Autotrasporto - Cassazione Civile: decadenza e autonomia negoziale delle parti
Con una recente sentenza la Cassazione si è pronunciata sul tema dei costi minimi dell’autotrasporto di cose per conto terzi, nell’ambito di un contratto stipulato tra due imprese di autotrasporto in rapporto di subvezione tra loro.
La vicenda giudiziaria si fonda sulla richiesta di pagamento del sub-vettore a titolo di differenza tra le tariffe minime obbligatorie, di cui alla Legge 298/1974 (oggi abrogate), e quelle effettivamente corrisposte dal vettore/committente al sub-vettore nell’arco di un anno, in vigenza del suddetto contratto. Richiesta a cui è seguita l’emissione di decreto ingiuntivo.
La questione ha rilievo nonostante le tariffe minime non esistano più, in quanto il maccanismo di decadenza può ritenersi contrattualmente spendibile alla diversa ipotesi dei costi minimi (ammesso e non concesso che questi siano applicabili).
Il Tribunale competente, rigettando l’opposizione formulata dal vettore/committente, ha confermato il decreto emesso. La parte opponente, pertanto, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, eccependo l’intervenuta decadenza del sub-vettore – contrattualmente convenuta – dalla possibilità di esperire la citata azione. L’appello veniva accolto con condanna del sub-vettore al pagamento delle spese. Quest’ultimo ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte per vedere riformata la sentenza di secondo grado.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, dal momento che, in una clausola del contratto, le parti convenivano che qualsiasi rivendicazione di differenze tariffarie da parte del sub-vettore, sarebbe dovuta pervenire al vettore/committente, con comunicazione specifica e analitica, entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto.
Tra le doglianze del ricorso, il sub-vettore ha eccepito la durata triennale del contratto e la conseguente inapplicabilità della clausola di decadenza, in quanto condizionata da tale durata minima in concreto del rapporto contrattuale.
Essendo pacifico che le rivendicazioni oggetto del giudizio sono state avanzate una volta decorsi sei mesi dalla scadenza dell’annualità contrattuale in cui si sono verificate le prestazioni tariffarie ridotte, la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile stabilire collegamento alcuno tra durata del contratto e validità della clausola decadenziale, atteso il chiaro tenore dell’art. 9 del contratto, il quale statuisce in premessa che, ove la durata contrattuale sia triennale, al contratto si applica la clausola di decadenza semestrale decorrente da ogni scadenza annuale.
In applicazione dell’articolo 1362 c.c., sull’interpretazione del contratto, la Suprema Corte ha considerato efficace la clausola decadenziale indipendentemente dalla durata complessiva del contratto, pertanto, le rivendicazioni tariffarie riferite ad una determinata annualità contrattuale dovevano essere convenzionalmente rivolte alla controparte nel termine decadenziale dei successivi sei mesi.
Per le ragioni suesposte il ricorso è stato rigettato e il sub-vettore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di euro 5.200,00.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 gennaio 2016, n. 10370)
Con una recente sentenza la Cassazione si è pronunciata sul tema dei costi minimi dell’autotrasporto di cose per conto terzi, nell’ambito di un contratto stipulato tra due imprese di autotrasporto in rapporto di subvezione tra loro.
La vicenda giudiziaria si fonda sulla richiesta di pagamento del sub-vettore a titolo di differenza tra le tariffe minime obbligatorie, di cui alla Legge 298/1974 (oggi abrogate), e quelle effettivamente corrisposte dal vettore/committente al sub-vettore nell’arco di un anno, in vigenza del suddetto contratto. Richiesta a cui è seguita l’emissione di decreto ingiuntivo.
La questione ha rilievo nonostante le tariffe minime non esistano più, in quanto il maccanismo di decadenza può ritenersi contrattualmente spendibile alla diversa ipotesi dei costi minimi (ammesso e non concesso che questi siano applicabili).
Il Tribunale competente, rigettando l’opposizione formulata dal vettore/committente, ha confermato il decreto emesso. La parte opponente, pertanto, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, eccependo l’intervenuta decadenza del sub-vettore – contrattualmente convenuta – dalla possibilità di esperire la citata azione. L’appello veniva accolto con condanna del sub-vettore al pagamento delle spese. Quest’ultimo ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte per vedere riformata la sentenza di secondo grado.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, dal momento che, in una clausola del contratto, le parti convenivano che qualsiasi rivendicazione di differenze tariffarie da parte del sub-vettore, sarebbe dovuta pervenire al vettore/committente, con comunicazione specifica e analitica, entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto.
Tra le doglianze del ricorso, il sub-vettore ha eccepito la durata triennale del contratto e la conseguente inapplicabilità della clausola di decadenza, in quanto condizionata da tale durata minima in concreto del rapporto contrattuale.
Essendo pacifico che le rivendicazioni oggetto del giudizio sono state avanzate una volta decorsi sei mesi dalla scadenza dell’annualità contrattuale in cui si sono verificate le prestazioni tariffarie ridotte, la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile stabilire collegamento alcuno tra durata del contratto e validità della clausola decadenziale, atteso il chiaro tenore dell’art. 9 del contratto, il quale statuisce in premessa che, ove la durata contrattuale sia triennale, al contratto si applica la clausola di decadenza semestrale decorrente da ogni scadenza annuale.
In applicazione dell’articolo 1362 c.c., sull’interpretazione del contratto, la Suprema Corte ha considerato efficace la clausola decadenziale indipendentemente dalla durata complessiva del contratto, pertanto, le rivendicazioni tariffarie riferite ad una determinata annualità contrattuale dovevano essere convenzionalmente rivolte alla controparte nel termine decadenziale dei successivi sei mesi.
Per le ragioni suesposte il ricorso è stato rigettato e il sub-vettore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di euro 5.200,00.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 gennaio 2016, n. 10370)