Misure cautelari e responsabilità dell’ente: l’individuazione delle esigenze cautelari e la localizzazione del periculum

231/2001
231/2001

Misure cautelari e responsabilità dell’ente: l’individuazione delle esigenze cautelari e la localizzazione del periculum

 

Abstract: il contributo esamina il rapporto tra misure cautelari personali e misure cautelari applicabili all’ente nel sistema del d.lgs. 231/2001, alla luce della sentenza Cass. Pen. n. 143/2026. La pronuncia afferma che, nei procedimenti relativi a reati che possono fungere da reati-presupposto della responsabilità dell’ente, la scelta della misura cautelare da applicare non può limitarsi alle misure riferibili alla sola persona fisica, ma deve estendersi anche agli strumenti cautelari previsti nei confronti dell’ente.

 

Introduzione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 2 dicembre 2025, n. 143) ha offerto l’occasione per tornare su un tema che, nella pratica, presenta implicazioni tutt’altro che marginali: il rapporto e le possibili interferenze tra le misure cautelari personali e quelle applicabili all’ente.

Il profilo più interessante della decisione è che la Suprema Corte affronta questioni tipiche della responsabilità da reato degli enti, pur in un procedimento nel quale non era stata formulata alcuna contestazione ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il Pubblico Ministero, infatti, aveva contestato il reato di associazione a delinquere all’amministratore di una società, senza estendere l’iniziativa processuale anche all’ente, benché si trattasse di un reato astrattamente idoneo a fungere da presupposto della responsabilità dell’ente stesso.

 

Le misure cautelari nel sistema della responsabilità da reato degli enti

Nel sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, le misure cautelari applicabili all’ente si articolano essenzialmente in due principali tipologie: misure interdittive e misure reali.

Le misure cautelari interdittive coincidono con le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, e sono:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Accanto a queste, si collocano le misure cautelari di natura reale, e cioè il sequestro preventivo di cui all’art. 53 e il sequestro conservativo di cui all’art. 54.

I presupposti applicativi segnano, peraltro, una netta differenza rispetto alla disciplina delle misure personali. Per l’ente, infatti, l’art. 45 richiede, oltre ai gravi indizi di responsabilità, fondati e specifici elementi dai quali desumere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Restano quindi estranee al perimetro 231 sia le esigenze investigative connesse al rischio di inquinamento probatorio sia il pericolo di fuga, che appartengono esclusivamente alla disciplina delle misure cautelari personali.

 

Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità tra misure cautelari personali e misure applicabili all’ente

La scelta della misura cautelare per l’ente è disciplinata dall’art. 46 del d.lgs. 231/2001, che richiama i criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità. In concreto, il giudice deve individuare la misura più idonea a soddisfare le esigenze cautelari, proporzionandola alla gravità del fatto e tenendo conto della sanzione che potrebbe essere applicata. La misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, da considerarsi la più gravosa per l’ente, può essere disposta “soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata” (art. 46, comma 3, d.lgs. 231/2001).

Sul principio di proporzionalità, peraltro, la Suprema Corte aveva già avuto modo di esprimersi alcuni anni fa, precisando che questo “non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie”.

Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 231/2001, l’ente ha anche la possibilità di richiedere la sospensione della misura cautelare, ottemperando agli adempimenti che escludono l’applicazione delle sanzioni interdittive (risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminazione delle carenze organizzative e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca).

È sul terreno della concreta individuazione della misura più idonea che la sentenza n. 143/2026 offre il passaggio forse più interessante. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati destinati a rilevare anche come reati-presupposto della responsabilità dell’ente, il giudizio di adeguatezza e proporzionalità non può fermarsi alle sole misure personali astrattamente applicabili alla persona fisica. Deve, piuttosto, estendersi all’intero quadro cautelare, includendo anche gli strumenti previsti nei confronti dell’ente. Ne deriva che, quando il rischio di reiterazione può essere contenuto in modo più efficace mediante una misura interdittiva nei confronti della società, tale misura costituisce la risposta più adeguata, perché più coerente con la funzione cautelare e meno compressiva dei diritti della persona fisica.

Non solo. Una misura cautelare personale può rivelarsi, in casi simili a quello trattato dalla sentenza in commento, non soltanto eccessiva, ma persino inutile: basti pensare all’ipotesi in cui venga applicata a un amministratore fittizio, privo di un effettivo potere decisionale e facilmente sostituibile all’interno della struttura societaria.

La Suprema Corte aggiunge un passaggio decisivo: questa valutazione non può essere alterata dalla scelta del Pubblico Ministero di non attivarsi nei confronti dell’ente[1]. In altri termini, l’omessa iniziativa sul versante 231 non legittima, da sola, una concentrazione della risposta cautelare esclusivamente sulla persona fisica.

Il punto, allora, è capire dove si annidi realmente il periculum. Ed è proprio qui che la sentenza offre la sua indicazione più netta: il giudice deve verificare se il pericolo trovi la propria fonte nella condotta del singolo oppure nell’assetto organizzativo dell’ente, perché da questa localizzazione dipende anche la scelta dello strumento cautelare realmente adeguato.

 

Il raffronto con la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. 81/2008

Il sistema delle misure cautelari previsto dal d.lgs. 231/2001 non esaurisce, tuttavia, tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per contenere i rischi derivanti dall’attività di impresa. In alcuni settori, e in particolare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’intervento può collocarsi in una fase ancora precedente – che potremmo definire quasi “precautelare” – attraverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14 d.lgs. 81/2008.

Si tratta di una misura di natura amministrativa che consente all’autorità di vigilanza di intervenire con immediatezza quando l’attività venga esercitata in condizioni di grave violazione della disciplina prevenzionistica, allo scopo di arrestare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Benché operi su un piano diverso rispetto alle misure cautelari previste dal d.lgs. 231/2001, anche questo strumento muove da un’esigenza in parte analoga: incidere direttamente sull’attività dell’impresa quando il rischio non dipende tanto dalla condotta isolata del singolo, quanto dal modo in cui l’attività stessa è organizzata e gestita.

La compresenza di strumenti diversi, ma convergenti sul piano funzionale, conferma un dato di fondo: quando il rischio di reiterazione affonda le proprie radici nell’organizzazione dell’attività, la risposta più efficace è spesso quella che incide direttamente sulla struttura dell’ente, più che quella che si limita a colpire la sola persona fisica.

 

Considerazioni conclusive

La linea di pensiero espressa dalla Corte di Cassazione sembra collocarsi lungo una direttrice interpretativa che potrebbe trovare ulteriore consolidamento nelle prospettive di riforma in materia di responsabilità da reato degli enti. Nei materiali elaborati dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia per la revisione del d.lgs. 231/2001 compare, infatti, la proposta di integrare l’art. 45, comma 1, con la previsione secondo cui “il Pubblico Ministero indica specificamente le carenze organizzative rilevate”.

Questo passaggio è tutt’altro che marginale. Se accolto, esso renderebbe ancora più esplicito, già nella fase cautelare, l’onere di individuare e descrivere con precisione il deficit organizzativo concretamente ascrivibile all’ente, in coerenza con l’idea, riaffermata anche dalla sentenza in commento, che la responsabilità dell’ente non possa risolversi in una mera duplicazione di quella della persona fisica e che, quando il pericolo di reiterazione affonda le proprie radici nell’assetto dell’organizzazione, anche la risposta cautelare deve rimanere su quel livello.

Allo stato attuale sono soltanto ipotesi di riforma. Nondimeno, il segnale appare chiaro e si muove nella direzione di una più rigorosa emersione e tipizzazione della “colpa di organizzazione” sin dalla fase cautelare.

 

[1] Cass. Pen., sez. VI, sent. 143/2026: “Né il giudizio di adeguatezza può mutare a seconda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica”.