Il decoro a processo

Cass. civ., sez. II, ord. 20 luglio 2025, n. 20297: quando il regolamento condominiale può essere più severo del codice civile
diritti negati
Ph. Luca Martini / diritti negati

Il decoro a processo

Cass. civ., sez. II, ord. 20 luglio 2025, n. 20297: quando il regolamento condominiale può essere più severo del codice civile

 

Il decoro architettonico è una nozione che, nel condominio, vive su due piani diversi. Da un lato vi è il limite posto direttamente dalla legge, attraverso gli artt. 1120 e 1122 c.c.; dall'altro può intervenire l'autonomia privata, attribuendo al regolamento condominiale una funzione ulteriormente conformativa dell'aspetto dell'edificio. È proprio sul rapporto tra questi due piani che si concentra l'ordinanza della Corte di cassazione, sez. II, 20 luglio 2025, n. 20297, la quale riconosce al regolamento di natura contrattuale la possibilità di definire il limite del decoro architettonico in termini più rigorosi rispetto alla nozione normativa. La questione, dunque, non è soltanto che cosa sia il decoro architettonico, ma chi possa stabilirne il perimetro; e soprattutto fino a che punto una disciplina regolamentare possa incidere sulla libertà del singolo condomino di modificare o utilizzare la propria proprietà e le parti comuni.

Architectural decorum in condominium law operates on two different levels. On the one hand, it constitutes a statutory limitation arising from Articles 1120 and 1122 of the Italian Civil Code; on the other hand, private autonomy may confer upon condominium regulations a further role in defining and protecting the architectural appearance of the building. This relationship between statutory rules and contractual regulation lies at the heart of the Italian Supreme Court's decision, Civil Section II, Order No. 20297 of 20 July 2025, which recognizes that a contractual condominium regulation may define the limits of architectural decorum more strictly than the statutory notion.

The issue, therefore, is not merely what architectural decorum means, but who is entitled to define its boundaries; and, above all, to what extent a condominium regulation may restrict an individual owner's freedom to alter or use his or her private property and the common parts of the building.

Parole chiave: decoro architettonico; condominio; regolamento condominiale; regolamento contrattuale; autonomia privata; proprietà esclusiva; art. 1120 c.c.; art. 1122 c.c.; condominium regulations; contractual regulations; private autonomy; individual property.

Il codice civile e il regolamento: due diverse misure del decoro

L'art. 1120, quarto comma, c.c. individua nel decoro architettonico uno dei limiti alle innovazioni condominiali; l'art. 1122 c.c., a sua volta, impedisce al condomino di eseguire nella propria unità immobiliare o nelle parti destinate all'uso individuale opere che determinino un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio. La tutela legale costituisce quindi un limite generale all'attività del singolo.

La Cassazione n. 20297/2025 affronta però un problema ulteriore: se i condomini, attraverso un regolamento avente natura contrattuale, abbiano scelto di proteggere l'edificio secondo un criterio ancora più rigoroso.

La risposta è positiva, giacchè le disposizioni regolamentari di natura contrattuale, in quanto predisposte dall'originario unico proprietario e accettate nei singoli atti di acquisto, oppure approvate all'unanimità dai condomini, possono derogare alla disciplina legale o integrarla; possono quindi introdurre limitazioni ai diritti dei condomini, tanto sulle parti comuni quanto sul contenuto del diritto di proprietà esclusiva.

Il punto è di particolare rilievo, perché impedisce di leggere il regolamento come una semplice raccolta di norme organizzative del condominio. Quando ha natura contrattuale, esso può diventare anche lo strumento attraverso il quale i proprietari hanno preventivamente definito il modo nel quale l'edificio deve conservarsi nel tempo.

Il decoro regolamentare può essere più rigoroso di quello legale

La conseguenza più importante dell'ordinanza è contenuta proprio nella possibilità di una diversa intensità della tutela.

Secondo la Corte, il regolamento contrattuale può fornire del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa rispetto a quella accolta dall'art. 1120 c.c.; può quindi estendere il divieto di innovazioni fino a imporre la conservazione degli elementi relativi alla simmetria, all'estetica e all'aspetto generale dell'edificio, quali risultavano al momento della costruzione oppure al momento della successiva manifestazione negoziale.

Dunque, non ci si trova più soltanto davanti alla domanda: “l'opera realizzata dal condomino determina una lesione del decoro secondo il parametro legale?”; difatti, occorre prima chiedersi se esista una disciplina contrattuale dell'edificio e quale sia esattamente il contenuto del vincolo che i condomini hanno accettato.

Il parametro del giudizio può dunque essere duplice: quello minimo fissato dalla legge e quello, eventualmente più severo, stabilito dal regolamento contrattuale.

Tale differenza non è soltanto terminologica: nel primo caso, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza del pregiudizio al decoro secondo la nozione legale; nel secondo, deve anzitutto interpretare la volontà negoziale incorporata nel regolamento e stabilire quale assetto dell'edificio sia stato contrattualmente protetto.

Il processo comincia dal regolamento

È qui che il decoro, prima ancora di diventare questione estetica, diventa questione processuale.

La controversia esaminata dalla Cassazione nasceva proprio intorno alla realizzazione di un ulteriore cancello di accesso alla proprietà esclusiva, in prossimità di quello già esistente. La domanda di rimozione era stata fondata sia sulla disciplina codicistica sia sulle disposizioni del regolamento condominiale; la Corte d'appello di Catanzaro aveva pronunciato nel 2019 e la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione.

Il dato significativo è che il regolamento non viene trattato come un elemento meramente accessorio della controversia: la sua natura contrattuale assume rilievo decisivo proprio perché può avere una funzione conformativa più penetrante della disciplina legale.

Ne deriva una conseguenza pratica: in una controversia sul decoro non basta citare l'art. 1120 c.c., né basta affermare che una determinata opera altera l'estetica dell'edificio. Dunque, occorre individuare la fonte del vincolo, verificarne la natura, ricostruirne il contenuto e stabilire quale sia il modello architettonico che il regolamento ha inteso preservare.

Il processo sul decoro diventa così, almeno in parte, un processo sull'interpretazione del titolo: questa è probabilmente la vera ragione per cui la pronuncia merita attenzione.

L'autonomia privata entra nell'architettura dell'edificio

La soluzione della Cassazione non attribuisce al regolamento contrattuale un potere indefinito. Gli consente però di incidere sulla misura della libertà individuale perché considera legittima una scelta negoziale diretta alla conservazione dell'assetto architettonico dell'edificio.

Il condominio, in questa prospettiva, non è soltanto una comunità imposta dalla comunione materiale delle strutture; esso può costituire anche una comunità nella quale i proprietari hanno scelto di vincolare contrattualmente il futuro esercizio dei propri diritti per conservare una determinata fisionomia dell'immobile.

È significativo che la Cassazione richiami espressamente la simmetria, l'estetica e l'aspetto generale dell'edificio. Non si tratta quindi necessariamente di proteggere un'opera architettonica di particolare pregio; può essere protetto l'assetto che i condomini hanno assunto come valore comune attraverso il regolamento.

Il tempo assume, a sua volta, un ruolo importante. Il parametro può essere quello esistente al momento della costruzione oppure quello fissato dalla successiva manifestazione negoziale. Il regolamento può dunque cristallizzare una determinata configurazione dell'edificio, trasformandola da semplice situazione di fatto in parametro giuridicamente rilevante.

Il vero conflitto: libertà del proprietario e identità dell'edificio

Il problema diventa allora quello classico del condominio: quanto può fare il proprietario nella propria sfera quando la sua iniziativa incide sull'identità collettiva dell'immobile?

La risposta della Cassazione non è quella di una prevalenza assoluta del regolamento sulla legge; essa consiste, piuttosto, il riconoscimento di una diversa fonte del limite.

Specificando meglio, la legge stabilisce il limite legale del decoro ed il regolamento contrattuale può aggiungere un limite negoziale più rigoroso.

Trattasi di distinzione fondamentale perché consente di evitare due errori opposti. Il primo consiste nel ritenere che ogni disposizione regolamentare possa comprimere qualsiasi diritto individuale, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua origine. Il secondo consiste nel ritenere che il codice civile esaurisca sempre la misura della libertà del condomino, rendendo irrilevante ogni disciplina contrattuale più severa. La pronuncia del 2025 si colloca esattamente nel mezzo: la maggiore rigidità è possibile, ma trova la propria fonte nell'autonomia privata e nella natura contrattuale del regolamento.

Premesso ciò, il decoro può tollerare una soglia legale e una soglia negoziale

Il decoro come prova, interpretazione e giudizio: questo è il punto nel quale il tema estetico si trasforma definitivamente in tema processuale.

A questo proposito, chi domanda la rimozione di un'opera dovrà misurarsi non soltanto con la nozione astratta di decoro, ma con il testo regolamentare e con la sua natura. Chi resiste dovrà, a sua volta, verificare se il divieto invocato dal condominio sia effettivamente contenuto in una disposizione contrattuale e quale sia la portata della clausola.

La fotografia dell'edificio, la conformazione dei prospetti, la collocazione dell'opera, la situazione esistente al momento della costruzione o al momento della formazione del vincolo negoziale possono assumere rilievo; ma prima ancora viene il documento dal quale il vincolo pretende di derivare.

In altre parole, la causa sul decoro non è soltanto una causa nella quale il giudice deve “guardare” genericamente e grosso modo l'edificio; trattasi invece di una causa nella quale deve leggere il regolamento, interpretare il titolo e soltanto dopo confrontare quella disciplina con la trasformazione realizzata.

È proprio questo passaggio a distinguere il decoro come categoria sostanziale dal decoro come oggetto di una controversia.

Conclusioni

La Cass. n. 20297/2025 non dice semplicemente che il decoro architettonico merita tutela, ma specifica qualcosa di ben più preciso: quando il regolamento condominiale ha natura contrattuale, i condomini possono avere scelto di tutelarlo secondo una misura più rigorosa di quella prevista direttamente dalla legge.

Il punto decisivo, allora, non è soltanto stabilire se un'opera “stoni”, ma occorre anche stabilire quale sia la regola alla quale quella presunta dissonanza deve essere rapportata.

Ed è qui che il decoro finisce a processo: non davanti a un giudice chiamato semplicemente a decidere che cosa sia bello o brutto, ma davanti a un giudice chiamato a ricostruire un rapporto tra legge, contratto, proprietà e identità architettonica.

Il muro resta lo stesso; cambia la domanda giuridica: non più soltanto: “questa opera lede il decoro?” ma, prima ancora: “quale decoro i condomini hanno deciso di proteggere?”