Corruzione: non rileva la proporzionalità ma la corrispettività delle prestazioni oggetto del patto scellerato

corruzione in Italia e nel mondo
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Corruzione: non rileva la proporzionalità ma la corrispettività delle prestazioni oggetto del patto scellerato

 

La VI sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 8675, ha affermato importanti principi relativi alla fattispecie corruttive.

Nel caso specifico, la Corte di Appello di Catanzaro aveva applicato la regola della inoffensività della retribuzione in misura esigua, enunciata dalla giurisprudenza di legittimità per l’ipotesi di istigazione alla corruzione impropria susseguente, un reato di pericolo, per la diversa ipotesi della corruzione propria susseguente, che è un reato di danno.

Tale estensione della regola pronunciata dalla giurisprudenza di legittimità è stata censurata dal Supremo Consesso. Infatti, nell’ipotesi dell’istigazione alla corruzione impropria susseguente, il patto scellerato non si perfeziona e l’attività del pubblico ufficiale è conforme ai doveri di ufficio.

Al contrario, nella corruzione propria susseguente, il patto scellerato si perfeziona e la dazione dell’utilità è posteriore al compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio.  

Per questo, nella fattispecie dell’istigazione alla corruzione, la valutazione della tenuità del denaro o dell’utilità, nonché la loro proporzionalità in relazione all’esercizio della funzione, sono giustamente volte ad accertare la sussistenza e la serietà della promessa criminosa. Diversamente, nel reato di corruzione propria susseguente, sono sufficienti la dimostrazione della correlazione tra il compenso ricevuto dal pubblico agente e la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, a nulla rilevando la proporzione tra la prestazione del privato e l’atto del pubblico agente (solo anteriormente alla l. n. 190/2012 le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano sostenuto che la proporzione tra le prestazioni dell’accordo corruttivo rilevasse nel reato di corruzione propria, a differenza di quello di corruzione impropria) .

Secondo la critica mossa dalla dottrina, sarebbe tuttavia ragionevole escludere la sussistenza delle fattispecie corruttive laddove risulti assente un rapporto di proporzione tra le due prestazioni: il servizio reso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio e l’utilità illecita.

In questa prospettiva, la corruzione propria non si configurerebbe nel caso di donativi di cortesia o di piccole regalie, poiché tali prestazioni di così modesto valore non sarebbero concretamente idonee a costituire il corrispettivo per l’attività prestata del pubblico ufficiale.  Quindi, sempre secondo la dottrina, la proporzionalità tra le prestazioni dovrebbe rilevare ai fini dell’integrazione delle fattispecie corruttive, in quanto la corruzione costituisce un accordo sinallagmatico tra il pubblico ufficiale e il privato, avente ad oggetto il mercimonio di un atto d’ufficio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, a seguito della menzionata riforma, la proporzionalità tra le prestazioni non è un elemento costitutivo del reato, ma comunque «l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione». Ad ogni modo, se è «dimostrata la corrispettività, intesa quale nesso di causa ed effetto, tra la dazione del privato e l’atto del pubblico agente, sussiste il delitto di corruzione». Quindi, per le fattispecie corruttive deve essere dimostrata non tanto la proporzionalità delle prestazioni, quanto la loro corrispettività.

Pertanto, nel caso de quo, è stata annullata la sentenza di assoluzione per l’imputato che ha consegnato due casse di pesce ai due ispettori del lavoro per non aver archiviato la pratica nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica.