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Valutazioni e raccomandazioni dell’OCSE in tema di responsabilità da reato dell’ente in Italia

Onde
Ph. Cinzia Falcinelli / Onde

Valutazioni e raccomandazioni dell’OCSE in tema di responsabilità da reato dell’ente in Italia

Il 13 ottobre 2022 il Working Group on Bribery dell’OCSE ha adottato – nell’ambito della quarta fase di monitoraggio avviata nel 2016 – il rapporto di valutazione sull’Italia.

Il rapporto valuta l'applicazione nel nostro Paese della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con la legge n. 300/2000), nonché lo stato di attuazione della Raccomandazione del Consiglio per il rafforzamento della lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali.

Il Gruppo di lavoro individua alcune questioni problematiche in tema di responsabilità delle persone giuridiche per fatti di corruzione internazionale.
 

Nozione di esponente aziendale

L’art 5 del d.lg. 231/2001, nell’individuazione dei soggetti le cui condotte possono comportare la responsabilità dell’ente, può essere interpretato nel senso di escludere la condanna della persona giuridica quando il reato è commesso da un “dipendente di livello inferiore a quello direttivo medio”.

Si tratterebbe di conclusione in contrasto con l’art. 2 della Convenzione “il quale non limita la responsabilità agli atti dei dipendenti al di sopra di un determinato livello (come fa invece la lett. a, art. 5, d.lg. 231/2001), né richiede che il dipendente colpevole si trovi sotto la supervisione e la direzione diretta o immediata di un dirigente aziendale di grado più elevato (ciò che invece dispone la lett. b, art. 5 d.lg. 231/2001)”.

Tale riflessione prende le mosse da una sentenza del Tribunale di Catania del 2016 che ha assolto l'azienda da un’accusa di omicidio colposo in parte perché il tecnico si trovava sotto la supervisione di "semplici quadri" in strutture non "dotate di autonomi poteri funzionali, gestionali e di spesa".

“La sentenza ha quindi statuito che gli atti dei dipendenti di livello inferiore a quello direttivo medio non fanno mai scattare la responsabilità delle persone giuridiche (il tribunale ha assolto l’azienda anche in virtù dell'esonero da responsabilità basato sui modelli di organizzazione …)”.
 

Sanzione pecuniaria

Nella precedente fase di valutazione si era raccomandato all’Italia di aumentare l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche, “facendo sì che le circostanze attenuanti e la riduzione del quantum della pena per l’adozione di riti alternativi non impediscano l’irrogazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche per le grandi compagini aziendali”.

Peraltro, nell’ambito di valutazioni che hanno riguardato altri Stati, il Gruppo di lavoro ha suggerito l’adozione di sanzioni pecuniarie massime rapportate al fatturato dell’azienda.

La Germania, ad esempio, ha portato le sanzioni pecuniarie a 10 milioni di euro, ma è stata ulteriormente incoraggiata ad introdurre sanzioni pecuniarie amministrative per un importo fino al 10% del fatturato di un'azienda.

È vero che la confisca permette di azzerare i guadagni derivanti dalla corruzione. Tuttavia, essa “elimina solo i profitti illeciti e mette l'autore del reato in una situazione identica a quella in cui si trovava precedentemente alla sua commissione. Non si tratta quindi di un deterrente sufficiente”.


Sanzioni interdittive

Secondo il Gruppo di lavoro, benché non espressamente contemplate nel d.lg. 231/2001, per i casi di corruzione internazionale sono comunque possibili sanzioni interdittive (si cita Cass n. 42701/2010 ma, a dire il vero, è rinvenibile giurisprudenza contraria).

“Nell’ordinamento italiano anche le misure interdittive rivolte agli enti si segnalano per la loro esiguità e per essere facilmente sostituibili con la pena pecuniaria al ricorrere di determinate condizioni spesso dipendenti dalla volontà dell’ente stesso (per es. quando l’ente, prima dell’inizio del processo, risarcisce integralmente il danno ed elimina le conseguenze dannose e pericolose del reato)”.

In Italia “la soglia per l'esonero delle società dalle sanzioni interdittive è troppo bassa. Di conseguenza, tali sanzioni non vengono mai imposte. Gli esaminatori raccomandano quindi all'Italia di adottare misure per garantire che le sanzioni interdittive siano imposte nella prassi a un livello appropriato”.


Prescrizione dell’illecito dell’ente

Mentre per le persone fisiche la disciplina della prescrizione è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, con riguardo alla responsabilità degli enti rimane inalterato l’art. 22 d.lg. 231/2001, secondo cui le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

“Il termine non viene sospeso in caso di richiesta di assistenza giudiziaria a un altro Paese. I dati forniti dall'Italia mostrano che in un gran numero di procedimenti continua a maturare la prescrizione. Tra il 2015 e il 2019, sono scaduti i termini di prescrizione per 71 persone giuridiche in 37 casi di corruzione internazionale e domestica. Un periodo di prescrizione più lungo per le persone fisiche porta a situazioni ingiuste, come in un procedimento per corruzione internazionale tuttora in corso, in cui le persone fisiche sono perseguibili mentre le imputazioni dell'azienda sono prescritte”.

Il Gruppo raccomanda il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione.


L’esclusione della responsabilità derivante dall’adozione di Modelli organizzativi

“L'esonero da responsabilità è stato respinto in tre casi di corruzione internazionale. Nel caso Gas Facilities (Nigeria), i giudici hanno ritenuto che il modello fosse solo "sulla carta" e insufficiente "a impedire o quantomeno rendere più difficile" la commissione del reato. Nel caso Oil and Gas (Algeria), il tribunale ha ritenuto inadeguate le misure di compliance, in particolare per quanto riguarda la due diligence sui contratti di intermediazione (una corte d'appello ha assolto l'azienda sulla base di altri motivi). L'azienda coinvolta nel caso Logistics (RDC e Niger) ha adottato un modello solamente dopo il reato. La maggior parte degli altri casi di corruzione internazionale è stata risolta con il patteggiamento senza un'analisi dell'esonero da responsabilità. I pubblici ministeri citano alcune difficoltà con l'esonero da responsabilità basato sull’adozione di modelli organizzativi adeguati. Affermano che è spesso complesso valutare l'adeguatezza di un modello organizzativo. Le aziende medio-grandi sono frequentemente dotate di ottimi programmi organizzativi sulla carta. La verifica dell'attuazione del modello nella pratica richiede molto tempo. A volte sono necessarie perizie di consulenti. I pubblici ministeri non dispongono di linee guida per la valutazione dei modelli. Uno di essi dichiara, tuttavia, che i corsi di formazione e lo scambio di prassi permettono di colmare questa lacuna”.