Guida in stato di ebrezza: l’accertamento può essere sintomatico se è impossibile ottenere l’esito della prova etilometrica

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Guida in stato di ebrezza: l’accertamento può essere sintomatico se è impossibile ottenere l’esito della prova etilometrica

 

La quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38177/2025, ha affermato importanti principi in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebrezza, previsto e punito dall’art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

         In primo luogo, la Suprema Corte ha riportato la ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito. L’imputato, previa manovra di marcia indietro, aveva posteggiato l’auto sul marciapiede, ostruendo un pedone e rispondendo in modo agitato alla sua protesta.

         Quindi, giunti sul posto, gli operanti di polizia hanno constatato che l’imputato barcollava e aveva l’alito vinoso. Perciò, è intervenuta anche la pattuglia munita di etilometro, la quale ha invitato l’imputato a soffiare due volte all’interno del boccaglio. Tuttavia, l’imputato per due volte non vi riuscì. Gli operanti hanno quindi invitato il soggetto sottoposto ad accertamento a tentare un terzo tentativo. Al che l’imputato ha afferrato il boccaglio e lo ha scaraventato contro la volante. Dopodiché, è stato condotto in Commissariato e lungo il tragitto ha iniziato a dimenarsi all’interno della volante e, una volta giunto in Commissariato, ha iniziato a dare testate contro il muro.

         Stanti tali condizioni psicofisiche, l’imputato non è stato in grado di soffiare nel boccaglio dell’etilometro la quantità minima necessaria per la rilevazione. Tuttavia, le sentenze di merito hanno comunque confermato la responsabilità penale in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b).

         La quarta sezione penale della Suprema Corte ha aderito all’orientamento secondo il quale l’art. 186 C.d.S. tratta di «autonome ipotesi incriminatrici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato».

         Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, per la quarta sezione, ritiene che tale disciplina «non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l’esistenza dello stato di ebrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l’esistenza dell’ipotesi prevista dalla fascia a), più favorevole all’imputato».

         Quindi, la Suprema Corte, invocando la sentenza della stessa sezione n. 28787 del 9 giugno 2011, ritiene che l’esame alcolemico non costituisce una prova legale e che permane nell’ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebrezza in base ad elementi sintomatici.

         Pertanto, una volta ammesso che l’accertamento dello stato di ebrezza possa avvenire su base sintomatica, secondo la Corte, «non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato».

         Il giudice dovrà ravvisare quindi l’ipotesi più lieve solo nel caso in cui non sia possibile affermare che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, anche a prescindere dall’accertamento alcolometrico. Altrimenti, il giudice, anche solo in presenza di un accertamento sintomatico, può ritenere superate le soglie superiori se può fornire una adeguata motivazione.

         Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretto il formarsi del convincimento del giudice per il fatto che la prova è stata impedita dalla condotta dell’imputato e per l’insieme dei dati sintomatici rivelatori della condizione di guida in stato di ebrezza.