Guida e utilizzo di sostanze stupefacenti o ansiolitici: attenzione dal 14 dicembre 2024 con la riforma del Codice Strada si va ad ampliare la fattispecie dell’illecito penale

Effetti su rivalsa e risarcimenti in campo civile?
Nuovo Codice della Strada
Nuovo Codice della Strada

Guida e utilizzo di sostanze stupefacenti o ansiolitici: attenzione dal 14 dicembre 2024 con la riforma del Codice Strada si va ad ampliare la fattispecie dell’illecito penale

Effetti su rivalsa e risarcimenti in campo civile?

 

Entra in vigore la riforma del Codice della Strada, con importanti riforme specialmente riguardo l’inasprimento delle sanzioni.

In particolare viene riformato l’art. 187 C.d.s., che disciplina gli effetti della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Non si tratta solo di sostanze stupefacenti, bensì anche delle psicotrope quali per esempio le benzodiazepine presenti nei più comuni ansiolitici.

Il Codice della strada puniva con una multa tra euro 1.500 e 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno chi guidava in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

ATTENZIONE: ora, le stesse pene si applicano a chiunque guidi dopo aver assunto queste sostanze, indipendentemente dall’alterazione delle capacità di guida.

Per la configurazione del reato e delle relative sanzioni il guidatore deve risultare positivo a specifici accertamenti eseguiti su saliva, sangue e urine.

Non sarà invece più necessario accertare oltre a tale positività, anche il fatto che il guidatore si trovi in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di tali sostanze.

Si va a punire dunque l’offensività potenziale, il comportamento considerato pericoloso di per sé.

L’art. 187 cit. rubricato - Guida in stato di alterazione psicofisica per uso sostanze stupefacenti - è ora rubricato - Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Vediamo ora i principali effetti nel comparto penale e civile di tale nuova normativa.

Nel reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, la fattispecie rimane tuttavia ancorata al fatto che, come ante riforma, deve dimostrarsi il nesso eziologico tra alterazione psico-fisica e responsabilità del sinistro stradale.

D’altro canto il comparto penalistico rimane ancorato al brocardo relativo al nesso eziologico ex art. 41 c.p. causa – effetto.

Diverso il comparto civilistico, che apre al nesso a nessi di causa ben più relativi, sino al più probabile che non.

In questo caso attenzione a possibili nuovi orientamenti giurisprudenziali su responsabilità nel sinistro stradale e colpa del creditore ex art. 1227 c.c..

Confermata la ratio delle rivalse assicurative: d’altro canto vengono eseguite contrattualmente nel caso di guida sotto utilizzo di sostanze stupefacenti.

Nel comparto risarcitorio civilistico la Suprema Corte ha stabilito la necessità di dimostrare l’effetto delle sostanze stupefacenti sulla guida, ma con la attuale riforma può essere sufficiente dare dimostrazione che le sostanze siano state assunte.

In attesa dei primi orientamenti della giurisprudenza di merito, si informa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la creazione di un tavolo tecnico con la finalità di prevedere deroghe o specifiche.

Da oggi, 14 dicembre 2024, in ogni caso la normativa è in vigore.