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Ancora sull’omicidio nautico

L’incidenza delle norme extrapenali “di settore” sulla nuova fattispecie incriminatrice
omicidio nautico
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Ancora sull’omicidio nautico

L’incidenza delle norme extrapenali “di settore” sulla nuova fattispecie incriminatrice
 

SOMMARIO: Riassunto/Abstract;  Premessa: il diritto della navigazione ed il diritto del lavoro nautico;  La nuova fattispecie dell’omicidio nautico. Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico); Gli elementi di “specialità” del diritto della navigazione nelle fattispecie penali: l’incidenza delle norme extrapenali sulle fattispecie astratte; Conclusioni. Bibliografia e principali letture ad oggi esistenti in rete sull’argomento.

 

Riassunto

Il presente contributo, nato come “appendice di approfondimento” di un precedente scritto, si prefigge l’obiettivo di evidenziare i profili più specialistici della nuova fattispecie, in attesa che la dottrina e la giurisprudenza si esprimano al riguardo.

 

Abstract

The following paper aims at reaching the goal to underline the most important cardinal points of the new article no. 589-bis of the Italian Criminal Code, waiting for the new doctrinal and jurisprudential points of view about the theme.

 

Premessa: il diritto della navigazione ed il diritto del lavoro nautico

L’esame del delitto de quo richiede di svolgere alcune preliminari riflessioni in materia di diritto della navigazione, al fine di comprendere meglio le questioni inerenti alla rilevanza delle cd. norme extrapenali, ovvero di quei segmenti di fattispecie incriminatrice che rinviano a concetti anche estranei al diritto penale, come accade ad esempio (e volendo citare un vero e proprio “caso di scuola”) per il concetto di “altruità” nelle fattispecie di furto ex art. 624 cp.

Con particolare riferimento al diritto del lavoro nautico (settore che da sempre ha suscitato interesse in chi scrive), giova ricordare come i giudici della Suprema Corte, nonché i giudici della Corte Costituzionale, abbiano spesso evidenziato e sottolineato l’esistenza di una specialità del diritto del lavoro nautico rispetto al diritto del lavoro comune ed abbiano posto al vertice della scala gerarchica delle fonti il codice della navigazione.

Come chiarito in precedenti scritti, “[…] esso rappresenta, o quantomeno ha rappresentato fino agli anni ’70, una raccolta organica delle norme regolanti il diritto in questione, comprensiva di tutti gli aspetti essenziali per la stipula del contratto e la disciplina del rapporto di lavoro marittimo, con poche lacune lasciate all’integrazione per mezzo delle norme civilistiche e disposizioni insolitamente precise. […] A quanto detto si aggiunga la peculiarità del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa: l’ambito ristretto della nave, la necessità di affrontare lunghi viaggi senza poter toccare terra e le conseguenze che ne derivano, fungono da ostacolo, in certi casi insormontabile, all’adibizione dei marittimi a mansioni equivalenti. Più in dettaglio, le più alte Corti si sono interrogate sulla validità ed applicabilità, durante la navigazione, del contenuto dell’art. 40 Cost.     E’ corretto ridurre fino alla sua estinzione uno dei diritti principali riconosciuti al lavoratore comune, in ragione della specialità del diritto della navigazione? La compressione del diritto costituzionale, a favore del più generale interesse di sicurezza della navigazione, è giustificata solo durante la navigazione “in alto mare” e non anche nei periodi di sosta, seppur breve, nei porti […]”.

 

La nuova fattispecie dell’omicidio nautico. Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico)

Scendendo più nel dettaglio, appare opportuno esaminare meglio i segmenti del testo normativo, al fine di comprendere quali elementi potranno in futuro avere un maggiore impatto e/o sollevare più facilmente criticità.

La disposizione così recita:

  • […] Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna (Segmento 1) è punito con la reclusione da due a sette anni.
  • Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Segmento 2), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  • La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
  • Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  •  La pena di cui al quarto comma si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
  • Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo (Segmento 3) o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  • Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  • Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautico». […]”.

Ebbene, soffermando ora l’attenzione sui segmenti evidenziati in grassetto, corsivo e sottolineato, appare evidente l’esigenza:

  1. Di definire l’ampiezza della materia oggetto di interesse (Segmento 1); (il testo normativo, infatti, si riferisce sia alla navigazione marittima sia alla navigazione interna. La scissione non è di poco conto, perché la navigazione interna presenta dei tratti che richiedono un maggiore approfondimento. Basti pensare al fatto che essa comprende fiumi, laghi, canali ed acque interne).
  2. Di definire la gerarchia delle fonti nel sistema nautico (Segmento 2); (si rinvia, sul punto, anche a quanto indicato nel primo paragrafo);
  3. Di definire i concetti di “patente nautica” e “diporto” (Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) in modo chiaro e preciso, al fine anche di consentire una valutazione in negativo, ovvero al fine di consentire di escludere l’integrazione degli estremi della fattispecie incriminatrice.
  4. Di comprendere se si tratti di norma a più fattispecie o di disposizione a più norme.

Si può osservare (come è stato fatto nel precedente scritto, cui si rinvia), che non solo le singole ipotesi criminose non sono compatibili (o si parla di veicoli o si parla di mezzi nautici, rendendo impossibile anche il concorso formale), ma il verificarsi di ciascuna ipotesi astratta individuata nei vari commi esclude automaticamente l’altra, rendendo difficile, in astratto, l’applicazione contestuale di due commi; appare più semplice che uno solo di essi, di volta in volta, possa trovare applicazione. Le fattispecie sono molto simili tra di loro, ma variano per dettagli che o sussistono o non sussistono, rendendo impossibile il concorso formale (o, comunque, di non immediata immaginazione: basti pensare al dettaglio della sussistenza o insussistenza della patente nautica. La patente o c’è o non c’è, se c’è si applica un comma solo, se non c’è se ne applica uno degli altri ed il concorso di persone nel reato non funge da ostacolo al ragionamento; chi guida?). Per tali ragioni si è optato per la qualificazione di “norma a più fattispecie”, ma l’esperienza giurisprudenziale e dottrinale (si ricordi noto dibattito che ha interessato l’art. 600 quater cp.) impone sempre di non essere mai troppo categorici nell’espressione di un pensiero. Pertanto, occorrerà non solo attendere la dottrina autorevole e la giurisprudenza, ma occorrerà anche fare in modo che le diverse opinioni si radichino, fornendo stabilità.

 

Gli elementi di “specialità” del diritto della navigazione nelle fattispecie penali: l’incidenza delle norme extrapenali sulle fattispecie astratte

Riprendendo, dopo aver esaminato il dato normativo, l’incipit del primo paragrafo, appare opportuno chiarire che la nuova fattispecie di omicidio merita di essere interpretata anche alla luce della “specialità” del diritto nautico, con quel che ne consegue sotto il profilo del principio di tassatività e/o sufficiente determinatezza della fattispecie. Se, infatti, le stesse nozioni esterne sono incerte ed insicure, tale incertezza non può che riflettersi sulla fattispecie penale.

Occorrerà, pertanto, l’ausilio della giurisprudenza e della dottrina per risolvere i numerosi problemi che certamente deriveranno dalla applicazione pratica della disposizione. Si sono volute evidenziare delle espressioni nel precedente paragrafo, ma si tratta solo di una lettura superficiale.

Solo la concreta sussunzione dei casi concreti sotto le fattispecie astratte potrà consentire di affinare l’indagine. In questa sede di iniziale approccio alla norma si può solo operare un parallelo con altre ipotesi che hanno imposto una analisi terminologica. Si coglie l’occasione per ricordare la sentenza n. 23779 del 16 Giugno 2021.

In tale contesto, il sig. X era imputato per il delitto di rapina impropria (art. 628 comma secondo cp.), in quanto, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e/o l’impunità, aveva adoperato violenza e sferrato pugni alla spalla sinistra della vittima, che rovinava a terra, immediatamente dopo aver sottratto (locuzione che subito richiama la rapina impropria) dalla macchinetta cambiamonete, collocata presso una tabaccheria della quale la vittima era titolare, delle monete che aveva ottenuto introducendo nella macchinetta delle banconote false da 50 euro.               

 La fattispecie poteva integrare o la truffa o la frode informatica, a seconda di come si voleva qualificare a livello giuridico la macchinetta. Ebbene, le stesse difficoltà si manifestano nella fattispecie in esame.

Con la sola differenza che, in questo caso, l’analisi inerisce non alla qualificazione di un oggetto, bensì alla portata di un concetto (es. il concetto di patente nautica), al fine di comprendere quali ipotesi concrete possono rientrarvi (quanti tipi di patente nautica esistono? Una prima risposta superficiale prevede già due ipotesi: la patente “entro 12 miglia dalla costa” ed “oltre 12 miglia dalla costa”, con quel che ne consegue anche sotto il profilo delle modifiche “mediate”).

Il punctum dolens, ad ogni modo, sembra essere più che altro il primo segmento, ovvero la parte della norma che fa riferimento in via alternativa alla navigazione interna o marittima. L’alternatività comporta un ampliamento della portata applicativa della fattispecie che trova conferma nell’uso del termine generico “nautico” ripetuto nei commi successivi della disposizione, il quale ben può riferirsi tanto alla navigazione interna quanto alla navigazione marittima. Una diversa lettura farebbe emergere un difetto di coordinamento tra il primo comma ed i commi successivi.


Conclusioni

A conclusione di questo excursus intorno alla nuova norma, appare evidente l’impatto della stessa nel sistema codicistico. Si tratta, infatti, di una fattispecie che obbliga a riflettere sull’incidenza di norme extrapenali e, soprattutto, sulla pericolosità, sotto il profilo del principio della tassatività e/o sufficiente determinatezza della fattispecie, del rinvio a norme che, per loro essenza e natura, presentano dei tratti di tale “specialità” da renderle peculiari ed uniche anche al di fuori del contesto prettamente penalistico.

Bibliografia e principali letture ad oggi esistenti in rete sull’argomento

  • Il nuovo delitto di omicidio nautico tra passato, presente e futuro, in Questa Rivista (Filodiritto);
  • Legge n. 138 del 2023;
  • L’omicidio nautico è legge – La Camera ha approvato definitivamente il testo, NT+Diritto, 20 Settembre 2023;
  • Omicidio Nautico è legge: ecco cosa cambia, Marina Porto Antico (https://marinaportoantico.it);
  • Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche (artt. 589 bis e 590 bis c.p.): il punto della situazione, in Riv. Dike Giuridica;
  • Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche, in https://www.cosmar.org;
  • G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale – Parte Generale, Zanichelli Editore, 2014, pp. 398.