Assegno unico anche per i genitori che perdono il lavoro
Assegno unico anche per i genitori che perdono il lavoro
Dell'assegno unico e universale abbiamo già diffusamente parlato in questi articoli.
Anche i genitori che percepiscono l'indennità di disoccupazione NASPI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, hanno diritto all'assegno unico e universale per i figli minorenni a carico o maggiorenni under 21.
Sul punto arrivano i chiarimenti da parte dell’INPS (messaggio n° 1714 del 20.4.2022) che prevede anche per quest’ultimi l’applicazione della maggiorazione per i genitori lavoratori.
Assegno unico: maggiorazione per i genitori lavoratori anche con la NASPI
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021 il suddetto assegno è riconosciuto “per ogni figlio minorenne a carico” e per i nuovi nati “a partire dal settimo mese di gravidanza”. Per quel che concerne il figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età è, invece, necessario, ai fini dell’ottenimento dell’assegno che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
È riconosciuto, inoltre, senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità a carico.
Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che percepiscono un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Con riferimento, invece, ai figli di età non superiore a 24 anni il limite sale a 4.000 euro.
L’articolo 4, comma 8, del suddetto Decreto prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata allo stesso, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, viene chiarito che rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Orbene, relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, precisa l’INPS che rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
Su tale ultimo aspetto rileva l’articolo 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.
Assegno unico: i dati
Secondo i dati pubblicati sul sito dell’I.N.P.S. ad oggi sono state presentate 4.497.281 domande per un totale di 7.259.181 figli. La numerosità delle richieste e soprattutto gli stringenti requisiti previsti dalla legge per quel che concerne i figli con più di 18 anni di età hanno però posto sulla lente d’ingrandimento dell’ente erogatore circa 22 mila (lo 0,5% delle pratiche).