Mascherine: obbligo fino al 15 giugno
Mascherine: obbligo fino al 15 giugno
Mascherine: si dovranno indossare in cinema, teatri, trasporti e competizioni sportive al chiuso
Da ieri primo maggio 2022 le misure anti-Covid e, in particolare, quelle sui dispositivi di protezione hanno subito un forte allentamento. Sebbene, infatti, bisognerà continuare ad utilizzare la mascherina sui mezzi di trasporto, a scuola e anche nelle strutture sanitarie l’uso della stessa non è più obbligatorio in molti altri luoghi, compresi centri commerciali, negozi, ristoranti bar e uffici pubblici.
Mascherine: la nuova ordinanza
Le nuove regole sulle mascherine sono state stabilite con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e varranno dal 1° maggio al 15 giugno.
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
La mascherina FFP2 continua ad essere obbligatoria anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.
Sebbene la suddetta ordinanza nulla dica in ordine all’uso della mascherina nelle scuole, l’obbligo di indossarla rimane vigente per effetto dei precedenti provvedimenti che lo hanno prorogato fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.
Sono, in ogni caso, esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
In tutti gli altri luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico l’obbligo di indossare la mascherina è invece solo raccomandato soprattutto in caso di assembramenti.
Pertanto, quest’ultima non è più necessaria:
- per l’accesso in bar e ristoranti;
- per l’accesso a negozi e centri commerciali;
- per andare in banca o alla posta;
- per andare in chiesa. Con riferimento a quest’ultimo punto, peraltro, la Cei (Conferenza episcopale italiana) ha precisato che “l'uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi”.
Nessun obbligo di mascherina anche per i luoghi di lavoro. Secondo le parole del sottosegretario alla Salute Costa, infatti, "in tutti i luoghi di lavoro senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata".
Con solo riferimento ai luoghi di lavoro pubblici ulteriori indicazioni di precisione sono state poi fornite dalla circolare firmata dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta che, ferma la suddetta esclusione dell’obbligo di indossare la mascherina, raccomanda l’utilizzo della stessa, e precisamente quella di tipo FFP2, nei seguenti casi;
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di
- altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori,
anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.