L’art. 583-quater c.p. non è una circostanza aggravante ma un’autonoma fattispecie di reato
L’art. 583-quater c.p. non è una circostanza aggravante ma un’autonoma fattispecie di reato
La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha condannato un’imputata per il reato, tra gli altri, di cui all’art. 583-quater c.p., rubricato come «Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».
In particolare, l’imputato aveva integrato il reato di lesioni personali nei confronti di un medico esercente la professione sanitaria durante il turno di servizio presso gli Ospedali Riuniti. Dettagliatamente, l’imputata la aveva aggredita, strattonandola per il braccio e tirandole i capelli con forza e in modo prolungato, cagionandole quale lesione un’“eritema a cuoio capelluto e alla spalla destra con dolenza”, giudicata guaribile in giorni 5.
L’imputata ha quindi deciso di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando quale primo motivo la qualificazione giuridica della norma da parte della Corte d'Appello dell’art. 584-quater c.p. come figura autonoma di reato anziché come circostanza aggravante.
Per la difesa, tale qualificazione di circostanza aggravante era desumibile, in primo luogo, dalla ratio legis della l. 113/2020, che aveva previsto un inasprimento della pena nel caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.
In più, la qualifica di circostanza aggravante sarebbe derivata, inoltre, dal carattere speciale dell’art. 583-quater c.p. rispetto all’art. 583 c.p., norma che rientra nel seno delle circostanze aggravanti per esplicita qualificazione nella rubrica e per costante interpretazione giurisprudenziale.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39438/2025 ha ritenuto tale motivo di ricorso infondato. Per la Corte, innanzitutto, la rubrica della disposizione in parola rende la chiara la «volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio)».
In più, oltre all'autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, la disposizione deve essere considerata una fattispecie autonoma di reato per la collocazione della condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) e successivo anche rispetto agli artt. 583-bis e ter c.p., che disciplinano l’autonoma fattispecie delle «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili«.
Inoltre, è stata richiamata la relazione illustrativa dell’intervento normativo, dettata dall’intento di contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo, con la introduzione dell'art. 583-quater, comma secondo, c.p., che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime.
Infine, la Corte ha richiamato le Sezioni unite Casani, le quali avevano sottolineato che: a) “circostanze del reato” sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali”;
b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto "circostanze" in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie.
Dal canto loro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, hanno ritenuto che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il “criterio strutturale della descrizione del precetto penale”.
Tanto premesso, secondo la Corte, nel caso di specie può affermarsi che la descrizione della condotta – che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall'art. 582 c.p. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 583 c.p. – si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale.