non confondere la storia italiana del marchio con l'origine geografica del prodotto attualmente venduto.
Marchio, origine, produzione e mercato europeo
A questo punto la questione del marchio incontra il diritto dell'Unione europea.
Il primo riferimento è il Regolamento (UE) n. 952/2013, recante il Codice doganale dell'Unione.
L'art. 60, paragrafo 2, stabilisce il criterio dell'origine per le merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi: rileva il Paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina doganale. Ne deriva una distinzione fondamentale:
il titolare del marchio non determina, con la propria nazionalità, l'origine doganale del prodotto. Esemplifichiamo : un marchio italiano può essere di proprietà cinese; un'automobile recante un marchio italiano può essere prodotta in Cina; una società cinese può commercializzare in Europa un'automobile recante un marchio di origine storicamente italiana. Tuttavia, l'origine doganale della vettura deve essere determinata secondo le autonome regole dell'Unione.
A questo livello ,si affianca la disciplina italiana dell'art. 4, commi 49 e 49-bis, della legge n. 350/2003, relativa alle indicazioni di provenienza e origine e all'utilizzazione fallace o fuorviante di marchi ed altri elementi idonei a far ritenere italiana la provenienza del prodotto.
Entra quindi in gioco anche l'art. 517 c.p., relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché la disciplina del Codice del consumo sulle pratiche commerciali ingannevoli.
La questione dell'origine, dunque, non elimina il diritto del nuovo proprietario cinese di utilizzare Autobianchi. Ne delimita, però, le modalità di comunicazione commerciale. A ciò si aggiunge la normativa europea sull'omologazione dei veicoli, in particolare il Regolamento (UE) 2018/858.
Un veicolo prodotto in Cina può essere immesso sul mercato dell'Unione se rispetta le condizioni previste dal diritto europeo in materia di omologazione e vigilanza del mercato. Ancora una volta:
omologazione, proprietà del marchio e origine doganale sono piani diversi.
Acquistato il marchio, può la Cina vantare l'italianità di Autobianchi?
È qui che la dimostrazione per assurdo giunge al suo punto conclusivo.Supponiamo che il soggetto cinese abbia acquistato legittimamente il marchio.Potrà dire allora:
“Autobianchi è un marchio storico italiano”?
La risposta appare affermativa, perché si tratta della storia del segno. Potrà raccontarne la nascita italiana? Potrà valorizzare la A112, la Primula, la Y10 e il rapporto storico con Fiat? Potrà utilizzare l'espressione Italian heritage, se impiegata per descrivere correttamente la storia del marchio? Le risposte sono tutte positive, ma la questione cambia quando dall'identità storica del brand si passa all'origine del prodotto.
Qui la domanda non sarà più: “Autobianchi è italiana?”, bensì: “Questa specifica automobile Autobianchi è italiana?”
E la risposta non potrà essere ricavata, su questo piano, dalla nazionalità del proprietario del marchio, né dalla storia del brand, né dal suo logo. Dovrà essere verificata, invece, secondo le regole europee sull'origine e secondo la disciplina nazionale ed europea posta a tutela del consumatore.
È dunque possibile concepire una Autobianchi di proprietà cinese, progettata anche in Italia, prodotta in Cina e venduta in Europa come marchio di heritage italiano; il problema giuridico nasce soltanto quando l'heritage viene trasformato in una rappresentazione dell'origine produttiva che non corrisponde alla realtà giuridicamente rilevante.
Ed è proprio questa distinzione -tra marchio italiano, proprietario cinese, heritage italiano e prodotto di origine eventualmente cinese- a rendere il caso Autobianchi particolarmente significativo. La dimostrazione per assurdo conduce così ad una conclusione paradossale (ma solo in apparenza): la Cina potrebbe acquistare Autobianchi senza acquistare il “valore Italia”;potrebbe conservare l'italianità storica del marchio senza trasformarla automaticamente in italianità produttiva del veicolo. In conclusione, il confine fra i piani costituisce la vera questione giuridica.